IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2406,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Ateneo  di  Firenze  e  convalidati  dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Firenze, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli  dello statuto vigente relativi alla scuola diretta a
fini speciali  per  ortottisti  e  assistenti  di  oftalmologia  sono
soppressi   e   sostituiti   con  il  conseguente  scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi  dai  seguenti  nuovi  articoli
sotto la intestazione:
                    Scuola diretta a fini speciali
             per ortottisti - assistenti in oftalmologia
  Art.  396.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
ortottisti - assistenti in oftalmologia, presso  l'Universita'  degli
studi di Firenze.
  La   scuola   ha   lo  scopo  di  dare  una  preparazione  completa
teorico-pratica istruendo gli allievi sui  problemi  della  mobilita'
binoculare,  del  trattamento  pre  e  post-operatorio  dei  pazienti
strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione
e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di  ortottisti  -  assistenti in
oftalmologia.
  Art.  397.  -  Il  corso di studi ha la durata di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
quattro  per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti.
  Art. 398. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  399.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 400. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
   fisiologia  dell'occhio,  della  motilita'  oculare, della visione
binoculare;
   ottica fisica e fisiopatologica;
   ortottica;
   psicologia infantile.
 2› Anno:
   elementi di patologia oculare;
   elementi di neuroftalmologia;
   nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
   ortottica.
  3› Anno:
   tecniche  semeiologiche  dell'apparato  visivo  (esame refrazione,
contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
   tecniche   semeiologiche   ed  elettrofisiologiche  (tonometria  e
tonografia,   ERG,    EOG,    EMG,    ecografia,    retinografia    e
fluorangiografia);
   ortottica;
   nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile;
   nozioni di medicina legale (*).
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame  relativo  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Art.  401.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
presso: ambulatori, laboratori e reparti O.F.P.
  Art.  402.  -  La frequenza per complessive quattrocento ore annue,
avviene  secondo  delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale   da
assicurare  ad  ogni  studente  un  adeguato periodo di esperienza di
formazione professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Art.  403. - Il consiglio della scuola predispone apposito libretto
di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 404. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 85