IL MINISTRO DEL BILANCIO
                   E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge 17 dicembre 1986, n. 878, che stabilisce una nuova
disciplina del nucleo  di  valutazione  degli  investimenti  pubblici
istituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, definendo i
compiti del nucleo stesso, la sua posizione alle  dirette  dipendenze
del  segretario  generale  della  programmazione  economica,  la  sua
composizione, la procedura per la  nomina  e  la  determinazione  del
trattamento  economico  dei  suoi  membri  e  degli  addetti alla sua
segreteria come assistenti, lo stato giuridico dei suoi componenti  e
gli  adempimenti  attraverso  i  quali  viene informato il Parlamento
sulla sua attivita' e il suo funzionamento;
  Visto  in  particolare l'art. 7 della citata legge n. 878 del 1986,
che demanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica
il   compito  di  definire  con  proprio  decreto,  su  proposta  del
segretario generale della programmazione economica, sentito il  CIPE,
l'organizzazione  e  le  procedure e di impartire le direttive per il
funzionamento del nucleo, con particolare riferimento ai rapporti con
le  altre  amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia
tecnica del nucleo e della responsabilita' collegiale dei suoi membri
nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate;
  Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987 con il quale sono
state stabilite l'organizzazione e le procedure relative al nucleo;
  Vista  la  proposta  formulata  al riguardo dal segretario generale
della programmazione economica, con nota n. 2/992 del 24 marzo 1989;
  Considerata  l'esigenza  di  integrare l'organizzazione interna del
nucleo per consentire al nucleo stesso di rispondere  nel  modo  piu'
efficiente ai compiti affidatigli;
  Preso atto del parere favorevole espresso dal CIPE nella seduta del
30 marzo 1989;
                               Decreta:
  In   aggiunta   a   quelli  esistenti  nell'ambito  del  nucleo  di
valutazione degli  investimenti  pubblici  e'  istituito  il  settore
seguente:
   "attivita' tecnico-giuridiche e controlli di legittimita'".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 marzo 1989
                                                 Il Ministro: FANFANI