IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dello statuto vigente relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti e assistenti di oftalmologia sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi dai seguenti nuovi articoli sotto la intestazione: Scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia Art. 396. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia, presso l'Universita' degli studi di Firenze. La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della mobilita' binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La scuola rilascia il diploma di ortottisti - assistenti in oftalmologia. Art. 397. - Il corso di studi ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti. Art. 398. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 399. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 400. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.; fisiologia dell'occhio, della motilita' oculare, della visione binoculare; ottica fisica e fisiopatologica; ortottica; psicologia infantile. 2 Anno: elementi di patologia oculare; elementi di neuroftalmologia; nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica; ortottica. 3 Anno: tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico); tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia); ortottica; nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile; nozioni di medicina legale (*). Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 401. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza presso: ambulatori, laboratori e reparti O.F.P. Art. 402. - La frequenza per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Art. 403. - Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 404. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1989 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1989 Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 85