A tutte le amministrazioni comunali Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio - Segretariato generale Al Ministero delle finanze - Direzione generale imposte dirette Al Ministero della sanita' - Direzione generale della programmazione sanitaria Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Premessa: Decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152 (art. 2) categorie esentate dal pagamento del ticket sanitario. Il decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, nel ridisciplinare il regime delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, ha demandato al Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della sanita' e delle finanze, di definire, con un decreto da adottarsi entro il 15 maggio 1989, le modalita' di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma primo. Ferma restando la competenza dei comuni al rilascio dell'attestazione comprovante il diritto alla esenzione di cui sopra, gia' trasferita a norma della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), art. 19, il decreto-legge n. 152 ha stabilito quattro categorie di beneficiari dell'esenzione dal cosiddetto ticket sanitario per motivi di reddito e precisamente: a) soggetti riconosciuti indigenti da parte dei comuni; b) titolari di pensione di vecchiaia; c) titolari di pensione sociale; d) familiari a carico delle categorie di cui sopra. Per quanto concerne il punto a) si rinvia al successivo (Paragrafo) 1. Il punto b) dell'art. 2 del decreto-legge n. 152/1989 prevede l'esenzione dal ticket dei titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo non superiore a L. 16.000.000 e a L. 22.000.000 se con coniuge a carico. A detti limiti di reddito va aggiunto l'importo di 1.000.000 in ragione di ogni eventuale figlio a carico. Non deve essere calcolato il reddito derivante dalla proprieta' dell'immobile adibito a casa di abitazione propria del pensionato o posseduta come residenza secondaria, o comunque a disposizione, se costituente l'unica unita' immobiliare in possesso. In riferimento al punto c) dell'art. 2 del decreto-legge n. 152 non si hanno particolari suggerimenti da formulare essendo sufficiente per l'esenzione dal ticket la titolarita' della pensione sociale. Il punto d) dell'art. 2 surriferito prevede l'esenzione altresi' a favore dei familiari "a carico" delle categorie di cui sopra. Debbono intendersi a carico i familiari aventi diritto, in base alla vigente normativa, ad assegni od a trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti. Come noto, il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, ha ridisciplinato la materia degli assegni familiari introducendo in sostituzione dei predetti, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia, "l'assegno per il nucleo familiare", per i lavoratori dipendenti, i titolari di pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i dipendenti ed i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. A norma di detta disciplina, il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (adottivi, affiliati, affidati, ecc.), di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Di particolare rilievo ed interesse il disposto del quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/1988 convertito nella legge n. 153/88 summenzionato, in cui e' previsto che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del decreto stesso, non comporta la cessazione di altri diritti economici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. In questi benefici e' da includere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Nella fattispecie, pertanto, per la determinazione e l'individuazione dei familiari a carico, potra' farsi riferimento alla disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. Per le categorie dei titolari di pensione sociale e degli indigenti, per i quali non e' prevista la concessione di assegni o trattamenti di famiglia, i familiari a carico sono determinati con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dal testo unico summenzionato per ottenere gli assegni familiari stessi, anche se non effettivamente corrisposti. Per ogni utilita' di carattere operativo, si allega (allegato 1) una nota riepilogativa concernente i soggetti beneficiari, l'accertamento del carico nonche' la misura dei limiti di reddito, come disciplinati dal testo unico sugli assegni familiari di cui sopra. Per i lavoratori autonomi, in particolare coltivatori diretti, mezzadri, coloni, ecc., ed i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi nonche' di altre casse pensionistiche continuano ad applicarsi le specifiche normative relative agli assegni familiari od alle quote di maggiorazione di pensione. Premesso quanto sopra, e' stato emanato da questo Ministero, di concerto con quelli della sanita' e delle finanze, il decreto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 153, con il quale in particolare vengono fissati i criteri per la valutazione della condizione di indigenza (art. 1) nonche' per il computo dei redditi (art. 2) ed approvati i modelli per la richiesta della esenzione e per l'attestazione del diritto stesso (articoli 3, 4, 5 e 6). (Paragrafo) 1. Criteri di valutazione della condizione di indigenza e di computo dei redditi (articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 maggio 