IL MINISTRO DELLE MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986;
  Vista  la  legge  19  luglio  1988, n. 278, recante norme sul fermo
temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da  pesca,
che  prevede,  all'art.  4,  l'emanazione  di  norme  di  attuazione,
fissandone principi e limiti;
  Visto  il decreto 21 luglio 1988, n. 306, recante le suddette norme
di attuazione sul fermo temporaneo e sul ritiro definitivo delle navi
da pesca;
  Considerato  che  ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 21 luglio
1988, n. 306, occorre individuare i periodi di fermo per l'anno 1989;
  Sentiti  il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica applicata alla pesca marittima ed il Comitato nazionale
di gestione delle risorse biologiche marine;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'anno  1989 il fermo temporaneo obbligatorio e' articolato come
segue:
    a)  dal 15 agosto al 30 settembre 1989, per quarantacinque giorni
consecutivi, sono soggette al fermo tutte le navi adibite alla  pesca
a  strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di
Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona,  San
Benedetto   del   Tronto,  Pescara,  Manfredonia,  Molfetta,  Bari  e
Brindisi.
  Nello  stesso  periodo  e'  comunque  vietato  per  tutte  le  navi
l'esercizio della pesca a strascico e  con  la  volante  nelle  acque
prospicienti i predetti compartimenti marittimi;
    b) dal 15 settembre al 30 ottobre 1989, per quarantacinque giorni
consecutivi, sono soggette al fermo tutte le navi adibite alla  pesca
a  strascico e con la volante iscritte nei Compartimenti marittimi di
Gallipoli, Taranto, Crotone, Reggio Calabria, Vibo  Valentia  Marina,
Salerno,  Castellammare  di  Stabia,  Torre del Greco, Napoli, Gaeta,
Roma, Civitavecchia, Portoferraio,  Livorno,  Viareggio,  La  Spezia,
Genova, Savona, Imperia, Cagliari, Olbia e Porto Torres.
  Nello   stesso   periodo  e'  comunque  vietato  a  tutte  le  navi
l'esercizio della pesca a strascico e  con  la  volante  nelle  acque
prospicienti i predetti compartimenti marittimi.