LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e le successive modificazioni; Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49; Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977 e modificato con propria delibera n. 2725 del 19 febbraio 1987; Viste le proprie delibere n. 2726 del 19 febbraio 1987 e n. 2947 del 23 giugno 1987 con le quali si e' determinato l'orario d'inizio delle riunioni del mercato ristretto presso le borse valori di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, fissandolo definitivamente alle ore 9 di ogni giorno di borsa aperta; Ritenuta l'opportunita', al fine di favorire un miglior funzionamento del mercato ristretto, di modificare l'orario d'inizio delle citate riunioni, fissandolo alle ore 15,30 di ogni giorno di borsa aperta; Considerata altresi' l'opportunita' di delegare ai comitati del mercato ristretto, in relazione alle esigenze dei singoli mercati, la facolta' di stabilire un orario d'inizio delle riunioni diverso da quello sopra indicato, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1977, n. 49; Sentiti i comitati dei mercati ristretti; Delibera: A decorrere dal 15 maggio 1989 e fatto salvo il disposto del comma successivo, le riunioni del mercato ristretto presso le borse valori di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino si terranno in tutti i giorni di borsa aperta con inizio alle ore 15,30. In relazione alle esigenze locali dei singoli mercati ristretti, e' delegata ai rispettivi comitati del mercato ristretto la facolta' di stabilire un orario d'inizio delle riunioni diverso da quello sopra indicato, a condizione che le riunioni stesse si svolgano in ore diverse da quelle destinate alla negoziazione dei titoli ammessi alla quotazione ufficiale. I comitati del mercato ristretto sono tenuti a comunicare con immediatezza alla Commissione copia dei provvedimenti adottati nell'esercizio della facolta' ad essi delegata. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, addi' 3 maggio 1989 p. Il presidente: PAZZI