A tutte le amministrazioni
                                  comunali
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai commissari del Governo nelle
                                  province autonome
                                  Al presidente della giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del Consiglio -
                                  Segretariato generale
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Direzione generale imposte dirette
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Direzione      generale       della
                                  programmazione sanitaria
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza  sociale   -   Direzione
                                  generale    della    previdenza   e
                                  assistenza sociale
                                  Al Ministero del tesoro -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al commissario dello Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai commissari del Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
Premessa:  Decreto-legge  27  aprile  1989, n. 152 (art. 2) categorie
esentate dal pagamento del ticket sanitario.
  Il  decreto-legge  27  aprile  1989,  n. 152, nel ridisciplinare il
regime delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria  per
motivi  di  reddito, ha demandato al Ministro dell'interno, di intesa
con il Ministro della sanita' e delle finanze, di  definire,  con  un
decreto  da  adottarsi  entro  il  15  maggio  1989,  le modalita' di
attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art.
2, comma primo.
  Ferma    restando    la   competenza   dei   comuni   al   rilascio
dell'attestazione comprovante il diritto alla esenzione di cui sopra,
gia'  trasferita  a  norma  della  legge  11 marzo 1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988), art. 19, il  decreto-legge  n.  152  ha  stabilito
quattro categorie di beneficiari dell'esenzione dal cosiddetto ticket
sanitario per motivi di reddito e precisamente:
    a) soggetti riconosciuti indigenti da parte dei comuni;
    b) titolari di pensione di vecchiaia;
    c) titolari di pensione sociale;
    d) familiari a carico delle categorie di cui sopra.
  Per quanto concerne il punto a) si rinvia al successivo (Paragrafo)
1.
  Il  punto  b)  dell'art.  2  del  decreto-legge n. 152/1989 prevede
l'esenzione dal ticket dei titolari  di  pensione  di  vecchiaia  con
reddito  imponibile  lordo  non  superiore  a  L.  16.000.000  e a L.
22.000.000 se con coniuge a carico.
  A  detti  limiti  di  reddito va aggiunto l'importo di 1.000.000 in
ragione di ogni eventuale figlio a carico.
  Non  deve  essere  calcolato  il reddito derivante dalla proprieta'
dell'immobile adibito a casa di abitazione propria del  pensionato  o
posseduta  come  residenza  secondaria, o comunque a disposizione, se
costituente l'unica unita' immobiliare in possesso.
  In riferimento al punto c) dell'art. 2 del decreto-legge n. 152 non
si hanno particolari suggerimenti da  formulare  essendo  sufficiente
per l'esenzione dal ticket la titolarita' della pensione sociale.
  Il  punto d) dell'art. 2 surriferito prevede l'esenzione altresi' a
favore dei familiari "a carico" delle categorie di cui sopra.
  Debbono  intendersi  a  carico  i familiari aventi diritto, in base
alla vigente normativa, ad assegni  od  a  trattamento  di  famiglia,
anche se non effettivamente corrisposti.
  Come  noto,  il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, ha  ridisciplinato
la  materia  degli assegni familiari introducendo in sostituzione dei
predetti, delle quote  di  aggiunta  di  famiglia  e  di  ogni  altro
trattamento  di  famiglia, "l'assegno per il nucleo familiare", per i
lavoratori dipendenti, i titolari di  pensioni  e  delle  prestazioni
economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione  contro  la  tubercolosi,  il  personale
statale  in attivita' di servizio ed in quiescenza, i dipendenti ed i
pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.
  A  norma  di  detta disciplina, il nucleo familiare e' composto dai
coniugi, con esclusione  del  coniuge  legalmente  ed  effettivamente
separato,  e  dai  figli  ed  equiparati,  ai  sensi dell'art. 38 del
decreto del Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1957,  n.  818
(adottivi,  affiliati,  affidati,  ecc.), di eta' inferiore a 18 anni
compiuti ovvero senza limite di eta', qualora si trovino, a causa  di
infermita'  o  difetto  fisico  o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di  dedicarsi  ad  un  proficuo  lavoro.  Alle  stesse
condizioni  previste per i figli ed equiparati, possono far parte del
nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed  i  nipoti  di  eta'
inferiore  a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si
trovino,  a  causa  di  infermita'  o  difetto  fisico   o   mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi  i  genitori  e
non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
  Di  particolare  rilievo  ed interesse il disposto del quarto comma
dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/1988 convertito  nella  legge  n.
153/88  summenzionato,  in  cui  e'  previsto  che  la cessazione del
diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati,  per  effetto
delle  disposizioni del decreto stesso, non comporta la cessazione di
altri diritti economici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa
connessi.
  In questi benefici e' da includere l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa  sanitaria  per  motivi  di  reddito.  Nella  fattispecie,
pertanto,  per  la  determinazione e l'individuazione dei familiari a
carico,  potra'  farsi  riferimento  alla  disciplina  sugli  assegni
familiari  di  cui al testo unico adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive  modificazioni.
  Per   le  categorie  dei  titolari  di  pensione  sociale  e  degli
indigenti, per i quali non e' prevista la concessione  di  assegni  o
trattamenti  di  famiglia,  i familiari a carico sono determinati con
riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dal  testo  unico
summenzionato per ottenere gli assegni familiari stessi, anche se non
effettivamente corrisposti.
  Per  ogni  utilita'  di carattere operativo, si allega (allegato 1)
una  nota   riepilogativa   concernente   i   soggetti   beneficiari,
l'accertamento  del  carico  nonche' la misura dei limiti di reddito,
come disciplinati dal testo unico  sugli  assegni  familiari  di  cui
sopra.
  Per  i  lavoratori  autonomi,  in  particolare coltivatori diretti,
mezzadri, coloni, ecc., ed i pensionati delle gestioni speciali per i
lavoratori  autonomi nonche' di altre casse pensionistiche continuano
ad applicarsi le specifiche normative relative agli assegni familiari
od alle quote di maggiorazione di pensione.
  Premesso  quanto  sopra,  e'  stato emanato da questo Ministero, di
concerto con  quelli  della  sanita'  e  delle  finanze,  il  decreto
previsto dall'art. 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 153, con il
quale in particolare vengono fissati i  criteri  per  la  valutazione
della  condizione  di  indigenza  (art. 1) nonche' per il computo dei
redditi (art. 2) ed  approvati  i  modelli  per  la  richiesta  della
esenzione e per l'attestazione del diritto stesso (articoli 3, 4, 5 e
6).
 
 (Paragrafo) 1. Criteri di valutazione della condizione di indigenza
e di computo dei redditi (articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20
maggio 1989).
  Al  fine  di  agevolare ed orientare i comuni verso criteri il piu'
possibile  obiettivi   nella   valutazione   della   "condizione   di
indigenza",  il  decreto  interministeriale  ha  fatto riferimento al
reddito del "nucleo di convivenza di tipo  familiare",  ancorche'  di
fatto,  e  pertanto, non necessariamente di risultanza anagrafica. Il
limite complessivo di reddito e' stabilito in misura  pari  a  quello
previsto  per il conseguimento della pensione sociale individuale (L.
3.415.050) maggiorato  di  un  importo  corrispondente  all'ammontare
annuo della pensione sociale base (L. 3.437.850).
  Per  ciascun  componente  il  nucleo,  oltre  il  primo,  al limite
complessivo di reddito anzidetto va aggiunto un importo  pari  a  due
terzi  del  limite  di  reddito  previsto  per il conseguimento della
pensione sociale (L. 2.276.700).
  Come  noto,  sia  il  limite  di reddito per il conseguimento della
pensione  sociale  che  l'importo  della  stessa,  sono  soggetti   a
perequazione semestrale (1› maggio-1› novembre).
  A  partire  dal 1› novembre il primo ammontera' a L. 3.428.550 (con
una maggiorazione, pertanto, di L. 2.285.700 per ogni  componente  il
nucleo oltre il primo), mentre l'importo della pensione base sara' di
L. 268.950 con un ammontare annuo di L. 3.496.350.
  Nella  nota n. 2 del mod. "A" sono riportati gli importi di reddito
entro i quali, a seconda del  numero  dei  componenti  il  nucleo  di
convivenza,  si ha diritto all'esenzione dal ticket. Gli importi sono
arrotondati alle  mille  lire  superiori,  se  le  ultime  tre  cifre
superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori in caso contrario.
  Sono  esclusi, ovviamente, da ogni computo i familiari a carico cui
l'esenzione spetta ex lege (art. 2 decreto-legge n. 152/89, comma  1,
punto d).
  Per   il   riconoscimento  della  condizione  di  indigenza  si  fa
riferimento alle situazioni reddituali  dell'anno  precedente,  salvo
che  non  siano  comprovate  documentalmente  variazioni  intervenute
successivamente.
  L'art.  2  del  decreto interministeriale fissa sia per il punto a)
che per il punto b) del decreto-legge  27  aprile  1989,  n.  152,  i
criteri  di  computo  del reddito complessivo imponibile che fa capo,
per il punto a) dell'art. 2 del decreto-legge n. 152,  al  nucleo  di
convivenza di tipo familiare e ai titolari di pensione di vecchiaia o
pensione sociale per i punti b) e c).
  Rientrano  nel  coacervo  dei  redditi da calcolare tutti i redditi
soggetti all'IRPEF, riferiti all'anno  precedente  e  considerati  al
lordo degli oneri deducibili, ivi inclusi i redditi esenti, i redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
sostitutiva, se superiori a L. 2.000.000.
