IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale; Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA in materia di programmazione di politica agricola, agroalimentare e forestale; Visti in particolare, della stessa legge n. 752/86: l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome; l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'art. 5, relativo al finanziamento dei regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa; Vista la delibera del CIPAA, in data 1 agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo piano agricolo nazionale per il quinquennio 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 5 dicembre 1985; Vista la delibera CIPE in data 23 aprile 1987 che approva tra l'altro il "Primo aggiornamento del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990 - Documento delle priorita' e coerenze pluriennali", pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1987; Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva il Piano forestale nazionale, predisposto dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988: "Direttive sui fondi comunitari a finalita' strutturali"; Visto il regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie in esecuzione dell'art. 8 della citata legge n. 183/87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1989; Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria per il 1989), che reca, fra l'altro, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 752/86; Visti gli schemi dei piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario, ovino-caprino; Visto il programma quadro dell'accordo di programma fra l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Visto il comma 3 dell'art. 3, il comma 5 dell'art. 4, nonche' il comma 2 dell'art. 6 della citata legge, che dettano disposizioni al CIPE per il riparto annuale dei fondi; Visto il comma 2 dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 40 (norme in materia di finanza regionale); Considerato che il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 752/86 dispone che al riparto dello stanziamento tra i regolamenti e tra regioni, province autonome e Ministero dell'agricoltura e delle foreste si provvede sulla base delle effettive potenzialita' di attuazione degli interventi, con particolare riferimento al regolamento CEE n. 797/1985 e che pertanto e' necessario adottare meccanismi di attribuzione controllata dei fondi; Considerato che in sede comunitaria viene attribuita una particolare rilevanza politica all'attuazione dei regolamenti n. 1094/88 del Consiglio delle Comunita' europee, relativo al regime di aiuti per il ritiro di seminativo dalla produzione (set aside) e n. 1442/88 relativo all'abbandono temporaneo e/o definitivo di talune superfici vitate e che le disponibilita' finanziarie recate dall'art. 5 della legge n. 752/86 non sono sufficienti a far fronte alle necessita' derivanti dall'applicazione dei regolamenti in questione, e che pertanto occorre provvedere con finanziamenti aggiuntivi; Considerato che a seguito delle variazioni apportate con la legge n. 541/88 citata i fondi destinati all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 della legge n. 752/86 sono stati rideterminati in lire 1.590 miliardi e quelli dell'art. 4 in lire 1.077 miliardi e che pertanto non e' possibile dare attuazione alla disposizione prevista dal comma 2 dell'art. 1 della delibera CIPE 14 giugno 1988; Considerato che per l'attuazione dei piani nazionali per i settori oleicolo, vitivinicolo, ovino-caprino, occorre destinare finanziamenti specifici; Viste le proposte presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 10439 del 7 aprile 1989, concernenti sia la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 suddetti, sia le linee di intervento delle azioni orizzontali di cui al citato art. 4, nonche' quelle relative all'attuazione dell'art. 6; Considerato che sulle dette proposte il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa; Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito della riunione del comitato tecnico delle commissioni interregionali del 17 aprile 1989, ha ritenuto di proporre alcune modifiche al riparto dei fondi ex art. 5 trasmettendo una tabella sostitutiva rispetto alle proposte di cui sopra ed indicando le conseguenti modifiche; Considerato altresi' che sulle medesime complessive proposte si e' espressa in data 2 maggio 1989 la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, richiedendo, sui fondi ex art. 5, il trasferimento dell'onere di lire 25 miliardi dal regolamento CEE n. 355/77 al regolamento CEE n. 797/85, ed esternando parere contrario per quanto concerne il riparto dei fondi ex art. 6 citato, relativamente all'attribuzione di parte dello stanziamento medesimo ad azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e favorevole sulle restanti proposte; Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si e' dichiarato contrario al suddetto trasferimento di lire 25 miliardi in quanto l'elevato numero di progetti finanziabili sul