LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale e' stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le delibere CIPE del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la chiusura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la costituzione di appositi comitati per la valutazione degli oneri connessi all'attuazione delle suddette disposizioni; Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988 con cui, nel disporre la definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di Montalto di Castro, si e' prevista l'integrazione del comitato per la valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare e sono state definite le modalita' per il rimborso all'ENEL dei suddetti attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico; Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1988-27 giugno 1988 e 23 gennaio 1989, relativi alla istituzione ed alla integrazione dei suddetti comitati; Visto il provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988; D'intesa con il Ministero del tesoro; Considerata l'urgenza; Delibera: 1) Il comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare e' confermato nella composizione prevista dai decreti ministeriali citati nelle premesse. 2) Il comitato, sulla base di specifica e documentata rendicontazione prodotta dall'ENEL, provvede all'accertamento degli oneri, diretti ed indiretti, derivanti: a) dalla chiusura della centrale elettronucleare di Foce Verde (Latina), disposta con delibera CIPE del 23 dicembre 1987; b) dalla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese (Vercelli), con l'annullamento da parte dell'ENEL dei contratti gia' stipulati, disposta con delibera CIPE del 23 dicembre 1987; c) dalla sospensione dei lavori di cantiere della centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo) di cui alle delibere CIPE del 27 novembre e del 2 dicembre 1987, e dalla definitiva interruzione dei lavori stessi, disposta con decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 42. 3) Il comitato esercita le sue funzioni nell'ambito delle attivita' della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le spese per il suo funzionamento fanno carico al "Conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari", ivi comprese quelle per i compensi da corrispondere ai componenti del predetto comitato, secondo le tariffe di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 (capo II - punto G - tabella F - classe impianti elettrici) adeguate con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, ridotte ad un decimo, ed in conformita' di quanto disposto dall'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Il comitato e' tenuto ad ultimare i propri lavori entro dodici mesi dalla data della presente delibera. 4) Il CIP, sentito il suddetto comitato, emana i provvedimenti per le erogazioni a titolo di acconto a favore dell'ENEL di cui al punto 3 del provvedimento CIP n. 27 del 21 dicembre 1988. Allo stesso titolo, e fino alla data del 31 dicembre 1989, l'ENEL e' autorizzato a trattenere il 50 per cento dell'importo della maggiorazione applicata alla propria utenza. La Cassa conguaglio per il settore elettrico ristorna a favore dell'ENEL il 50 per cento dei versamenti finora effettuati dall'ENEL stesso sul "Conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari" e i relativi interessi maturati. Roma, addi' 24 maggio 1989 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA