Alle amministrazioni provinciali e
                                  comunali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle presidenze delle giunte
                                  regionali
                                  Alle prefetture
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  All'Associazione province italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Associazione nazionale comuni
                                  Italiani (A.N.C.I.)
                                  Alla Confederazione italiana
                                  servizi pubblici degli enti
                                  locali (C.I.S.P.E.L.)
                                  All'unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.E.M.)
 
Premessa
Contrariamente  a  quanto  previsto,  l'art.  4  del  D.L.  n.  65/89
convertito con modificazioni dalla legge n. 155/89 ed  il  titolo  IV
del D.L. n. 66, convertito dalla legge n. 144/89 hanno introdotto nel
sistema  finanziario  degli  Enti  locali  notevoli  innovazioni  sia
sostanziali che procedurali e rendono necessaria l'integrazione della
circolare n. 1164 del giugno 1988 per quanto  riguarda  l'accesso  al
credito della Cassa DD.PP.
L'integrazione  si  concretizza in una prima parte tesa a focalizzare
gli elementi piu' rilevanti della nuova normativa e, in una  seconda,
dove vengono indicate le modifiche da inserire all'interno del testo.
In  via  generale si puo' osservare che il complesso delle norme deve
essere inquadrato nel disegno generale  di  riduzione  del  disavanzo
pubblico  e di qualificazione della spesa; questo si estrinseca nella
riduzione del concorso statale agli oneri di ammortamento dei mutui e
nella  sua  parametrazione  a criteri di priorita' negli investimenti
statuiti dal CIPE; nella determinazione di un plafond annuale per  le
concessioni  di  mutui  da  parte del settore pubblico (Cassa DD.PP.,
Istituti di previdenza, Istituto  per  il  credito  sportivo);  nella
valutazione    preventiva    degli    oneri    diretti    e   indotti
dell'investimento.
Il  plafond  alle  concessioni ordinarie - i finanziamenti relativi a
leggi  speciali  continuano  ad  essere  regolati  dalle   rispettive
disposizioni  -  comporta che le richieste di mutuo accoglibili dalla
Cassa  devono  essere  conrrelate   al   medesimo   parametro   della
contribuzione   statale  cioe'  alla  popolazione:  sono  da  evitare
pertanto  domande  sproporzionate  alla  dimensione  demografica  del
Comune,  che  non  troverebbero  accoglimento,  mentre  devono essere
tenute presenti le indicazioni prioritarie della  delibera  CIPE  del
30/3/1989 pubblicata sulla G.U. n. 92 del 20/4/1989.
 
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI
a) DOMANDA
La  preventiva  richiesta  di mutuo alla Cassa depositi e prestiti e'
necessaria anche quando si intenda effettuare  l'operazione  con  gli
Istituti  di  previdenza  o  con  l'Istituto di credito sportivo; per
evidenti ragioni di speditezza ed in relazione agli accordi raggiunti
con  i  due  Istituti, si consiglia inoltrare le domande direttamente
agli Enti mutuatari  e  copia  alla  Cassa,  che,  prendendone  atto,
mettera' in grado l'Ente prescelto di procedere nella istruttoria.
 
b) PLAFOND
Per  il  1989 il coplessivo plafond di finanziamenti e' stato fissato
in 9.000 miliardi; tenuto conto degli interventi che verranno operati
dai  due  Istituti  citati, determinati in 800 miliardi, l'intervento
ordinario della Cassa si attestera' sugli 8.200 miliardi a favore  di
Comuni, Provincie, loro Consorzi e Comunita' montane.
I  mutui previsti dalla vigente legislazione speciale, nonche' quelli
richiesti dalle Aziende speciali e garantiti con  i  propri  mezzi  e
dalle Societa' per azioni e prevalente capitale locale, non rientrano
nei suddetti limiti ne' sono soggetti alle altre limitazioni  di  cui
ai paragrafi seguenti.
 
