IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 5-quater, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Visto l'art. 4 del proprio decreto del 26 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1987, concernente l'attribuzione di contributi di maggiori spese di trasporto merci e carburanti, a seguito della frana della Val di Pola; Visto il decreto del prefetto di Sondrio n. 4/20.2/P.C. del 4 gennaio 1988, con il quale e' stata costituita la predetta commissione tecnica; Considerato l'assolvimento degli incarichi attribuiti alla commissione di cui sopra comporta un notevole impegno; Ritenuto di dover compensare adeguatamente tali prestazioni; Valutata equa l'attribuzione di un gettone di presenza ai componenti la commissione per ogni seduta svolta; Ritenuto di dover riconoscere l'indennita' di missione prevista dalla normativa vigente per i servizi svolti fuori sede; Considerato che gli oneri conseguenti devono gravare sullo stanziamento di L. 8.000.000.000, disposto in favore della regione Lombardia con l'art. 5-quater, comma 4, della legge n. 470 del 19 novembre 1987; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Ai componenti la commissione tecnica indicata nelle premesse viene attribuito un gettone di presenza di L. 70.000 per ogni riunione.