IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
Vista   la   deliberazione   del   27   luglio   1984   del  Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 915/82:
Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441;
Visto   l'articolo  3  della  legge  9  novembre  1988,  n.  475,  di
conversione  con modificazioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397;
Visto  l'elaborato  predisposto  nell'ambito dei progetti RIRI di cui
alla  deliberazione  CIPE  20  marzo  1986 relativo alle modalita' di
raccolta dei dati per l'istituzione del catasto dei rifiuti;
Visto   il  parere  della  conferenza  dei  presidenti  delle  giunte
regionali  e  delle  provincie  autonome,  trasmesso dal Dipartimento
affari regionali in data 10 aprile 1989;
Considerato  che la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 3 della
legge  75  del 1988 costituisce solo uno degli strumenti dei quali le
regioni  possono  avvalersi per l'acquisizione di dati necessari alla
formazione del catasto;
Considerato  che  un  collegamento  funzionale  fra  le  prescrizioni
imposte  ai  produttori  di  rifiuti  e  ai  titolari  di impianti di
smaltimento  dal  citato  comma  3 dell'art. 3 della legge n. 475 del
1988  e  le modalita' di rilevazione per l'organizzazione del catasto
puo' essere attivato dalle regioni a partire dal 1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Le  modalita'  di  rilevazione  e il relativo manuale di codifica per
l'organizzazione  del  catasto  dei  rifiuti  speciali,  speciali  di
origine  industriale  assimilabili  agli urbani o tossici o nocivi di
cui  all'art.  3,  comma  1, della legge 9 novembre 1988, n. 475 sono
riportati rispettivamente nell'allegato 1, che include i sub-allegati
A,  B,  C,  D,  E  ed  F,  e nell'allegato 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse
          -  La  legge  n.  349/1986 reca: "Istituzione del Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
          -  Il  D.P.R. n. 915/1982 reca: "Attuazione delle direttive
          CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa  allo
          smaltimento  dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
          e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi
          -  La  legge  n.441/1987  reca:  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di smaltimento dei rifiuti".
          - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 397/1988 convertito, con
          modifiche, in L. n. 475/1988 e' il seguente:
          Art.  3  (Catasto  e  osservatorio  dei  rifiuti).  - 1. E'
          istituito il  catasto  dei  rifiuti  speciali,  di  origine
          industriale  assimilabili  agli  urbani o tossici e nocivi,
          per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala
          regionale, di tutti e' dati relativi ai soggetti produttori
          e smaltitori di rifiuti.
          2.  Il  catasto  e'  realizzato  dalle  regioni che possono
          delegare   la   gestione   alle   province.   Il   Ministro
          dell'ambiente   sentita   la   Conferenza   permanente  dei
          presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto  le
          modalita'  di rilevazione per l'organizzazione del catasto,
          il   sistema   di   codifica,   le   elaborazioni    minime
          obbligatorie,  le modalita' di interconnessione del sistema
          e  i  destinatari  dell'informazione.   Il   sistema   deve
          consentire  di  disporre con continuita' delle informazioni
          analitiche  e   sintetiche   sulla   produzione   e   sullo
          smaltimento dei rifiuti.
          3.  Chiunque  produca ovvero sia titolare degli impianti di
          smaltimento  dei  rifiuti   sopraindicati   e'   tenuto   a
          comunicare  alla  regione  o  alla  provincia  delegata  la
          quantita' e la qualita' dei rifiuti prodotti e smaltiti. La
          denuncia  deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro
          il 28 febbraio di ogni anno,  con  riferimento  ai  rifiuti
          prodotti  e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve
          essere firmata dal legale rappresentante  dell'azienda.  Le
          regioni,  ovvero  le province qualora delegate, inseriscono
          nel catasto le informazioni relative a soggetti  produttori
          e smaltitori.
          4.  A  partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno,
          il Ministro  dell'ambiente  elabora  i  dati  del  catasto,
          pubblica   la   stima  dei  rifiuti  prodotti,  divisi  per
          tipologie,  delle   quantita'   smaltite   negli   impianti
          autorizzati  ed  individua  il  fabbisogno residuo di nuovi
          impianti di smaltimento.
          5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico,
          gia' prevista dall'articolo 19 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  10  settembre 1982, n. 915, e' esteso ai
          produttori di rifiuti  speciali  derivanti  da  lavorazioni
          industriali  ed artigianali con esclusione di quelli di cui
          al n. 3) del terzo comma dell'articolo 2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
          6.  Le  regioni istituiscono osservatori sulla produzione e
          smaltimento dei rifiuti di origine industriale  nonche'  di
          quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul
          recupero delle materie seconde. Gli  osservatori  regionali
          si  avvalgono  delle  informazioni  fornite dal catasto dei
          rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e  scarico.
          Gli  osservatori  regionali  assicurano la divulgazione dei
          dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e
          sul  recupero  e  impiego delle materie seconde con sistemi
          informativi,  con  pubblicazione  di  elenchi,   prospetti,
          sintesi, relazioni.
          7.  I  progetti  relativi  alla  realizzazione  del catasto
          possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli
          interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo
          14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
          8.  E' abrogato il quarto comma dell'articolo 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915".
          Note agli articoli 1 e 2:
          Per  il  testo  dell'art.  3, 1, e 2 della legge 9 novembre
          1988, n. 475/1988 vedasi nelle note alle premesse.