IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  5-quater,  comma  3,  del decreto-legge 19 settembre
1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.
470;
  Visto l'art. 4 del proprio decreto del 26 novembre 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284  del  4  dicembre  1987,  concernente
l'attribuzione  di  contributi di maggiori spese di trasporto merci e
carburanti, a seguito della frana della Val di Pola;
  Visto  il  decreto  del  prefetto  di  Sondrio n. 4/20.2/P.C. del 4
gennaio  1988,  con  il  quale  e'  stata  costituita   la   predetta
commissione tecnica;
  Considerato   l'assolvimento   degli   incarichi   attribuiti  alla
commissione di cui sopra comporta un notevole impegno;
  Ritenuto di dover compensare adeguatamente tali prestazioni;
  Valutata   equa   l'attribuzione  di  un  gettone  di  presenza  ai
componenti la commissione per ogni seduta svolta;
  Ritenuto  di  dover  riconoscere  l'indennita' di missione prevista
dalla normativa vigente per i servizi svolti fuori sede;
  Considerato   che   gli  oneri  conseguenti  devono  gravare  sullo
stanziamento di L. 8.000.000.000, disposto in  favore  della  regione
Lombardia  con  l'art.  5-quater,  comma 4, della legge n. 470 del 19
novembre 1987;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Ai  componenti la commissione tecnica indicata nelle premesse viene
attribuito un gettone di presenza di L. 70.000 per ogni riunione.