c) CONCORSO STATALE
Il  concorso  statale  sugli  oneri  di  ammortamento e' parametrato,
secondo le tipologie delle opere quali indicate nella delibera  CIPE,
a piani di ammortamento redatti al tasso di interesse del 5,6 o 7%.
L'annualita'  corrispondente  per  mutui decennali e' rispettivamente
del  12,950;  13,586;  14,237  mentre  per  i  mutui  ventennali   e'
dell'8,024; 8,718; e 9,439.
Nell'ambito  delle  somme  globalmente attribuite a ciascun Ente tale
indicazione e' necessaria per determinare il  differenziale  di  rata
che  dovra'  essere tenuto presente al fine della redazione del piano
finanziario dell'investimento.
 
d) IL PIANO FINANZIARIO
E'  questa la piu' importante innovazione delle norme in esame. D'ora
in avanti il Consiglio degli Enti  mutuatari  deve  essere  messo  in
grado  di  valutare  non  solo  il  costo  dell'investimento ma anche
l'incidenza  finanziaria  sui  bilanci  futuri  sia  degli  oneri  di
ammortamento che di quelli di gestione.
L'approvazione  del  piano  finanziario  costituisce  presupposto  di
legittimita' sia per le delibere di approvazione del progetto sia  di
assunzione  del  mutuo,  il  che vuol dire che prima di sottoporre al
Consiglio dell'Ente la delibera di approvazione  del  progetto  e  di
assunzione del mutuo e' necessario preliminarmente approvare il piano
finanziario: in carenza di un tale adempimento le deliberazioni  sono
prive di alcun effetto in quanto illegittime ex lege.
Il  piano  finanziario  consiste  nella quantificazione delle risorse
necessarie per il pagamento della  rate  di  ammortamento  del  mutuo
contraendo nonche' di tutte quelle spese aggiuntive che l'Ente dovra'
sostenere annualmente (comunque la valutazione e' limitata  al  primo
anno)  non  appena l'investimento fatto entrera' a regime (personale,
energia elettrica, forza motrice, pulizia, riscaldamento, ecc.).
Pur  essendo  tale  previsione  scaglionata nel tempo (l'ammortamento
decorre dall'anno successivo alla concessione del mutuo; gli oneri di
gestione  uno  o  due anni dopo) poiche' la legge parla di "effettive
possibilita' di pagamento" l'indicazione  delle  risorse  disponibili
deve essere fatta avendo riguardo al bilancio corrente. Devono essere
individuati il o i  capitoli  di  spesa  che  possono  presentare  le
possibilita'  di  copertura dei suddetti oneri, anche se, come detto,
saranno  i  corrispondenti  capitoli  dei  futuri  bilanci  a  vedere
effettivamente impegnate le spese.
Cio'  e'  necessario  in  quanto  non  puo'  ritenersi soddisfatta la
condizione  di  legittimita'  voluta  dalla  legge  con  la  generica
indicazione  di  future  e  maggiori  entrate; queste, se realizzate,
consentiranno  il  ripristino  delle   spese   indicate   nel   piano
finanziario come procrastinabili.
La  necessita'  di  una previsione per quanto possibile aderente alla
realta' e' data dalla circostanza che il piano finanziario diventera'
allegato obbligatorio alla relazione previsionale e programmatica per
un  periodo  di   tempo   che   si   estende   dall'anno   successivo
all'approvazione  del  piano  ai  due anni successivi all'attivazione
dell'investimento,  proprio  per  il  necessario  riscontro  con  gli
effettivi stanziamenti di bilancio.
E  qui  ci si permette di richiamare la personale responsabilita' dei
Segretari e Ragionieri degli Enti locali  circa  la  veridicita'  dei
dati  di bilancio, di cui all'art. 25 del D.L. 66/89 convertito nella
legge n. 144/89.
A  partire  dall'esercizio  1990  sara'  inoltre necessario, prima di
deliberare  l'assunzione  dei  mutui,  avere  approvato  il  bilancio
preventivo dell'esercizio in corso.
Dato il susseguirsi delle norme si ritiene opportuno fare presente:
  a)  se il progetto e' stato approvato nel 1988 o nel primo bimestre
1989 (sotto la validita' del primo D.L. 545/88) il piano  finanziario
sara' necessario per la sola deliberazione di assunzione del mutuo;
  b)  se  il  progetto  e'  stato  approvato il 2 marzo 1989 senza la
preventiva  approvazione  del  piano,  la  delibera  e'   chiaramente
illegittima   e  si  dovra'  quindi  riapprovare  il  progetto  dopo,
ovviamente, aver approvato il piano finanziario.
  c)   se   durante  il  primo  bimestre  1989  si  fosse  deliberata
l'assunzione  di  un  mutuo  senza  la  preventiva  approvazione  del
bilancio 89 la deliberazione e' ugualmente priva di effetto, e dovra'
seguirsi la procedura suesposta. L'eventuale avvenuta approvazione  o
presa d'atto dei Comitati regionali di controllo, ovviamente non sana
l'illegittimita' dell'atto, che rimane privo di effetto.
Ai  fini  istruttori, alla Cassa dovra' essere certificata l'avvenuta
approvazione  del  piano  finanziario,  citando  gli  estremi   della
delibera consiliare, che a parere di questo Istituto, non puo' essere
sostituita, se non dopo la ratifica, da delibera di giunta.
Per  permette l'adeguamento alle nuove norme questo istituto richiede
la suddetta certificazione in sede di adesione e/o concessione.
Si  sottolinea pero', come gia' detto prima, che essendo per la nuova
normativa  l'approvazione  del  piano  finanziario   presupposto   di
legittimita'  nel  futuro  in  sede  di  certificazione  del progetto
dovranno  essere  citati  gli  estremi  delle   delibera   consiliare
sull'approvazione  del piano finanziario riferito al progetto stesso.
 
