Alle amministrazioni provinciali e comunali e, per conoscenza: Alle presidenze delle giunte regionali Alle prefetture Ai comitati regionali di controllo All'Associazione province italiane (U.P.I.) All'Associazione nazionale comuni Italiani (A.N.C.I.) Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.) All'unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.) Premessa Contrariamente a quanto previsto, l'art. 4 del D.L. n. 65/89 convertito con modificazioni dalla legge n. 155/89 ed il titolo IV del D.L. n. 66, convertito dalla legge n. 144/89 hanno introdotto nel sistema finanziario degli Enti locali notevoli innovazioni sia sostanziali che procedurali e rendono necessaria l'integrazione della circolare n. 1164 del giugno 1988 per quanto riguarda l'accesso al credito della Cassa DD.PP. L'integrazione si concretizza in una prima parte tesa a focalizzare gli elementi piu' rilevanti della nuova normativa e, in una seconda, dove vengono indicate le modifiche da inserire all'interno del testo. In via generale si puo' osservare che il complesso delle norme deve essere inquadrato nel disegno generale di riduzione del disavanzo pubblico e di qualificazione della spesa; questo si estrinseca nella riduzione del concorso statale agli oneri di ammortamento dei mutui e nella sua parametrazione a criteri di priorita' negli investimenti statuiti dal CIPE; nella determinazione di un plafond annuale per le concessioni di mutui da parte del settore pubblico (Cassa DD.PP., Istituti di previdenza, Istituto per il credito sportivo); nella valutazione preventiva degli oneri diretti e indotti dell'investimento. Il plafond alle concessioni ordinarie - i finanziamenti relativi a leggi speciali continuano ad essere regolati dalle rispettive disposizioni - comporta che le richieste di mutuo accoglibili dalla Cassa devono essere conrrelate al medesimo parametro della contribuzione statale cioe' alla popolazione: sono da evitare pertanto domande sproporzionate alla dimensione demografica del Comune, che non troverebbero accoglimento, mentre devono essere tenute presenti le indicazioni prioritarie della delibera CIPE del 30/3/1989 pubblicata sulla G.U. n. 92 del 20/4/1989. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI a) DOMANDA La preventiva richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti e' necessaria anche quando si intenda effettuare l'operazione con gli Istituti di previdenza o con l'Istituto di credito sportivo; per evidenti ragioni di speditezza ed in relazione agli accordi raggiunti con i due Istituti, si consiglia inoltrare le domande direttamente agli Enti mutuatari e copia alla Cassa, che, prendendone atto, mettera' in grado l'Ente prescelto di procedere nella istruttoria. b) PLAFOND Per il 1989 il coplessivo plafond di finanziamenti e' stato fissato in 9.000 miliardi; tenuto conto degli interventi che verranno operati dai due Istituti citati, determinati in 800 miliardi, l'intervento ordinario della Cassa si attestera' sugli 8.200 miliardi a favore di Comuni, Provincie, loro Consorzi e Comunita' montane. I mutui previsti dalla vigente legislazione speciale, nonche' quelli richiesti dalle Aziende speciali e garantiti con i propri mezzi e dalle Societa' per azioni e prevalente capitale locale, non rientrano nei suddetti limiti ne' sono soggetti alle altre limitazioni di cui ai paragrafi seguenti. c) CONCORSO STATALE Il concorso statale sugli oneri di ammortamento e' parametrato, secondo le tipologie delle opere quali indicate nella delibera CIPE, a piani di ammortamento redatti al tasso di interesse del 5,6 o 7%. L'annualita' corrispondente per mutui decennali e' rispettivamente del 12,950; 13,586; 14,237 mentre per i mutui ventennali e' dell'8,024; 8,718; e 9,439. Nell'ambito delle somme globalmente attribuite a ciascun Ente tale indicazione e' necessaria per determinare il differenziale di rata che dovra' essere tenuto presente al fine della redazione del piano finanziario dell'investimento. d) IL PIANO FINANZIARIO E' questa la piu' importante innovazione delle norme in esame. D'ora in avanti il Consiglio degli Enti mutuatari deve essere messo in grado di valutare non solo il costo dell'investimento ma anche l'incidenza finanziaria sui bilanci futuri sia degli oneri di ammortamento che di quelli di gestione. L'approvazione del piano finanziario costituisce presupposto di legittimita' sia per le delibere di approvazione del progetto sia di assunzione del mutuo, il che vuol dire che prima di sottoporre al Consiglio dell'Ente la delibera di approvazione del progetto e di assunzione del mutuo e' necessario preliminarmente approvare il piano finanziario: in carenza di un tale adempimento le deliberazioni sono prive di alcun effetto in quanto illegittime ex lege. Il piano finanziario consiste nella quantificazione delle risorse necessarie per il pagamento della rate di ammortamento del mutuo contraendo nonche' di tutte quelle spese aggiuntive che l'Ente dovra' sostenere annualmente (comunque la valutazione e' limitata al primo anno) non appena l'investimento fatto entrera' a regime (personale, energia elettrica, forza motrice, pulizia, riscaldamento, ecc.). Pur essendo tale previsione scaglionata nel tempo (l'ammortamento decorre dall'anno successivo alla concessione del mutuo; gli oneri di gestione uno o due anni dopo) poiche' la legge parla di "effettive possibilita' di pagamento" l'indicazione delle risorse disponibili deve essere fatta avendo riguardo al bilancio corrente. Devono essere individuati il o i capitoli di spesa che possono presentare le possibilita' di copertura dei suddetti oneri, anche se, come detto, saranno i corrispondenti capitoli dei futuri bilanci a vedere effettivamente impegnate le spese. Cio' e' necessario in quanto non puo' ritenersi soddisfatta la condizione di legittimita' voluta dalla legge con la generica indicazione di future e maggiori entrate; queste, se realizzate, consentiranno il ripristino delle spese indicate nel piano finanziario come procrastinabili. La necessita' di una previsione per quanto possibile aderente alla realta' e' data dalla circostanza che il piano finanziario diventera' allegato obbligatorio alla relazione previsionale e programmatica per un periodo di tempo che si estende dall'anno successivo all'approvazione del piano ai due anni successivi all'attivazione dell'investimento, proprio per il necessario riscontro con gli effettivi stanziamenti di bilancio. E qui ci si permette di richiamare la personale responsabilita' dei Segretari e Ragionieri degli Enti locali circa la veridicita' dei dati di bilancio, di cui all'art. 25 del D.L. 66/89 convertito nella legge n. 144/89. A partire dall'esercizio 1990 sara' inoltre necessario, prima di deliberare l'assunzione dei mutui, avere approvato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Dato il susseguirsi delle norme si ritiene opportuno fare presente: a) se il progetto e' stato approvato nel 1988 o nel primo bimestre 1989 (sotto la validita' del primo D.L. 545/88) il piano finanziario sara' necessario per la sola deliberazione di assunzione del mutuo; b) se il progetto e' stato approvato il 2 marzo 1989 senza la preventiva approvazione del piano, la delibera e' chiaramente illegittima e si dovra' quindi riapprovare il progetto dopo, ovviamente, aver approvato il piano finanziario. c) se durante il primo bimestre 1989 si fosse deliberata l'assunzione di un mutuo senza la preventiva approvazione del bilancio 89 la deliberazione e' ugualmente priva di effetto, e dovra' seguirsi la procedura suesposta. L'eventuale avvenuta approvazione o presa d'atto dei Comitati regionali di controllo, ovviamente non sana l'illegittimita' dell'atto, che rimane privo di effetto. Ai fini istruttori, alla Cassa dovra' essere certificata l'avvenuta approvazione del piano finanziario, citando gli estremi della delibera consiliare, che a parere di questo Istituto, non puo' essere sostituita, se non dopo la ratifica, da delibera di giunta. Per permette l'adeguamento alle nuove norme questo istituto richiede la suddetta certificazione in sede di adesione e/o concessione. Si sottolinea pero', come gia' detto prima, che essendo per la nuova normativa l'approvazione del piano finanziario presupposto di legittimita' nel futuro in sede di certificazione del progetto dovranno essere citati gli estremi delle delibera consiliare sull'approvazione del piano finanziario riferito al progetto stesso. Modifiche al testo 2.1 Settori di intervento - dopo la parola informatiche aggiungere: "(non finanziabilita')" 2.2 Atti istruttori per adesioni - p. 2.2.1 dopo la parola approvazione aggiungere: "del piano finanziario dell'investimento e del" 2.2.1 Approvazione del piano finanziario dell'investimento e del progetto e sua certificazione - dopo l'ultimo periodo inserire il paragrafo sub. d) della presente circolare pag. 4. 2.2.3 Tariffe professionali - sostituire testo: "Il comma 12 bis dell'art. 4 del D.L. 65/89 come modificato dalla legge 26/4/89 n. 155 conferma la disposizione dell'art. 6 della legge 1/7/1977, n. 404, piu' vole richiamata dalla Cassa, sull'applicazione dell'inderogabilita' dei minimi tariffari esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati. Peraltro ad evitare una turbativa eccessiva nei rapporti tra i professionisti e gli Enti, il Parlamento ha inteso fissare il limite di riduzione dei minimi di tariffa al 20 per cento. In considerazione di quanto sopra, sembra evidente che, non trattandosi di disposizioni scaturenti dalla Circolare della Cassa ma di norme legislative, rimangono prive di effetto le diffide a non accettare riduzioni tariffarie emanate da alcuni Ordini professional. 2.2.5 Capacita' di ricorso al credito - cancellare il quarto ed il quinto periodo in quanto sostituiti dalla normativa sul piano finanziario dell'investimento. Aggiungere: "Si richiama fin d'ora il comma 10 dell'art. 4 del D.L. 65/89 come modificato dalla legge 155/89 il quale prevede che, dal 1991 il limite d'indebitamento dovra' fare riferimento al conto consuntivo dei due anni precedenti quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui cioe' a quel rendiconto senza l'approvazione del quale non possono essere deliberati nuovi mutui". Fideiussioni - Fideiussioni sostituire testo: "L'art. 5 del D.L. 511/1988 convertito dalla legge 27/1/1989, n. 20, ha risolto positivamente il dubbio sulla possibilita' degli Enti locali di prestare fideiussioni a garanzia di operazioni di indebitamento di altri Enti. Peraltro ha stabilito che gli interessi relativi alle fideiussioni prestate sono da includere nel calcolo del limite di indebitamento di cui all'art. 1 D.L. 946/77 convertito dalla legge 43/78. 2.3.1 Atti istruttori - dopo l'ultimo periodo aggiungere: " - del 9 comma dell'art. 4 del D.L. 65/89 come modificato dalla legge 155/89 sull'avvenuta approvazione del piano finanziario dell'investimento - ove gia' non fosse certificato in sede di adesione di massima". 2.5.2 Anticipazioni - cancellare da (decreto 4/12/87 fino a "dell'aggiudicazione" ed aggiungere: "previsto peraltro anche dalle nuove disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 65/89 convertito dalla legge n. 155/89, le quali sostituiscono anche le norme di cui all'art. 1, comma 9, del D.L. 30/5/88, n. 173 convertito dalla legge 26/7/88, n. 291. Il decreto del Ministro del Tesoro del 10/1/89 (G.U. n. 10 del 13/1/1989) confermato con decreto 22/3/89 (G.U. n. 80 del 6/4/89) prevede la possibilita' di concedere anticipazioni alle imprese per un importo pari al 10% del prezzo contrattuale previa prestazione di idonee garanzie nei modi stabiliti dalla legge 10/6/82, n. 348 e subordinatamente all'inizio dei lavori e/o delle forniture. I documenti per ottenere l'anticipazione sono, pertanto: - la domanda del legale rappresentante dell'Ente; - la dichiarazione del Segretario dell'Ente dalla quale risulti: l'importo del prezzo contrattuale, la data di aggiudicazione e di inizio lavori o forniture ed infine la prestazione di idonea garanzia. 