IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Macerata,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1074,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al temine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'    di   Macerata   e   convalidati   dal   Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Macerata, approvato e modificato con
i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente  modificato  come
appresso:
                               Art. 1.
  Dopo  l'art.  44,  sono  aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli con
l'intitolazione "Normativa generale scuole dirette a fini  speciali":
          Normativa generale scuole dirette a fini speciali
  Art.  45.  -  Nell'Universita' di Macerata e' istituita la seguente
scuola diretta a fini speciali di musicologia e pedagogia musicale.
  Art.  46.  -  Sono  ammessi  alle  scuole dirette a fini speciali i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea, fatto salvo l'eventuale  ulteriore  requisito  di  ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili  per  ciascuna
scuola e' determinato dalla normativa specifica.
  Art. 47. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello
dei posti disponibili l'accesso alla scuola,  nei  limiti  dei  posti
disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in
una prova scritta che potra' svolgersi mediante  domande  e  risposte
multiple,   integrata   eventualmente   da   un   colloquio  e  dalla
valutazione,  in  misura  non  superiore  al  30%  del  punteggio   a
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove
vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.
  Sono  ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle
iscrizioni disponibili si siano collocati in  posizione  utile  nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
  La  commissione  per  l'esame di ammissione e' costituita da cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Art. 48. - L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti
alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
  I  contributi  sono  stabiliti  anno  per  anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita' sentito il consiglio della scuola.
  Art.  49.  -  Sono  organi della scuola il direttore e il consiglio
della scuola.
  Art.  50.  - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un
professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.  In  caso
di  motivato  impedimento dei professori di prima fascia la direzione
e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle   attivita'   di  formazione.  Per  la  gestione  dei  fondi  a
disposizione della scuola si  applicano  le  norme  dettate  per  gli
istituti  dal  regolamento  per  l'amministrazione  e la contabilita'
generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 51. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto,  da  una
rappresentanza  di  tre  studenti,  eletti  secondo  quanto  previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80  e
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/80.
  In  ogni  caso  al  consiglio  della  scuola  partecipa  anche  una
rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita'  nella  scuola,
secondo  quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art.  52.  -  Il  consiglio  della  scuola ne conduce e coordina le
attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti   e   delle   facolta'
interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare   con   apposita   delibera   dei  consigli  delle  facolta'
interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art. 53. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione
e a partecipare a tutte le attivita' pratiche  e  alle  esercitazioni
previste,  per  ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto degli studi
pubblicato annualmente dal consiglio della scuola  nel  quadro  delle
norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Le  modalita'  di accertamento della frequenza sono determinate nel
manifesto degli studi.
  Art.  54.  - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano
le disposizioni di legge e di regolamento  riguardanti  gli  studenti
universitari  ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art. 55. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente
nella presentazione e discussione di un  elaborato  finalizzato  alla
professionalita'  specifica predisposto sotto la guida di un docente.