                          Modifiche al testo
 
2.1
Settori
di intervento
                    -  dopo  la parola informatiche aggiungere: "(non
                    finanziabilita')"
2.2
Atti istruttori
per adesioni
                    -   p.   2.2.1   dopo   la   parola  approvazione
                    aggiungere:      "del      piano      finanziario
                    dell'investimento e del"
2.2.1
Approvazione del
piano finanziario
dell'investimento
e del progetto e
sua certificazione
                    -  dopo  l'ultimo  periodo  inserire il paragrafo
                    sub. d) della presente circolare pag. 4.
2.2.3
Tariffe
professionali
                    - sostituire testo:
                    "Il  comma 12 bis dell'art. 4 del D.L. 65/89 come
                    modificato dalla legge 26/4/89 n. 155 conferma la
                    disposizione dell'art. 6 della legge 1/7/1977, n.
                    404,   piu'   vole   richiamata   dalla    Cassa,
                    sull'applicazione dell'inderogabilita' dei minimi
                    tariffari     esclusivamente     ai      rapporti
                    intercorrenti tra privati.
                    Peraltro  ad  evitare una turbativa eccessiva nei
                    rapporti tra i  professionisti  e  gli  Enti,  il
                    Parlamento   ha   inteso  fissare  il  limite  di
                    riduzione dei minimi di tariffa al 20 per  cento.
                    In   considerazione   di   quanto  sopra,  sembra
                    evidente che,  non  trattandosi  di  disposizioni
                    scaturenti  dalla  Circolare  della  Cassa  ma di
                    norme legislative, rimangono prive di effetto  le
                    diffide  a  non  accettare  riduzioni  tariffarie
                    emanate da alcuni Ordini professional.
2.2.5
Capacita' di
ricorso al credito
                    -  cancellare  il  quarto ed il quinto periodo in
                    quanto  sostituiti  dalla  normativa  sul   piano
                    finanziario dell'investimento.
                    Aggiungere:
                    "Si  richiama  fin  d'ora il comma 10 dell'art. 4
                    del D.L. 65/89 come modificato dalla legge 155/89
                    il   quale   prevede  che,  dal  1991  il  limite
                    d'indebitamento dovra' fare riferimento al  conto
                    consuntivo  dei due anni precedenti quello in cui
                    viene deliberata l'assunzione dei mutui  cioe'  a
                    quel  rendiconto  senza  l'approvazione del quale
                    non possono essere deliberati nuovi mutui".
Fideiussioni
                    - Fideiussioni sostituire testo:
                    "L'art.  5  del  D.L.  511/1988  convertito dalla
                    legge 27/1/1989, n. 20, ha risolto  positivamente
                    il dubbio sulla possibilita' degli Enti locali di
                    prestare fideiussioni a garanzia di operazioni di
                    indebitamento di altri Enti.
                    Peraltro  ha stabilito che gli interessi relativi
                    alle fideiussioni prestate sono da includere  nel
                    calcolo   del  limite  di  indebitamento  di  cui
                    all'art. 1 D.L.  946/77  convertito  dalla  legge
                    43/78.
2.3.1
Atti istruttori
                    - dopo l'ultimo periodo aggiungere:
                    "  - del 9› comma dell'art. 4 del D.L. 65/89 come
                    modificato  dalla  legge   155/89   sull'avvenuta
                    approvazione      del      piano      finanziario
                    dell'investimento   -   ove   gia'   non    fosse
                    certificato in sede di adesione di massima".
2.5.2
Anticipazioni
                    -   cancellare   da   (decreto   4/12/87  fino  a
                    "dell'aggiudicazione" ed aggiungere:
                    "previsto peraltro anche dalle nuove disposizioni
                    di cui all'art. 2 del D.L. 65/89 convertito dalla
                    legge  n. 155/89, le quali sostituiscono anche le
                    norme di  cui  all'art.  1,  comma  9,  del  D.L.
                    30/5/88,  n.  173 convertito dalla legge 26/7/88,
                    n. 291.
                    Il  decreto  del  Ministro del Tesoro del 10/1/89
                    (G.U. n. 10 del 13/1/1989) confermato con decreto
                    22/3/89  (G.U.  n.  80  del  6/4/89)  prevede  la
                    possibilita'  di  concedere  anticipazioni   alle
                    imprese  per  un  importo  pari al 10% del prezzo
                    contrattuale   previa   prestazione   di   idonee
                    garanzie  nei modi stabiliti dalla legge 10/6/82,
                    n. 348 e subordinatamente all'inizio  dei  lavori
                    e/o delle forniture.
                    I documenti per ottenere l'anticipazione sono,
                    pertanto:
