IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 23 dicembre 1988 della societa' Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di criteri particolari per l'assunzione di rischi senza accertamenti sanitari e senza limitazioni di carenza; Vista la lettera in data 3 febbraio 1989, n. 920495 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i criteri particolari per l'assunzione di rischi, rientranti nell'ambito di convenzioni, senza accertamenti sanitari e senza limitazioni di carenza, presentati dalla Lavoro vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano.