IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 108 e 112 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 142 e 203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali; Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85, concernente misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti; Visto il decreto interministeriale del 7 aprile 1989 con il quale vengono determinati i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 85/89 sopracitata, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali; Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali; Visti i programmi formulati dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, secondo le procedure indicate nell'art. 7 surrichiamato; Decreta: Art. 1. La nuova dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali viene determinata per l'anno 1989, sulla base dei criteri indicati nel decreto interministeriale del 7 aprile 1989, come dalla allegata tabella A. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: I testi dell'art. 7 del D.L. n. 873/1986 e dell'art. 1 del D.L. n. 4/1989, sono riportati alle note al D.M. 7 aprile 1989, pubblicato alla pag. 25 di questa stessa Gazzetta Ufficiale.