citato regolamento CEE n. 355/77, e gia' approvati dalla commissione della C.E. trovano solo parziale copertura e considerato che a tale regolamento va data comunque piena attuazione sia per quanto riguarda i progetti ricadenti nella competenza delle regioni sia per quelli ricadenti nella competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Considerato che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha fatto presente l'impossibilita' di destinare diversamente da quanto previsto dall'apposito cap. 7087 del proprio stato di previsione i fondi iscritti nel capitolo stesso; Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Delibera: 1. Lo stanziamento previsto dal combinato disposto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 752/86 e dalla tabella A (importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) della legge n. 541/88 (legge finanziaria 1989), per l'esercizio finanziario 1989 pari a lire 1.590 miliardi e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come indicato negli allegati A e B. 2. Del predetto stanziamento di lire 1.590 miliardi la somma di lire 1.290 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4. 3. Le disponibilita' di spesa recate dal combinato disposto dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 752/86, e dalla tabella A della citata legge n. 541/88, per il 1989, pari a lire 1.077 miliardi, sono attribuite alle azioni a carattere orizzontale come indicato negli allegati C/1 e C/2. Degli stessi allegati ne sono parimenti approvati i contenuti. Qualora sia previsto che l'attuazione dei programmi di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 4 possa essere affidata ad organismi specializzati, sara' data priorita' agli organismi che sono espressione delle organizzazioni agricole. 4. Per quanto concerne le azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, la partecipazione finanziaria dello Stato dovra' essere assicurata nella misura almeno del 50%. Quando gli interventi da svolgere interessano piu' regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le stesse regioni o province autonome stipulano appositi accordi di programma: in tal senso le azioni da realizzare e gli obiettivi da conseguire sono definiti attraverso specifici programmi nazionali. 5. Al fine di consentire l'attuazione di programmi pluriennali nel quadro delle azioni di cui all'art. 4, il Ministero dell'agricoltura potra' approvare programmi pluriennali, tuttavia di durata non superiore a quella della legge n. 752/86, il cui finanziamento sara' assicurato attraverso stanziamenti annuali nell'ambito di una programmazione pluriennale della spesa. 6. La realizzazione dei progetti strutturali di cui al comma 3, lettere c) e d), dell'art. 4 della legge citata, concernenti rispettivamente il sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale e gli interventi sugli impianti di irrigazione, puo' essere assicurata attraverso il finanziamento di lotti funzionali nel quadro di una programmazione pluriennale della spesa, di durata comunque non superiore a quella della legge n. 752/86. 7. Nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/86, alle azioni di risanamento si puo' provvedere anche mediante la erogazione di contributi in conto interessi da corrispondere in un'unica soluzione, in forma attualizzata, agli istituti mutuanti al momento della definizione del contratto di consolidamento. In tal caso l'azione dello Stato vale come linea di principio per le regioni e le province autonome. 8. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/86, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le regioni esprimono il proprio parere sull'ammissibilita' dell'iniziativa contestualmente alla fase di preaffidamento del finanziamento. 9. I fondi recati dall'art. 4 della legge n. 752/86, quando sono destinati a realizzare iniziative a favore del Mezzogiorno, sono da considerare quale quota parte di intervento ordinario per la realizzazione dei programmi di attivita' derivanti dagli accordi di programma che saranno sottoscritti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e le regioni. 10. Lo stanziamento previsto dall'art. 5 della medesima legge n. 752/86, pari per l'anno 1989 a lire 525 miliardi per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia strutturale, e' ripartito tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste come indicato nell'allegato D. Le somme di cui allo stesso art. 5 a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge stessa, possono essere utilizzate anche per assicurare l'anticipazione della quota di partecipazione comunitaria. 