                    - la domanda del legale rappresentante dell'Ente;
                    - la dichiarazione del Segretario dell'Ente dalla
                    quale    risulti:     l'importo    del     prezzo
                    contrattuale,  la  data  di  aggiudicazione  e di
                    inizio  lavori   o   forniture   ed   infine   la
                    prestazione di idonea garanzia.
2.5.9
Competenze
                    -  dopo  "specifica  analitica  delle competenze"
                    aggiungere "sottoscritta dal professionista".
2.5.11
Acquisizione di
immobili o dell'area
edificatoria
                    - dopo l'ultimo perioco aggiungere:
                    Si  ribadisce  che  richieste  per le occupazioni
                    temporanee, i frutti pendenti, le spese  notarili
                    ecc., non sono finanziabili con mutuo trattandosi
                    di spese che non si traducono  in  un  incremento
                    del valore dell'opera realizzata.
6.
Precisazioni
                    - Aggiungere:
                    6.1.3. Precisazioni
                    A  fronte  di  anomale  richieste  da parte delle
                    Comunita'   montane   si    ritiene    necessario
                    sottolineare  che  non  esiste nessun limite alla
                    delegabilita', da parte dei Comuni costituenti la
                    Comunita' stessa, di servizi e/o di realizzazione
                    di  opere  a  carattere  sovraccomunale,  ma   e'
                    illegittimo  delegare  la singola acquisizione di
                    beni strumentali all'esercizio  dei  servizi  non
                    delegati   e   svolti   dalla  Comunita'  stessa.
                    L'acquisto, per esempio, da parte della Comunita'
                    di  mezzi  per  la  raccolta  dei  rifiuti solidi
                    mentre  il  servizio  rimane  di  competenza  dei
                    Comuni,   ad   avviso   di  questo  Istituto,  si
                    configura    come     contribuzione     indiretta
                    espressamente   vietata  dalla  legge,  oltre  ad
                    essere utilizzo surrettizio del concorso statale.
                    Infatti  il  concorso  dello Stato per le rate di
                    ammortamento a valere sul fondo per  lo  sviluppo
                    degli  investimenti (art. 12, comma 1, lettera e)
                    D.L. 66/89 convertito dalla  legge  144/89)  puo'
                    essere   utilizzato,   ai   sensi  del  1›  comma
                    dell'art. 8  del  D.L.  359/87  convertito  dalla
                    legge  440/87,  per  l'assunzione  dei soli mutui
                    necessari all'acquisizione e  rimboschimento  dei
                    terreni   montani,   nonche'   agli  investimenti
                    relativi  ai  propri  compiti   istituzionali   o
                    delegati.  La stessa norma esclude esplicitamente
                    la  possibilita'  di  contrarre  mutui   per   la
                    concessione di contributi o trasferimenti.  Cioe'
                    come   espressamente   chiarito   dal   Ministero
                    dell'Interno  con circolare 30/1/88, F.L. 2/88 n.
                    15400 /A.G. (G.U.  n.  35  del  12/2/1988)  "deve
                    trattarsi    di   interventi   concretantisi   in
                    investimenti per beni che rimangano di proprieta'
                    dell'Ente e non comportino per la loro gestione -
                    ne'    indirettamente    ne'    direttamente    -
                    contribuzioni".
                    Infine  e'  opportuno  sottolineare  che le nuove
                    norme del D.L. 65/89 ed in particolare  il  piano
                    finanziario dell'investimento riguardano anche le
                    Comunita' montane.
10.
Divieto di spesa e
impegno contabile
                    - aggiungere:
                    10.5 Divieto di spesa e impegno contabile.
                    Si ritiene utile richiamare le norme di cui al 3›
                    e 4› comma dell'art. 23 del D.L. 66/89 convertito
                    dalla legge 144/89 in quanto, ad avviso di questo
                    Istituto  costituiscono  un  rafforzativo   della
                    disposizione di cui al precedente p. 10.4.
                    Infatti e' espressamente previsto che in mancanza
                    dell'impegno contabile  sul  competente  capitolo
                    del  bilancio  di  previsione, da comunicare agli
                    interessati, il rapporto obbligatorio si  istaura
                    non  nei confronti dell'Ente bensi' nei confronti
                    degli amministratori o dei funzionari che abbiano
                    ordinato  la  spesa. ed e' ovvio che, in mancanza
                    del provvedimento di concessione o del  contratto
                    non   e'   possibile   iscrivere  validamente  in
                    bilancio l'importo del mutuo.
 
                               II PARTE
                         Interventi speciali
 
                    Premessa
                    Come  gia'  indicato nella parte generale tutti i
                    mutui a carico del bilancio dello Stato, previsti
                    da    leggi    speciali,   conservano   la   loro
                    regolamentazione  originaria,  contrariamente   a
                    quanto  previsto nella prima versione del decreto
                    legge sulla finanza pubblica.
                    L'8›  comma  dell'art.  4  del  D.L.  65/89  come
                    modificato dalla  legge  155/89  presenta  natura
                    programmatoria,   dalla   sua   formulazione  nel
                    contesto dell'intero articolo puo' desumersi  che
                    per il futuro le leggi di settore, con esclusione
                    dell'edilizia    scolastica     e     giudiziaria
                    riconosciute  come funzioni statali, non godranno
                    piu' dell'agevolazione dell'assunzione dell'onere
                    finanziario  direttamente  a  carico del bilancio
                    dello Stato.
                    Il   sistema  di  contribuzione  e'  come  quello
                    previsto per  il  fondo  per  lo  sviluppo  degli
                    investimenti.  Percio'  come per i mutui ordinari
                    l'annualita' di ammortamento pur  godendo  di  un
                    contributo  suppletivo  dello Stato incidera' per
                    intero sul bilancio dell'Ente, con  le  ulteriori
                    conseguenze sul limite di indebitamento.
 