2.5.9 Competenze - dopo "specifica analitica delle competenze" aggiungere "sottoscritta dal professionista". 2.5.11 Acquisizione di immobili o dell'area edificatoria - dopo l'ultimo perioco aggiungere: Si ribadisce che richieste per le occupazioni temporanee, i frutti pendenti, le spese notarili ecc., non sono finanziabili con mutuo trattandosi di spese che non si traducono in un incremento del valore dell'opera realizzata. 6. Precisazioni - Aggiungere: 6.1.3. Precisazioni A fronte di anomale richieste da parte delle Comunita' montane si ritiene necessario sottolineare che non esiste nessun limite alla delegabilita', da parte dei Comuni costituenti la Comunita' stessa, di servizi e/o di realizzazione di opere a carattere sovraccomunale, ma e' illegittimo delegare la singola acquisizione di beni strumentali all'esercizio dei servizi non delegati e svolti dalla Comunita' stessa. L'acquisto, per esempio, da parte della Comunita' di mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi mentre il servizio rimane di competenza dei Comuni, ad avviso di questo Istituto, si configura come contribuzione indiretta espressamente vietata dalla legge, oltre ad essere utilizzo surrettizio del concorso statale. Infatti il concorso dello Stato per le rate di ammortamento a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti (art. 12, comma 1, lettera e) D.L. 66/89 convertito dalla legge 144/89) puo' essere utilizzato, ai sensi del 1 comma dell'art. 8 del D.L. 359/87 convertito dalla legge 440/87, per l'assunzione dei soli mutui necessari all'acquisizione e rimboschimento dei terreni montani, nonche' agli investimenti relativi ai propri compiti istituzionali o delegati. La stessa norma esclude esplicitamente la possibilita' di contrarre mutui per la concessione di contributi o trasferimenti. Cioe' come espressamente chiarito dal Ministero dell'Interno con circolare 30/1/88, F.L. 2/88 n. 15400 /A.G. (G.U. n. 35 del 12/2/1988) "deve trattarsi di interventi concretantisi in investimenti per beni che rimangano di proprieta' dell'Ente e non comportino per la loro gestione - ne' indirettamente ne' direttamente - contribuzioni". Infine e' opportuno sottolineare che le nuove norme del D.L. 65/89 ed in particolare il piano finanziario dell'investimento riguardano anche le Comunita' montane. 10. Divieto di spesa e impegno contabile - aggiungere: 10.5 Divieto di spesa e impegno contabile. Si ritiene utile richiamare le norme di cui al 3 e 4 comma dell'art. 23 del D.L. 66/89 convertito dalla legge 144/89 in quanto, ad avviso di questo Istituto costituiscono un rafforzativo della disposizione di cui al precedente p. 10.4. Infatti e' espressamente previsto che in mancanza dell'impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare agli interessati, il rapporto obbligatorio si istaura non nei confronti dell'Ente bensi' nei confronti degli amministratori o dei funzionari che abbiano ordinato la spesa. ed e' ovvio che, in mancanza del provvedimento di concessione o del contratto non e' possibile iscrivere validamente in bilancio l'importo del mutuo. II PARTE Interventi speciali Premessa Come gia' indicato nella parte generale tutti i mutui a carico del bilancio dello Stato, previsti da leggi speciali, conservano la loro regolamentazione originaria, contrariamente a quanto previsto nella prima versione del decreto legge sulla finanza pubblica. L'8 comma dell'art. 4 del D.L. 65/89 come modificato