IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modficazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  la  nota  n. 2656 del 20 maggio 1987, con cui il sindaco del
comune  di  Roccamonfina,  in  esecuzione  delle  deliberazioni   del
consiglio  comunale  n. 30 del 23 febbraio 1987 e n. 94 del 16 maggio
1987, chiede la concessione di un mutuo di L. 442.000.000 per  lavori
di  perforazione e costruzione di un pozzo per acqua potabile e della
relativa rete idrica di adduzione;
  Vista  la  nota  n.  399/U.O.C.  del  15 ottobre 1988 della regione
Campania, servizio acque ed acquedotti;
  Vista  la nota n. 6385 del 30 gennaio 1989 con cui il consorzio per
l'approvvigionamento idrico di terra di  lavoro  di  Caserta  esprime
nulla  osta  alla  realizzazione  del pozzo suddetto a condizione che
l'opera non  comporti  danni  alle  sorgenti  del  gruppo  Valleamati
gestite dallo stesso consorzio;
  Ravvisata la necessita' di provvedere con urgenza per assicurare il
rifornimento idrico del comune di Roccamonfina;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  concesso al comune di Roccamonfina, in provincia di Caserta, un
contributo straordinario di L. 400.000.000 a parziale copertura delle
spese  relative alle opere indicate in premessa purche' le stesse non
interferiscano con la portata delle sorgenti del  gruppo  Valleamati,
cosi'   come   precisato  nella  succitata  nota  del  consorzio  per
l'approvvigionamento idrico di terra di lavoro di Caserta.