IL MINISTRO DELLE MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986; Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, recante norme sul fermo temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da pesca, che prevede, all'art. 4, l'emanazione di norme di attuazione, fissandone principi e limiti; Visto il decreto 21 luglio 1988, n. 306, recante le suddette norme di attuazione sul fermo temporaneo e sul ritiro definitivo delle navi da pesca; Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 21 luglio 1988, n. 306, occorre individuare i periodi di fermo per l'anno 1989; Sentiti il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche marine; Decreta: Art. 1. Nell'anno 1989 il fermo temporaneo obbligatorio e' articolato come segue: a) dal 15 agosto al 30 settembre 1989, per quarantacinque giorni consecutivi, sono soggette al fermo tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Manfredonia, Molfetta, Bari e Brindisi. Nello stesso periodo e' comunque vietato per tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi; b) dal 15 settembre al 30 ottobre 1989, per quarantacinque giorni consecutivi, sono soggette al fermo tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei Compartimenti marittimi di Gallipoli, Taranto, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia Marina, Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Gaeta, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Viareggio, La Spezia, Genova, Savona, Imperia, Cagliari, Olbia e Porto Torres. Nello stesso periodo e' comunque vietato a tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi.