IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 1› marzo 1986, n. 64;
  Considerato  che l'emergenza idrica, sia essa irrigua che potabile,
e' particolarmente avvertita nelle regioni Basilicata  e  Puglia  che
piu'   volte  hanno  rappresentato  la  necessita'  di  un  pronto  e
straordinario intervento;
  Vista  la  delibera  n.  642  del  14  febbraio  1989  della giunta
regionale Basilicata con la quale e' stato approvato un programma  di
interventi,   concordato   fra   le   regioni  Puglia  e  Basilicata,
dell'importo complessivo di 280.600 milioni per la  realizzazione  di
diciassette  opere  ritenute  indispensabili per evitare l'aggravarsi
dei danni all'agricoltura e  per  le  necessita'  idropotabili  delle
popolazioni;
  Vista  la  delibera  n. 606 del 3 marzo 1989 della giunta regionale
Puglia con la quale e'  stato  approvato  il  medesimo  programma  di
interventi sopra citati;
  Vista  la  nota  n.  2574  del  5  aprile 1989 del Ministro per gli
interventi   straordinari   nel   Mezzogiorno   che    assicura    la
disponibilita'  finanziaria  di 280.600 milioni con i fondi destinati
ai programmi regionali di sviluppo delle regioni Puglia e Basilicata;
  Tenuto  presente  quanto  emerso  nella  riunione  tenuta presso il
Ministero dei lavori pubblici il 6 aprile 1989 con le regioni  Puglia
e  Basilicata  nonche'  con  i  rappresentanti  dei  Ministri per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento  della
protezione civile, riunione nella quale e' stato fatto il punto della
situazione  delle  risorse  idriche,  concordando  le  necessita'  di
consentire,  con  assoluta  urgenza,  la  realizzazione  delle  opere
proposte e disponendo una ripartizione tra le  destinazioni  potabile
ed irrigua come da relativo verbale;
  Viste le schede degli interventi relativi ai territori della Puglia
e Basilicata che  riguardano  diciassette  opere  per  un  totale  di
280.600  milioni,  opere gia' approvate o in corso di approvazione da
parte  dei  competenti  comitati  tecnico-amministrativi   regionali,
dall'ufficio  opere  pubbliche  e  difesa  del  suolo  della  regione
Basilicata e dall'Ente regionale gestione acque lucane;
  Vista  la  delibera n. 1219 dell'11 aprile 1989, pervenuta a questo
Dipartimento in data 27  aprile  1989,  della  giunta  della  regione
Puglia  con  la  quale venivano richiesti in aggiunta agli interventi
gia' indicati altri interventi;
  Vista  l'ulteriore  lettera  n. 01/5123/GAB in data 12 maggio 1989,
con la quale il presidente della regione Puglia, facendo  riferimento
alla  delibera della giunta regionale n. 1219 dell'11 aprile 1989, ha
indicato, in considerazione della limitata disponibilita'  di  fondi,
l'esecuzione  per  gli  interventi  aggiunti  delle  due  sole  opere
ammontanti a lire 140.000 milioni;
  Visto il telex n. 2871/GAB in data 10 maggio 1989, del Ministro per
gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  che   assicura   la
disponibilita'  finanziaria  dell'ulteriore  somma  di  lire  140.000
milioni con i fondi destinati  ai  programmi  regionali  di  sviluppo
della regione Puglia;
  Rilevato   che   tali   interventi   sono   stati  ritenuti  idonei
dall'ufficio  del  Ministro  per  gli  interventi  straordinari   nel
Mezzogiorno  ai  fini del soddisfacimento del fabbisogno idrico nelle
regioni Puglia e Basilicata;
  Ritenuto  pertanto  necessario  disporre  l'attuazione di tutti gli
interventi indicati nel programma congiunto delle  regioni  Puglia  e
Basilicata  e  di cui alle delibere n. 642 del 14 febbraio 1989 della
giunta regionale Basilicata e n. 606 del 3 marzo  1989  della  giunta
regionale  Puglia; nonche' della delibera n. 1219 dell'11 aprile 1989
della giunta regionale Puglia e dalla  precisazione  fornita  con  la
nota  n.  01/5123/GAB  del 12 maggio stesso anno del presidente della
regione Puglia;
  Ritenuto  che  l'emergenza  idrica,  quale segnalata dai presidenti
delle due regioni e dagli altri organi,  renda  necessario  l'uso  di
poteri straordinari stabilendo tempi e modalita' degli interventi che
consentano una celere risoluzione della detta emergenza;
  Viste  le  richieste sostanzialmente concordi fatte pervenire dalle
due regioni Basilicata e Puglia, rispettivamente in data 18 aprile  e
27  aprile  1989,  in  ordine al sistema dell'affidamento dei lavori,
delle autorizzazioni, delle concessioni e dei pareri da concedere  da
parte   di   pubbliche   amministrazioni,   nonche'  in  ordine  alle
occupazioni e alle espropriazioni, alla circolazione degli  automezzi
ed  agli altri adempimenti procedurali (collaudi, vigilanza, rapporto
al Dipartimento, ecc.);
  Ravvisata,  pertanto, la necessita' di stabilire un congruo termine
per l'affidamento delle opere  e  disporre  procedure  esecutive  dei
lavori  in grado di risolvere nel piu' breve tempo possibile le crisi
idriche segnalate dalle regioni  Puglia  e  Basilicata,  limitando  a
sessanta  giorni  il  periodo  massimo  di  tempo  occorrente  per le
procedure di affidamento;
  Ritenuto  opportuno,  ai fini di una corretta azione della pubblica
amministrazione, rifarsi per l'affidamento dei  lavori  alla  vigente
disciplina  di  cui  alla  legge  8 agosto 1977, n. 584, nonche' alle
disposizioni da ultimo emanate con la legge  n.  155  del  26  aprile
1989;
  Ritenuto  che, attesa l'eccezionale urgenza degli interventi di cui
si dispone, per un  piu'  rapido  affidamento  dei  lavori  si  possa
limitare a venti il numero delle imprese partecipanti alle gare;
  Considerato,  altresi',  che le richieste delle regioni interessate
di assicurare la presenza, in misura non inferiore al 50% di  imprese
aventi  sede  nei  rispettivi  territori  regionali  non  puo' essere
integralmente accolta dal momento che  essa  nella  misura  richiesta
verrebbe  a  limitare gravemente principi generali dell'ordinamento e
che, pertanto, appare opportuno,  alla  stregua  di  quanto  rilevato
anche  dal  Ministro  per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
con il telex n. 418 del 16 maggio 1989, contenere nel limite  massimo
del  20%  la  presenza di imprese aventi sede nei territori di quelle
regioni;
  Vista,  per  quanto attiene il rilascio di autorizzazione e pareri,
la propria ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Considerata, altresi', l'opportunita' di prevedere le modalita' per
una rapida definizione delle procedure  di  acquisizione  delle  aree
occorrenti  all'esecuzione  delle  opere  mediante criteri analoghi a
quelli gia' previsti e adottati  per  interventi  di  emergenza  gia'
effettuati;
  Sentito il Ministero del tesoro;
  Ritenuto  di poter disporre, attesa la durata pluriennale di alcune
realizzazioni, che i versamenti  al  Fondo  della  protezione  civile
possano  essere  suddivisi  in  tre esercizi afferenti gli anni 1989,
1990 e 1991;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di fronteggiare l'emergenza idropotabile ed irrigua nelle
regioni Puglia e Basilicata e' disposta l'attuazione delle  opere  di
cui  al  programma  congiunto  delle  regioni  Puglia  e  Basilicata,
programma approvato con la delibera n. 642 del 14 febbraio 1989 della
regione  Basilicata  e  con la delibera n. 606 del 3 marzo 1989 della
regione Puglia.
  E' disposta, altresi', per lo stesso fine, l'attuazione delle opere
di cui alla delibera  n.  1219  dell'11  aprile  1989  della  regione
Puglia,  come  specificate nella nota del 12 maggio 1989 della stessa
regione.
  Le  opere di cui ai commi 1 e 2, dell'importo globale di L. 420.600
milioni,  sono  dichiarate   di   pubblica   utilita',   urgenti   ed
indifferibili.