1989). Al fine di agevolare ed orientare i comuni verso criteri il piu' possibile obiettivi nella valutazione della "condizione di indigenza", il decreto interministeriale ha fatto riferimento al reddito del "nucleo di convivenza di tipo familiare", ancorche' di fatto, e pertanto, non necessariamente di risultanza anagrafica. Il limite complessivo di reddito e' stabilito in misura pari a quello previsto per il conseguimento della pensione sociale individuale (L. 3.415.050) maggiorato di un importo corrispondente all'ammontare annuo della pensione sociale base (L. 3.437.850). Per ciascun componente il nucleo, oltre il primo, al limite complessivo di reddito anzidetto va aggiunto un importo pari a due terzi del limite di reddito previsto per il conseguimento della pensione sociale (L. 2.276.700). Come noto, sia il limite di reddito per il conseguimento della pensione sociale che l'importo della stessa, sono soggetti a perequazione semestrale (1 maggio-1 novembre). A partire dal 1 novembre il primo ammontera' a L. 3.428.550 (con una maggiorazione, pertanto, di L. 2.285.700 per ogni componente il nucleo oltre il primo), mentre l'importo della pensione base sara' di L. 268.950 con un ammontare annuo di L. 3.496.350. Nella nota n. 2 del mod. "A" sono riportati gli importi di reddito entro i quali, a seconda del numero dei componenti il nucleo di convivenza, si ha diritto all'esenzione dal ticket. Gli importi sono arrotondati alle mille lire superiori, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori in caso contrario. Sono esclusi, ovviamente, da ogni computo i familiari a carico cui l'esenzione spetta ex lege (art. 2 decreto-legge n. 152/89, comma 1, punto d). Per il riconoscimento della condizione di indigenza si fa riferimento alle situazioni reddituali dell'anno precedente, salvo che non siano comprovate documentalmente variazioni intervenute successivamente. L'art. 2 del decreto interministeriale fissa sia per il punto a) che per il punto b) del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, i criteri di computo del reddito complessivo imponibile che fa capo, per il punto a) dell'art. 2 del decreto-legge n. 152, al nucleo di convivenza di tipo familiare e ai titolari di pensione di vecchiaia o pensione sociale per i punti b) e c). Rientrano nel coacervo dei redditi da calcolare tutti i redditi soggetti all'IRPEF, riferiti all'anno precedente e considerati al lordo degli oneri deducibili, ivi inclusi i redditi esenti, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a L. 2.000.000. Nella nota n. 3 del modulo A sono riportate le categorie di detti redditi e vengono elencati altresi' i tipi di reddito che comunque non debbono essere calcolati, nel computo dei redditi esenti. Tra questi ultimi redditi, vanno aggiunte le rendite infortunistiche INAIL (rendita di inabilita' permanente assoluta o parziale, gli assegni per l'assistenza personale continuativa, rendite per il caso di morte, assegni di morte, rendite di passaggio), che essendo erogazioni a carattere risarcitorio, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali (circolare Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette del 20 giugno 1986, n. 23). Va invece considerato reddito che concorre, quindi, alla formazione del reddito complessivo, "l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta", ravvisandosi nella stessa una funzione sostitutiva od integrativa della retribuzione. (Paragrafo) 2. Istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (mod. A allegato come il mod. B, al decreto interministeriale). Per ottenere il rilascio del tesserino di esenzione (mod. B), gli interessati devono compilare e consegnare al comune di residenza il modulo A. Lo stesso e' composto di due fogli: sul primo foglio i richiedenti sono tenuti ad indicare i dati richiesti avvalendosi delle istruzioni contenute nel secondo foglio. In particolare, il richiedente dopo aver compilato i propri dati anagrafici barra il quadratino relativo alla propria posizione di titolare di pensione di vecchiaia o di pensione sociale o di indigente. Successivamente sara' barrato il quadratino/i relativo alla richiesta di esenzione per se stesso e/o per i familiari a carico. Di seguito nel primo caso viene compilata solo la prima riga (dichiarante) diversamente tante righe quanti sono i familiari a carico. Il titolare di pensione sociale che abbia come reddito esclusivamente la pensione stessa, potra' indicare soltanto gli estremi del provvedimento di concessione, ove richieda l'esenzione solo per se stesso. Riguardo all'indicazione del codice fiscale ne e' consentita l'omissione qualora qualcuno dei soggetti richiedenti non ne sia in possesso per mancanza di redditi. Per quanto concerne i redditi che concorrono alla determinazione dei limiti massimi stabiliti dal decreto-legge n. 152 e dal decreto in questione si rinvia al (Paragrafo) 1 della presente circolare. Nel riquadro concernente l'indicazione dei redditi conseguiti nell'anno precedente verra' indicato l'importo del reddito complessivo imponibile al lordo degli oneri deducibili, mentre nella colonna relativa ai redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, di cui alla nota n. 3, verra' indicato l'importo degli stessi se superiori complessivamente a L. 2.000.000. Giova ripetere che non