  Nella  nota  n. 3 del modulo A sono riportate le categorie di detti
redditi e vengono elencati altresi' i tipi di  reddito  che  comunque
non debbono essere calcolati, nel computo dei redditi esenti.
  Tra    questi   ultimi   redditi,   vanno   aggiunte   le   rendite
infortunistiche INAIL (rendita di inabilita'  permanente  assoluta  o
parziale,   gli  assegni  per  l'assistenza  personale  continuativa,
rendite  per  il  caso  di  morte,  assegni  di  morte,  rendite   di
passaggio),  che  essendo  erogazioni  a  carattere risarcitorio, non
costituiscono reddito e quindi non hanno  alcuna  rilevanza  ai  fini
fiscali (circolare Ministero delle finanze - Direzione generale delle
imposte dirette del 20 giugno 1986, n.  23).  Va  invece  considerato
reddito   che   concorre,   quindi,   alla   formazione  del  reddito
complessivo,  "l'indennita'  giornaliera  per  inabilita'  temporanea
assoluta",  ravvisandosi  nella  stessa  una  funzione sostitutiva od
integrativa della retribuzione.
 
 (Paragrafo) 2. Istruzioni per la compilazione del modulo di
richiesta di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
(mod. A allegato come il mod. B, al decreto interministeriale).
  Per  ottenere  il rilascio del tesserino di esenzione (mod. B), gli
interessati devono compilare e consegnare al comune di  residenza  il
modulo  A.  Lo  stesso  e'  composto di due fogli: sul primo foglio i
richiedenti sono tenuti ad  indicare  i  dati  richiesti  avvalendosi
delle istruzioni contenute nel secondo foglio.
  In  particolare,  il  richiedente dopo aver compilato i propri dati
anagrafici barra il quadratino relativo  alla  propria  posizione  di
titolare  di  pensione  di  vecchiaia  o  di  pensione  sociale  o di
indigente.
  Successivamente   sara'   barrato  il  quadratino/i  relativo  alla
richiesta di esenzione per se stesso e/o per i familiari a carico. Di
seguito   nel   primo   caso  viene  compilata  solo  la  prima  riga
(dichiarante) diversamente tante righe  quanti  sono  i  familiari  a
carico.
  Il   titolare   di   pensione   sociale   che  abbia  come  reddito
esclusivamente la  pensione  stessa,  potra'  indicare  soltanto  gli
estremi  del  provvedimento  di concessione, ove richieda l'esenzione
solo per se stesso.
  Riguardo  all'indicazione  del  codice  fiscale  ne  e'  consentita
l'omissione qualora qualcuno dei soggetti richiedenti non ne  sia  in
possesso per mancanza di redditi.
  Per  quanto  concerne  i redditi che concorrono alla determinazione
dei limiti massimi stabiliti dal decreto-legge n. 152 e  dal  decreto
in questione si rinvia al (Paragrafo) 1 della presente circolare.
  Nel  riquadro  concernente  l'indicazione  dei  redditi  conseguiti
nell'anno  precedente   verra'   indicato   l'importo   del   reddito
complessivo  imponibile al lordo degli oneri deducibili, mentre nella
colonna relativa ai redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo  di  imposta  o ad imposta sostitutiva, di cui alla nota n. 3,
verra' indicato l'importo degli stessi se superiori  complessivamente
a  L.  2.000.000.  Giova ripetere che non vanno comunque computate le
pensioni di guerra, le pensioni, assegni ed  indennita'  erogate  dal
Ministero   dell'interno   agli   invalidi  civili  ciechi  civili  e
sordomuti,  le  rendite  INAIL  (fatta   esclusione   dell'indennita'
giornaliera  corrisposta  per  inabilita' temporanea) nonche' assegni
accessori annessi alle pensioni privilegiate  di  prima  categoria  e
alle medaglie d'oro al valore militare.
  La  firma  del  richiedente  non  e'  soggetta ad autenticazione e,
pertanto, si raccomanda ai funzionari preposti alla  ricezione  delle
istanze  di  voler  procedere  alla  identificazione del dichiarante,
rendendolo edotto delle conseguenze penali previste all'art. 2, terzo
comma,  del  decreto-legge  n.  152  nei  confronti  di chiunque, con
qualunque mezzo, ottenga indebitamente l'esenzione dal  ticket  (art.
640 c.p., secondo comma, n. 1).
 
 (Paragrafo) 3. Istruzioni per la compilazione ed il rilascio del
tesserino di esenzione (mod. B).