11. Al fine di garantire il rispetto del principio stabilito dal comma 2 dell'art. 5 della legge n. 752/1986, le medesime somme dell'art. 5 sono assegnate alle regioni e province autonome sulla base di apposita ripartizione limitata ai regolamenti per i quali e' preventivamente individuata la destinazione in relazione allo stato delle iniziative o dei programmi da finanziare. In particolare le quote relative ai regolamenti CEE n. 797/85 e n. 1760/86 sono iscritte in apposito capitolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e verranno erogate alle amministrazioni interessate nel modo seguente: lire 120 miliardi sulla base dei parametri adottati per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86; lire 9 miliardi sulla base dei parametri del piano "interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle padana"; lire 80 miliardi a seguito di verifica della capacita' di spesa accertata al 30 giugno 1989 e riferita al complesso dei fondi assegnati alle regioni e province autonome, a partire dall'entrata in vigore della legge, per l'attuazione dello stesso regolamento, a valere sui fondi dell'art. 5 della legge n. 752/86. Ai fini dell'accertamento dell'effettiva capacita' di spesa, le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la necessaria documentazione, dalla quale dovra' risultare che i provvedimenti d'impegno dalle stesse emessi contengano l'individuazione del beneficiario finale. 12. Accertato che le disponibilita' finanziarie recate dall'art. 5 della legge n. 752/86 non sono sufficienti a far fronte a tutte le necessita' derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari strutturali e nella considerazione che occorre dare comunque attuazione ai regolamenti CEE n. 1094/88 e n. 1442/88, alle necessita' finanziarie che deriveranno per la loro applicazione nel 1989 si fara' fronte con le disponibilita' previste dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87. Con successiva delibera verranno definite le modalita' di intervento del predetto fondo di rotazione. 13. A favore delle regioni e province autonome che, ai fini di una rapida ed efficace attuazione dei regolamenti comunitari strutturali, ricorrano ad anticipazioni su fondi propri, si provvede al reintegro di tali anticipazioni, nei limiti dei relativi rientri comunitari affluiti al conto corrente n. 418 presso la Tesoreria centrale dello Stato, sulla base delle informazioni fornite in merito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalle regioni interessate. 14. I fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86 possono essere utilizzati per il finanziamento dei regolamenti comunitari strutturali la cui applicazione e' giunta a scadenza e che peraltro restano operativi nell'ambito del regolamento CEE n. 2088/86. 15. Eventuali quote di finanziamento di cui al comma 2 dell'art. 3 assegnate alle regioni con le delibere CIPE 17 dicembre 1986, 23 aprile 1987 e 14 giugno 1988 e non ancora utilizzate, possono essere devolute all'attuazione del regolamento CEE n. 797/85. Le regioni potranno altresi' destinare all'attuazione del citato regolamento, gli eventuali fondi ex art. 5 loro assegnati con le citate delibere CIPE e non utilizzati per l'attuazione dei regolamenti CEE la cui operativita' risulta cessata. 16. Le regioni e le province autonome, che in base alle disposizioni contenute nelle precedenti delibere CIPE attuative della legge n. 752/86 hanno operato variazioni compensative tra le assegnazioni disposte a favore dei vari regolamenti comunitari, sono autorizzate a ricostituire le quote originarie previste ai sensi delle stesse delibere. 17. In attuazione del Piano forestale nazionale approvato dal CIPE il 2 dicembre 1987, la somma annua di lire 100 miliardi recata per il 1989 dall'art. 6 e' destinata al finanziamento delle azioni, con le relative articolazioni, di cui all'allegato E. 18. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dall'approvazione da parte del CIPE dei piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario e ovino-caprino, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi regionali attuativi degli stessi. In detti programmi regionali, oltre all'ammontare dello stanziamento appositamente riservato sui fondi della legge n. 752/86, dovranno essere indicate eventuali altre attribuzioni finanziarie, gli obiettivi e gli interventi specifici dell'azione regionale. 19. Tali programmi, unitamente ai programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge n. 752/86, dovranno essere inoltrati per opportuna conoscenza anche al CIPE. 20. Sulle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi della legge n. 752/86, le regioni e le province autonome riserveranno proporzionalmente un'aliquota di finanziamento, sino alla concorrenza di almeno 125 miliardi di lire complessivamente, quale stanziamento destinato all'attuazione dei detti piani di settore previa approvazione da parte del CIPE. Per le stesse finalita' ed in particolare per le azioni di cui al secondo comma dell'art. 4, nonche' per quelle previste dalle lettere b) e c) del terzo comma del medesimo art. 4, analoga riserva di finanziamento sara' effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste attraverso l'istituzione di apposito capitolo di bilancio, sui fondi di cui all'art. 4 della legge n. 752/86 per complessivi 100 miliardi di lire. 21. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera. Roma, addi' 2 maggio 1989 Il Presidente delegato: FANFANI