IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale della assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; Visto, in particolare, l'art. 34 della citata legge n. 742/86, che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese che gestiscono la predetta assicurazione, di comunicare la situazione delle attivita' a copertura delle riserve tecniche secondo un prospetto annuale redatto in conformita' ad un modello da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto interministeriale in data 6 settembre 1988, con il quale sono state stabilite le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attivita' indicate al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 742 del 1986; Decreta: Le imprese e gli enti di cui all'art.1 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sono tenuti ad allegare al bilancio un prospetto indicante la situazione delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, redatto in conformita' dell'annesso modello. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 10 maggio 1989 Il Ministro: BATTAGLIA