IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                       IL MINISTRO DEL TURISMO
                          E DELLO SPETTACOLO
  Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla
circolazione  stradale  nelle  piccole  isole,  che  attribuisce   al
Ministero  dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo
e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e
la  locale Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta'
di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso  movimento  turistico,  che
autoveicoli   appartenenti   a   persone   non  facenti  parte  della
popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole;
  Vista  la  delibera  della  giunta comunale di Procida (Napoli), in
data 15 febbraio 1989, n. 100;
  Vista  la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola
di Procida (Napoli), n. 0420 del 20 febbraio 1989;
  Vista  la  nota della prefettura di Napoli in data 7 marzo 1989, n.
013292;
  Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per
le ragioni espresse nei menzionati atti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  15  maggio  1989  al  30  agosto  1989  e'  vietato l'afflusso
sull'isola di  Procida  (Napoli)  degli  autoveicoli  appartenenti  a
persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.