IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 14 settembre 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1985, con il  quale,
a  modifica  dell'art.  7,  primo  comma, del decreto ministeriale 18
maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 26 maggio
1984,   e'  stato  predisposto:  "Il  pagamento  delle  rette  verra'
effettuato  entro  novanta   giorni   dalla   recezione   dei   conti
trimestrali,  contabilizzati sulle effettive prestazioni da redigersi
su appositi modelli debitamente  firmati  dal  legale  rappresentante
dell'istituto  e  dal direttore medico. L'onere relativo, nel caso di
ricoveri extra regionali, gravera', secondo i  criteri  stabiliti  in
sede   di   riparto  del  Fondo  sanitario  nazionale,  sul  bilancio
dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' situato il  centro
servizio  di  riabilitazione; nel caso di ricoveri nell'ambito di una
regione,  l'onere  gravera',  secondo  le  modalita'  fissate   dalla
regione, sull'unita' sanitaria locale dalla stessa individuata";
  Vista la raccomandazione espressa dal Consiglio sanitario nazionale
nella seduta del 22 dicembre 1988, parere n. 26/88;
  Considerato  che  la  ripartizione del Fondo sanitario nazionale di
parte corrente per l'anno  1989,  compresi  i  fondi  destinati  alla
riabilitazione, e' stata effettuata per quote capitarie;
  Ritenuto,  di  conseguenza,  necessario  sospendere  per  l'anno in
corso, l'applicazione del citato art. 1 del decreto  ministeriale  14
settembre 1985;
                               Decreta:
  L'art.  1  del  decreto  ministeriale 14 settembre 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25  settembre  1985,  e'  sospeso
finche' la normativa non venga riordinata.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 maggio 1989
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN