IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole; Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli), in data 15 febbraio 1989, n. 100; Vista la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Procida (Napoli), n. 0420 del 20 febbraio 1989; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 7 marzo 1989, n. 013292; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 15 maggio 1989 al 30 agosto 1989 e' vietato l'afflusso sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.