IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981; Visti gli articoli 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni; Visti gli articoli 6- bis e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico; Visto il decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80; Viste le leggi finanziarie 27 dicembre 1983, n. 730, 22 dicembre 1984, n. 887, 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, che hanno apportato incrementi al fondo di cui all'art. 3 della citata legge n. 219/81; Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (finanziaria 1989), che ha rimodulato le assegnazioni stanziate dalle precedenti leggi finanziarie n. 910/86 e n. 67/88 stabilendo in lire 3.700 miliardi le risorse per l'anno 1990 ed in lire 2.500 miliardi le risorse per l'anno 1991; Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 3250 del 29 marzo 1989 con la quale viene proposto al CIPE il riparto programmatico delle disponibilita' finanziarie come sopra rimodulate dalla legge n. 541/88 per gli anni 1990 e 1991; Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: 1. Le disponibilita' finanziarie - come indicate in premessa relativamente agli anni 1990 e 1991 - sono programmaticamente destinate agli interventi e soggetti di seguito indicati: ----> Vedere Tabella da Pag. 15 a Pag. 16 della G.U. <---- 2. Al fine di consentire, in sede di successivo dettagliato riparto delle quote come sopra programmate, una piu' adeguata rispondenza delle assegnazioni alle esigenze reali, le regioni, dovranno inviare al CIPE ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno analitica relazione: sullo stato di utilizzo delle risorse precedentemente ad esse assegnate per interventi di competenza delle medesime in relazione alle finalita' indicate nelle delibere di assegnazione; sull'entita' delle risorse giacenti presso i comuni per somme gia' assegnate e non ancora impegnate e relative motivazioni del mancato utilizzo. 3. Le regioni, nel predisporre la proposta di riparto dei fondi programmaticamente destinati ai comuni, dovranno tener presente: lo stato di utilizzo delle risorse gia' assegnate, non attribuendo risorse ai comuni che dispongono di rilevanti fondi in precedenza assegnati e non ancora impegnati; l'esposizione finanziaria dei comuni per anticipazioni bancarie utilizzate, debitamente documentate; l'esposizione finanziaria dei comuni per emissione di provvedimenti di concessione dei contributi con riserva di copertura finanziaria, debitamente documentata; la destinazione di quote - non superiore al 35% per i comuni disastrati e al 25% per i comuni gravemente danneggiati - dei fondi globalmente assegnati per opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei piani esecutivi di cui all'art. 28 della legge n. 219/81, computanto in tali quote i fondi utilizzati per qualsiasi intervento di opera pubblica; il divieto di utilizzo di fondi per nuove opere pubbliche nei comuni danneggiati; la destinazione di fondi per opere di infrastrutturazione dei piani di insediamento produttivo (art. 12, comma 3, della legge n. 12/88). Roma, addi' 2 maggio 1989 Il Presidente delegato: FANFANI