dalla legge 155/89 presenta natura programmatoria, dalla sua formulazione nel contesto dell'intero articolo puo' desumersi che per il futuro le leggi di settore, con esclusione dell'edilizia scolastica e giudiziaria riconosciute come funzioni statali, non godranno piu' dell'agevolazione dell'assunzione dell'onere finanziario direttamente a carico del bilancio dello Stato. Il sistema di contribuzione e' come quello previsto per il fondo per lo sviluppo degli investimenti. Percio' come per i mutui ordinari l'annualita' di ammortamento pur godendo di un contributo suppletivo dello Stato incidera' per intero sul bilancio dell'Ente, con le ulteriori conseguenze sul limite di indebitamento. Modifiche al testo - cancellare i primi die periodi e sostituire: Mutui ai Comuni fino a 5.000 abitanti "Il comma 1 bis dell'art. 12 del D.L. 66/89 convertito dalla legge 144/89 conferma per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 ab. l'attribuzione di mutui di 100 milioni con ammortamento a totale carico dello Stato, che potranno essere utilizzati non solo per opere idriche, fognarie e depurative ma anche per impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi". aggiungere alla fine del paragrafo: "Poiche' il comma 1 bis dell'art. 12 D.L. 66/89 prevede che nel caso di realizzazione di impianti di depurazione e di smaltimento basta che gli stessi siano destinati a servizio permanente dei Comuni beneficiari, la procedura sopradescritta e' sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio sulla destinazione dell'impianto a servizio permanente dei Comuni beneficiari". Ad evitare disguidi si precisa che, per motivi tecnici e di chiusura di bilancio, viene confermata la data del 30 novembre per l'utilizzo delle risorse disponibili. Si consiglia pertanto l'inoltro delle domande in tempo utile. Mutui per scarichi dei frantoi oleari - Aggiungere: "Dallo stanziamento originario sono stati stornati 100 miliardi a favore di alcune localita' colpite dal maltempo nell'agosto 1988 (Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile: n. 1585/FPC del 24/10/1988 G.U. n. 255 del 29/10/88). Mutui per strutture antincendio - Lo stanziamento e' esaurito. Mutui per disavanzi UU.SS.LL. - A seguito dell'emanazione del D.L. n. 113 del 28/3/89 (G.U. n. 74 del 30/3/89) i disavanzi non sono piu' ripiananti con i mutui di questo Istituto. Mutui per disavanzi Aziende di Trasporto - Art. 1 Mutui alle Regioni: A seguito dell'emanazione del D.L. n. 113 del 28/3/89 (G.U. n. 74 del 30/3/89) i disavanzi non sono piu' ripianati con i mutui di questo Istituto. Territori interamente vincolati - Lo stanziamento e' esaurito. IL DIRETTORE GENERALE (Firma illeggibile) III PARTE Mod. 1 - dopo il terzo quadratino aggiungere - (per Comuni - Province - Consorzo - Comunita' montane) - che il piano finanziario che dimostra l'effettiva possibilita' di pagamento sia della rata di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione e' stato approvato con delibera consiliare n. ....... del....... cancellare il successivo (Comuni - Province) Mod. 5 - dopo (Comuni - Province - Consorzi Comunita' montane) aggiungere: - che il piano finanziario che dimostra l'effettiva possibilita' di pagamento sia della rata di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione e' stato approvato con delibera consiliare n. ....... del....... cancellare il successivo (Comuni - Province). Mod. 6 - dopo art. 10 aggiungere bis sostituire "29/9/87" con "29/10/87". Mod. 10 - p. 3 penultima riga sostituire "coincidente con" con "non posteriore a". IV PARTE Pag. 103 17. sostituire con "D.M. 10/1/89 (G.U. n. 10 del 13/1/89). Proroga anticipazioni" Aggiungere: 18. D.L. 65/89 convertito dalla legge n. 155 del 26/4/89 (Testo coordinato G.U. del 1/6/89.) 19. D.L. 66/89 convertito dalla legge n. 144 del 24/4/89 (Testo coordinato G.U. del 26/5/89.)