IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64; Considerato che l'emergenza idrica, sia essa irrigua che potabile, e' particolarmente avvertita nelle regioni Basilicata e Puglia che piu' volte hanno rappresentato la necessita' di un pronto e straordinario intervento; Vista la delibera n. 642 del 14 febbraio 1989 della giunta regionale Basilicata con la quale e' stato approvato un programma di interventi, concordato fra le regioni Puglia e Basilicata, dell'importo complessivo di 280.600 milioni per la realizzazione di diciassette opere ritenute indispensabili per evitare l'aggravarsi dei danni all'agricoltura e per le necessita' idropotabili delle popolazioni; Vista la delibera n. 606 del 3 marzo 1989 della giunta regionale Puglia con la quale e' stato approvato il medesimo programma di interventi sopra citati; Vista la nota n. 2574 del 5 aprile 1989 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che assicura la disponibilita' finanziaria di 280.600 milioni con i fondi destinati ai programmi regionali di sviluppo delle regioni Puglia e Basilicata; Tenuto presente quanto emerso nella riunione tenuta presso il Ministero dei lavori pubblici il 6 aprile 1989 con le regioni Puglia e Basilicata nonche' con i rappresentanti dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento della protezione civile, riunione nella quale e' stato fatto il punto della situazione delle risorse idriche, concordando le necessita' di consentire, con assoluta urgenza, la realizzazione delle opere proposte e disponendo una ripartizione tra le destinazioni potabile ed irrigua come da relativo verbale; Viste le schede degli interventi relativi ai territori della Puglia e Basilicata che riguardano diciassette opere per un totale di 280.600 milioni, opere gia' approvate o in corso di approvazione da parte dei competenti comitati tecnico-amministrativi regionali, dall'ufficio opere pubbliche e difesa del suolo della regione Basilicata e dall'Ente regionale gestione acque lucane; Vista la delibera n. 1219 dell'11 aprile 1989, pervenuta a questo Dipartimento in data 27 aprile 1989, della giunta della regione Puglia con la quale venivano richiesti in aggiunta agli interventi gia' indicati altri interventi; Vista l'ulteriore lettera n. 01/5123/GAB in data 12 maggio 1989, con la quale il presidente della regione Puglia, facendo riferimento alla delibera della giunta regionale n. 1219 dell'11 aprile 1989, ha indicato, in considerazione della limitata disponibilita' di fondi, l'esecuzione per gli interventi aggiunti delle due sole opere ammontanti a lire 140.000 milioni; Visto il telex n. 2871/GAB in data 10 maggio 1989, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che assicura la disponibilita' finanziaria dell'ulteriore somma di lire 140.000 milioni con i fondi destinati ai programmi regionali di sviluppo della regione Puglia; Rilevato che tali interventi sono stati ritenuti idonei dall'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini del soddisfacimento del fabbisogno idrico nelle regioni Puglia e Basilicata; Ritenuto pertanto necessario disporre l'attuazione di tutti gli interventi indicati nel programma congiunto delle regioni Puglia e Basilicata e di cui alle delibere n. 642 del 14 febbraio 1989 della giunta regionale Basilicata e n. 606 del 3 marzo 1989 della giunta regionale Puglia; nonche' della delibera n. 1219 dell'11 aprile 1989 della giunta regionale Puglia e dalla precisazione fornita con la nota n. 01/5123/GAB del 12 maggio stesso anno del presidente della regione Puglia; Ritenuto che l'emergenza idrica, quale segnalata dai presidenti delle due regioni e dagli altri organi, renda necessario l'uso di poteri straordinari stabilendo tempi e modalita' degli interventi che consentano una celere risoluzione della detta emergenza; Viste le richieste sostanzialmente concordi fatte pervenire dalle due regioni Basilicata e Puglia, rispettivamente in data 18 aprile e 27 aprile 1989, in ordine al sistema dell'affidamento dei lavori, delle autorizzazioni, delle concessioni e dei pareri da concedere da parte di pubbliche amministrazioni, nonche' in ordine alle occupazioni e alle espropriazioni, alla circolazione degli automezzi ed agli altri adempimenti procedurali (collaudi, vigilanza, rapporto al Dipartimento, ecc.); Ravvisata, pertanto, la necessita' di stabilire un congruo termine per l'affidamento delle opere e disporre procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel piu' breve tempo possibile le crisi idriche segnalate dalle regioni Puglia e Basilicata, limitando a sessanta giorni il periodo massimo di tempo occorrente per le procedure di affidamento; Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta azione della pubblica amministrazione, rifarsi per l'affidamento dei lavori alla vigente disciplina di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, nonche' alle disposizioni da ultimo emanate con la legge n. 155 del 26 aprile 1989; Ritenuto che, attesa l'eccezionale urgenza degli interventi di cui si dispone, per un piu' rapido affidamento dei lavori si possa limitare a venti il numero delle imprese partecipanti alle gare; Considerato, altresi', che le richieste delle regioni interessate di assicurare la presenza, in misura non inferiore al 50% di imprese aventi sede nei rispettivi territori regionali non puo' essere integralmente accolta dal momento che essa nella misura richiesta verrebbe a limitare gravemente principi generali dell'ordinamento e che, pertanto, appare opportuno, alla stregua di quanto rilevato anche dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il telex n. 418 del 16 maggio 1989, contenere nel limite massimo del 20% la presenza di imprese aventi sede nei territori di quelle regioni; Vista, per quanto attiene il rilascio di autorizzazione e pareri, la propria ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Considerata, altresi', l'opportunita' di prevedere le modalita' per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti all'esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli gia' previsti e adottati per interventi di emergenza gia' effettuati; Sentito il Ministero del tesoro; Ritenuto di poter disporre, attesa la durata pluriennale di alcune realizzazioni, che i versamenti al Fondo della protezione civile possano essere suddivisi in tre esercizi afferenti gli anni 1989, 1990 e 1991; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza idropotabile ed irrigua nelle regioni Puglia e Basilicata e' disposta l'attuazione delle opere di cui al programma congiunto delle regioni Puglia e Basilicata, programma approvato con la delibera n. 642 del 14 febbraio 1989 della regione Basilicata e con la delibera n. 606 del 3 marzo 1989 della regione Puglia. E' disposta, altresi', per lo stesso fine, l'attuazione delle opere di cui alla delibera n. 1219 dell'11 aprile 1989 della regione Puglia, come specificate nella nota del 12 maggio 1989 della stessa regione. Le opere di cui ai commi 1 e 2, dell'importo globale di L. 420.600 milioni, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.