IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista la propria ordinanza 12 aprile 1988, n. 1433/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1988, con la quale si assegna al comune di Lentini la somma di L. 2.000.000.000 da utilizzarsi per gli interventi di consolidamento del movimento franoso; Vista la propria ordinanza 28 aprile 1988, n. 1455/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, con la quale si modifica l'art. 1 dell'ordinanza n. 1433/FPC del 12 aprile 1988 assegnando lo stanziamento alla regione siciliana; Vista la nota n. 14541 del 24 ottobre 1988 della regione siciliana che trasmette il progetto di completamento dei lavori per la definitiva sistemazione del dissesto in argomento, per un importo di L. 2.617.000.000 necessario a definire il consolidamento in atto di cui all'ordinanza n. 1455/FPC del 28 aprile 1988 per i quartieri di Tirone e S. Paolo nel comune di Lentini; Considerato che il genio civile e' stato delegato dalla regione, a suo tempo, ad eseguire le opere di consolidamento; Considerata altresi' l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata comunque la necessita' di intervenire al fine di completare i lavori tesi alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire il completamento delle opere principali tese alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Lentini di cui in premessa, e' assegnato al genio civile di Siracusa la somma di L. 1.000.000.000.