IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Vista la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82: Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visto l'articolo 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione con modificazioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397; Visto l'elaborato predisposto nell'ambito dei progetti RIRI di cui alla deliberazione CIPE 20 marzo 1986 relativo alle modalita' di raccolta dei dati per l'istituzione del catasto dei rifiuti; Visto il parere della conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle provincie autonome, trasmesso dal Dipartimento affari regionali in data 10 aprile 1989; Considerato che la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 75 del 1988 costituisce solo uno degli strumenti dei quali le regioni possono avvalersi per l'acquisizione di dati necessari alla formazione del catasto; Considerato che un collegamento funzionale fra le prescrizioni imposte ai produttori di rifiuti e ai titolari di impianti di smaltimento dal citato comma 3 dell'art. 3 della legge n. 475 del 1988 e le modalita' di rilevazione per l'organizzazione del catasto puo' essere attivato dalle regioni a partire dal 1990; Decreta: Art. 1. Le modalita' di rilevazione e il relativo manuale di codifica per l'organizzazione del catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici o nocivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 novembre 1988, n. 475 sono riportati rispettivamente nell'allegato 1, che include i sub-allegati A, B, C, D, E ed F, e nell'allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse - La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". - Il D.P.R. n. 915/1982 reca: "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi - La legge n.441/1987 reca: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti". - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 397/1988 convertito, con modifiche, in L. n. 475/1988 e' il seguente: Art. 3 (Catasto e osservatorio dei rifiuti). - 1. E' istituito il catasto dei rifiuti speciali, di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti e' dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti. 2. Il catasto e' realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalita' di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalita' di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuita' delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti. 3. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati e' tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantita' e la qualita' dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori. 4. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantita' smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento. 5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, gia' prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 6. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonche' di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni. 7. I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 8. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915". Note agli articoli 1 e 2: Per il testo dell'art. 3, 1, e 2 della legge 9 novembre 1988, n. 475/1988 vedasi nelle note alle premesse.