vanno comunque computate le pensioni di guerra, le pensioni, assegni ed indennita' erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili ciechi civili e sordomuti, le rendite INAIL (fatta esclusione dell'indennita' giornaliera corrisposta per inabilita' temporanea) nonche' assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria e alle medaglie d'oro al valore militare. La firma del richiedente non e' soggetta ad autenticazione e, pertanto, si raccomanda ai funzionari preposti alla ricezione delle istanze di voler procedere alla identificazione del dichiarante, rendendolo edotto delle conseguenze penali previste all'art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 152 nei confronti di chiunque, con qualunque mezzo, ottenga indebitamente l'esenzione dal ticket (art. 640 c.p., secondo comma, n. 1). (Paragrafo) 3. Istruzioni per la compilazione ed il rilascio del tesserino di esenzione (mod. B). Acquisita la domanda dell'interessato, i comuni provvedono a compilare in tre esemplari il tesserino di esenzione dal pagamento del ticket, avvalendosi delle notizie contenute nella domanda consegnata, attribuendo inoltre una numerazione in successione alle autorizzazioni stesse. Alla numerazione e' anteposto il codice del comune che e' lo stesso codice attribuito per i trasferimenti erariali dal Ministero dell'interno. Questa numerazione viene poi trascritta a cura dell'ufficio rilasciante nell'apposita casella prevista nel modello di richiesta di rilascio del tesserino. Il tesserino ha validita' dal giorno del rilascio fino al 30 giugno dell'anno successivo. La validita' e' prorogabile per i due anni successivi, con l'apposizione del timbro di rinnovo. Per ottenere il rinnovo, sempreche' continuino a sussistere i requisiti soggettivi che danno diritto alla esenzione, l'interessato e' tenuto a produrre una nuova domanda, allegando il tesserino gia' rilasciato. Il tesserino di esenzione - modulo B - e' predisposto per un nucleo familiare composto di sette persone. Se dovesse presentarsi il caso di un nucleo familiare composto da piu' di sette persone l'indicazione delle stesse continua su un secondo foglio identico al primo che deve riportare lo stesso numero. In questo caso il numero del primo foglio e' seguito dalla numerazione /1 mentre il secondo da quella /2. Trattasi infatti di due fogli dello stesso tesserino. Una copia del tesserino e' consegnata al richiedente. L'avvenuto rilascio del tesserino di esenzione va inoltre comunicato alla unita' sanitaria locale di appartenenza mediante invio di una copia del tesserino stesso entro cinque giorni dalla data del rilascio. In caso di rinnovo, il comune provvedera' a trasmettere alla U.S.L. competente apposito elenco nominativo dei soggetti interessati. E' consentita la comunicazione alle unita' sanitarie locali dei dati concernenti le esenzioni e i rinnovi, anche mediante sistemi automatizzati, ove esistenti. In questo caso i comuni sono autorizzati alla compilazione unicamente del tesserino ad uso del richiedente, potendo la memoria computerizzata fungere anche da copia per il comune rilasciante l'esenzione. Circa l'applicabilita' dei diritti di segreteria alle attestazioni rilasciate dai comuni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, si precisa che il diritto di segreteria non e' dovuto. Infatti il pagamento di tale diritto da parte di quei soggetti che sono ammessi a godere del beneficio di cui trattasi sarebbe in contrasto con la volonta' espressa dal legislatore stesso allorche' ha voluto accordare delle agevolazioni a coloro che appartengono a fasce di reddito familiare meno abbienti, tenuto anche conto che il punto 7 delle norme speciali della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, esclude il pagamento del diritto di segreteria per la scritturazione di attestati di poverta'. (Paragrafo) 4. Controllo delle dichiarazioni di parte. Appare indispensabile, successivamente al rilascio delle esenzioni, provvedere ad un controllo, seppure a campione, delle dichiarazioni rese dai richiedenti l'esenzione dalla contribuzione sanitaria. I controlli analogamente a quanto precedentemente disposto per le unita' sanitarie locali dall'art. 11, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono effettuati usufruendo delle notizie gia' in possesso del comune o di accertamenti disposti tramite la polizia municipale, nel limite minimo del 3% delle esenzioni concesse e comunque in tutti quei casi in cui da altri elementi di giudizio in possesso, si rilevino difformita' tali da ingenerare fondati sospetti sulla veridicita' delle dichiarazioni di responsabilita' rilasciate. Per gli accertamenti di cui sopra e' previsto che i comuni possano altresi' avvalersi dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, previe richieste da far pervenire ai vari comandi esistenti nei comuni (art. 7 del decreto interministeriale). In considerazione, infine, che la sottoscrizione delle dichiarazioni di responsabilita' non deve essere autenticata, si richiama l'attenzione di predisporre ogni utile strumento di informazione e di avvertenza sulle gravi conseguenze di responsabilita' penale cui va incontro chiunque, con qualsiasi mezzo, ottenga indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (art. 640 c.p., secondo comma, n. 1). Il Ministro: GAVA