                          Modifiche al testo
 
                    - cancellare i primi die periodi e sostituire:
Mutui ai Comuni
fino a
5.000 abitanti
                    "Il  comma  1  bis  dell'art.  12  del D.L. 66/89
                    convertito dalla  legge  144/89  conferma  per  i
                    Comuni  con  popolazione  inferiore  ai 5.000 ab.
                    l'attribuzione  di  mutui  di  100  milioni   con
                    ammortamento  a  totale  carico  dello Stato, che
                    potranno essere utilizzati  non  solo  per  opere
                    idriche,  fognarie  e  depurative  ma  anche  per
                    impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
                    incluso  l'acquisto  dei  mezzi  speciali  per il
                    trasporto dei rifiuti stessi".
                    aggiungere alla fine del paragrafo:
                    "Poiche'  il  comma 1 bis dell'art. 12 D.L. 66/89
                    prevede che nel caso di realizzazione di impianti
                    di  depurazione  e  di  smaltimento basta che gli
                    stessi siano destinati a servizio permanente  dei
                    Comuni  beneficiari,  la procedura sopradescritta
                    e' sostituita da  una  dichiarazione  del  legale
                    rappresentante  del  Consorzio sulla destinazione
                    dell'impianto a servizio  permanente  dei  Comuni
                    beneficiari".
                    Ad  evitare  disguidi  si precisa che, per motivi
                    tecnici  e  di  chiusura   di   bilancio,   viene
                    confermata la data del 30 novembre per l'utilizzo
                    delle risorse disponibili.
                    Si  consiglia pertanto l'inoltro delle domande in
                    tempo utile.
Mutui per scarichi
dei frantoi oleari
                    - Aggiungere:
                    "Dallo   stanziamento   originario   sono   stati
                    stornati  100  miliardi  a   favore   di   alcune
                    localita'  colpite  dal maltempo nell'agosto 1988
                    (Ordinanza  del  Ministro  per  il  coordinamento
                    della   protezione   civile:    n.  1585/FPC  del
                    24/10/1988 G.U. n. 255 del 29/10/88).
Mutui
per strutture
antincendio
                    - Lo stanziamento e' esaurito.
Mutui
per disavanzi
UU.SS.LL.
                    -  A  seguito dell'emanazione del D.L. n. 113 del
                    28/3/89 (G.U. n. 74 del 30/3/89) i disavanzi  non
                    sono  piu'  ripiananti  con  i  mutui  di  questo
                    Istituto.
Mutui
per disavanzi
Aziende
di Trasporto
                    -   Art.   1   Mutui   alle  Regioni:  A  seguito
                    dell'emanazione del  D.L.  n.   113  del  28/3/89
                    (G.U.  n.  74  del  30/3/89) i disavanzi non sono
                    piu' ripianati con i mutui di questo Istituto.
Territori
interamente
vincolati
                    - Lo stanziamento e' esaurito.
 
                                                IL DIRETTORE GENERALE
                                                  (Firma illeggibile)
 
                              III PARTE
 
                    Mod. 1    - dopo il terzo quadratino aggiungere
                              - (per Comuni - Province - Consorzo -
                              Comunita' montane)
                                   -  che  il  piano  finanziario che
                                   dimostra l'effettiva  possibilita'
                                   di  pagamento  sia  della  rata di
                                   ammortamento del mutuo  sia  delle
                                   maggiori   spese  di  gestione  e'
                                   stato   approvato   con   delibera
                                   consiliare n. ....... del.......
                                   cancellare il successivo (Comuni -
                                   Province)
                    Mod. 5    - dopo (Comuni - Province - Consorzi
                              Comunita' montane)
                              aggiungere:
                                   -  che  il  piano  finanziario che
                                   dimostra l'effettiva  possibilita'
                                   di  pagamento  sia  della  rata di
                                   ammortamento del mutuo  sia  delle
                                   maggiori   spese  di  gestione  e'
                                   stato   approvato   con   delibera
                                   consiliare n. ....... del.......
                                   cancellare il successivo (Comuni -
                                   Province).
                    Mod. 6    - dopo art. 10 aggiungere bis
                              sostituire "29/9/87" con "29/10/87".
                    Mod. 10   - p. 3 penultima riga
                              sostituire "coincidente con" con "non
                              posteriore a".
 
                               IV PARTE
 
                    Pag. 103
                              17.  sostituire con "D.M. 10/1/89 (G.U.
                              n.    10    del    13/1/89).    Proroga
                              anticipazioni"
                                  Aggiungere:
                              18.  D.L.  65/89 convertito dalla legge
                              n. 155 del  26/4/89  (Testo  coordinato
                              G.U. del 1›/6/89.)
                              19.  D.L.  66/89 convertito dalla legge
                              n. 144 del  24/4/89  (Testo  coordinato
                              G.U. del 26/5/89.)