IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modficazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la nota n. 2656 del 20 maggio 1987, con cui il sindaco del comune di Roccamonfina, in esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale n. 30 del 23 febbraio 1987 e n. 94 del 16 maggio 1987, chiede la concessione di un mutuo di L. 442.000.000 per lavori di perforazione e costruzione di un pozzo per acqua potabile e della relativa rete idrica di adduzione; Vista la nota n. 399/U.O.C. del 15 ottobre 1988 della regione Campania, servizio acque ed acquedotti; Vista la nota n. 6385 del 30 gennaio 1989 con cui il consorzio per l'approvvigionamento idrico di terra di lavoro di Caserta esprime nulla osta alla realizzazione del pozzo suddetto a condizione che l'opera non comporti danni alle sorgenti del gruppo Valleamati gestite dallo stesso consorzio; Ravvisata la necessita' di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico del comune di Roccamonfina; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' concesso al comune di Roccamonfina, in provincia di Caserta, un contributo straordinario di L. 400.000.000 a parziale copertura delle spese relative alle opere indicate in premessa purche' le stesse non interferiscano con la portata delle sorgenti del gruppo Valleamati, cosi' come precisato nella succitata nota del consorzio per l'approvvigionamento idrico di terra di lavoro di Caserta.