IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la propria ordinanza 12 aprile 1988, n. 1433/FPC, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1988, con  la  quale  si
assegna  al  comune  di  Lentini  la  somma  di  L.  2.000.000.000 da
utilizzarsi  per  gli  interventi  di  consolidamento  del  movimento
franoso;
  Vista  la propria ordinanza 28 aprile 1988, n. 1455/FPC, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, con  la  quale  si
modifica  l'art.  1  dell'ordinanza  n.  1433/FPC  del 12 aprile 1988
assegnando lo stanziamento alla regione siciliana;
  Vista  la nota n. 14541 del 24 ottobre 1988 della regione siciliana
che  trasmette  il  progetto  di  completamento  dei  lavori  per  la
definitiva  sistemazione del dissesto in argomento, per un importo di
L. 2.617.000.000 necessario a definire il consolidamento in  atto  di
cui  all'ordinanza  n. 1455/FPC del 28 aprile 1988 per i quartieri di
Tirone e S. Paolo nel comune di Lentini;
  Considerato  che il genio civile e' stato delegato dalla regione, a
suo tempo, ad eseguire le opere di consolidamento;
  Considerata altresi' l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata   comunque  la  necessita'  di  intervenire  al  fine  di
completare i  lavori  tesi  alla  eliminazione  dei  piu'  impellenti
pericoli per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine di consentire il completamento delle opere principali tese
alla eliminazione del pericolo incombente nel comune  di  Lentini  di
cui in premessa, e' assegnato al genio civile di Siracusa la somma di
L. 1.000.000.000.