  Acquisita  la  domanda  dell'interessato,  i  comuni  provvedono  a
compilare in tre esemplari il tesserino di  esenzione  dal  pagamento
del   ticket,  avvalendosi  delle  notizie  contenute  nella  domanda
consegnata, attribuendo inoltre una numerazione in  successione  alle
autorizzazioni  stesse.  Alla  numerazione e' anteposto il codice del
comune che  e'  lo  stesso  codice  attribuito  per  i  trasferimenti
erariali  dal  Ministero  dell'interno.  Questa numerazione viene poi
trascritta a  cura  dell'ufficio  rilasciante  nell'apposita  casella
prevista nel modello di richiesta di rilascio del tesserino.
  Il tesserino ha validita' dal giorno del rilascio fino al 30 giugno
dell'anno successivo. La validita' e'  prorogabile  per  i  due  anni
successivi,  con l'apposizione del timbro di rinnovo. Per ottenere il
rinnovo, sempreche' continuino a sussistere  i  requisiti  soggettivi
che  danno diritto alla esenzione, l'interessato e' tenuto a produrre
una nuova domanda, allegando il tesserino gia' rilasciato.
  Il tesserino di esenzione - modulo B - e' predisposto per un nucleo
familiare composto di sette persone. Se dovesse presentarsi  il  caso
di   un   nucleo   familiare   composto  da  piu'  di  sette  persone
l'indicazione delle stesse continua su un secondo foglio identico  al
primo  che  deve riportare lo stesso numero. In questo caso il numero
del primo foglio e' seguito dalla numerazione /1 mentre il secondo da
quella /2. Trattasi infatti di due fogli dello stesso tesserino.
  Una  copia  del  tesserino e' consegnata al richiedente. L'avvenuto
rilascio del tesserino di esenzione va inoltre comunicato alla unita'
sanitaria  locale  di  appartenenza  mediante  invio di una copia del
tesserino stesso entro cinque giorni dalla data del rilascio. In caso
di   rinnovo,   il  comune  provvedera'  a  trasmettere  alla  U.S.L.
competente apposito elenco nominativo dei  soggetti  interessati.  E'
consentita  la  comunicazione  alle  unita' sanitarie locali dei dati
concernenti  le  esenzioni  e  i  rinnovi,  anche  mediante   sistemi
automatizzati,   ove   esistenti.   In  questo  caso  i  comuni  sono
autorizzati alla compilazione unicamente del  tesserino  ad  uso  del
richiedente, potendo la memoria computerizzata fungere anche da copia
per il comune rilasciante l'esenzione.
  Circa  l'applicabilita' dei diritti di segreteria alle attestazioni
rilasciate dai comuni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria, si precisa che il diritto di segreteria non e' dovuto.
 Infatti  il  pagamento di tale diritto da parte di quei soggetti che
sono ammessi a godere  del  beneficio  di  cui  trattasi  sarebbe  in
contrasto  con  la volonta' espressa dal legislatore stesso allorche'
ha voluto accordare delle agevolazioni a coloro  che  appartengono  a
fasce  di  reddito familiare meno abbienti, tenuto anche conto che il
punto 7 delle norme speciali della tabella D allegata  alla  legge  8
giugno  1962,  n. 604, esclude il pagamento del diritto di segreteria
per la scritturazione di attestati di poverta'.
 
 (Paragrafo) 4. Controllo delle dichiarazioni di parte.
  Appare indispensabile, successivamente al rilascio delle esenzioni,
provvedere ad un controllo, seppure a campione,  delle  dichiarazioni
rese dai richiedenti l'esenzione dalla contribuzione sanitaria.
  I  controlli  analogamente a quanto precedentemente disposto per le
unita' sanitarie locali dall'art. 11, comma 8, del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, sono effettuati usufruendo delle notizie  gia'
in  possesso del comune o di accertamenti disposti tramite la polizia
municipale, nel limite minimo  del  3%  delle  esenzioni  concesse  e
comunque  in  tutti quei casi in cui da altri elementi di giudizio in
possesso, si rilevino difformita' tali da ingenerare fondati sospetti
sulla  veridicita' delle dichiarazioni di responsabilita' rilasciate.
  Per  gli accertamenti di cui sopra e' previsto che i comuni possano
altresi' avvalersi dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di  Stato
e della Guardia di finanza, previe richieste da far pervenire ai vari
comandi esistenti nei comuni (art. 7 del decreto  interministeriale).
  In    considerazione,   infine,   che   la   sottoscrizione   delle
dichiarazioni di responsabilita'  non  deve  essere  autenticata,  si
richiama   l'attenzione   di  predisporre  ogni  utile  strumento  di
informazione   e   di   avvertenza   sulle   gravi   conseguenze   di
responsabilita' penale cui va incontro chiunque, con qualsiasi mezzo,
ottenga  indebitamente  l'esenzione  dal  pagamento  delle  quote  di
partecipazione alla spesa sanitaria (art. 640 c.p., secondo comma, n.
1).
                                                    Il Ministro: GAVA