IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  8  novembre  1986, n. 752, concernente interventi
programmati  in  agricoltura,  che  si  propone il fine di assicurare
continuita'  pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica
nel settore agricolo e in quello forestale;
  Visto  l'art.  2  della citata legge n. 752/86 ed in particolare il
comma   1   che  attribuisce  al  CIPE  le  funzioni  precedentemente
esercitate  dal  CIPAA  in  materia  di  programmazione  di  politica
agricola, agroalimentare e forestale;
  Visti  in  particolare,  della  stessa  legge  n. 752/86: l'art. 3,
relativo  all'attribuzione  dei  fondi  alle regioni ed alle province
autonome;  l'art.  4,  concernente  il  finanziamento  delle azioni a
carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;   l'art.   5,  relativo  al  finanziamento  dei  regolamenti
comunitari  in  materia  di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al
finanziamento  delle  azioni nel campo della forestazione produttiva,
protettiva e conservativa;
  Vista  la delibera del CIPAA, in data 1 agosto 1985, che approva il
programma  quadro  per  un  nuovo  piano  agricolo  nazionale  per il
quinquennio  1986-1990,  predisposto dal Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 5 dicembre 1985;
  Vista  la  delibera  CIPE  in  data  23 aprile 1987 che approva tra
l'altro  il  "Primo  aggiornamento  del  programma  quadro  del Piano
agricolo  nazionale  1986-1990 - Documento delle priorita' e coerenze
pluriennali",  pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1987;
  Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva il Piano
forestale  nazionale,  predisposto  dal  ministero dell'agricoltura e
delle  foreste,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Vista  la  delibera  CIPE  21  dicembre  1988: "Direttive sui fondi
comunitari a finalita' strutturali";
  Visto  il  regolamento  concernente l'organizzazione e le procedure
amministrative   del   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie in esecuzione dell'art. 8 della citata legge n.
183/87,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 26 del 1 febbraio
1989;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria per il
1989),  che  reca, fra l'altro, la rimodulazione delle autorizzazioni
di spesa previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 752/86;
  Visti  gli  schemi  dei  piani  nazionali  di settore vitivinicolo,
olivicolo-oleario, ovino-caprino;
  Visto  il  programma quadro dell'accordo di programma fra l'ufficio
del  Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno e il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  il  comma  3 dell'art. 3, il comma 5 dell'art. 4, nonche' il
comma  2  dell'art. 6 della citata legge, che dettano disposizioni al
CIPE per il riparto annuale dei fondi;
  Visto  il  comma  2  dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 40
(norme in materia di finanza regionale);
  Considerato  che  il  comma  2  dell'art.  5  della legge n. 752/86
dispone  che  al  riparto  dello stanziamento tra i regolamenti e tra
regioni,  province  autonome  e  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste  si  provvede  sulla  base  delle  effettive potenzialita' di
attuazione   degli   interventi,   con   particolare  riferimento  al
regolamento  CEE  n.  797/1985  e che pertanto e' necessario adottare
meccanismi di attribuzione controllata dei fondi;
  Considerato   che   in   sede   comunitaria  viene  attribuita  una
particolare  rilevanza  politica  all'attuazione  dei  regolamenti n.
1094/88  del Consiglio delle Comunita' europee, relativo al regime di
aiuti  per  il ritiro di seminativo dalla produzione (set aside) e n.
1442/88  relativo  all'abbandono  temporaneo e/o definitivo di talune
superfici vitate e che le disponibilita' finanziarie recate dall'art.
5  della  legge  n.  752/86  non  sono  sufficienti a far fronte alle
necessita'  derivanti dall'applicazione dei regolamenti in questione,
e che pertanto occorre provvedere con finanziamenti aggiuntivi;
  Considerato  che  a seguito delle variazioni apportate con la legge
n.  541/88  citata  i fondi destinati all'attuazione degli interventi
previsti  dall'art.  3 della legge n. 752/86 sono stati rideterminati
in  lire 1.590 miliardi e quelli dell'art. 4 in lire 1.077 miliardi e
che  pertanto  non  e'  possibile  dare  attuazione alla disposizione
prevista dal comma 2 dell'art. 1 della delibera CIPE 14 giugno 1988;
  Considerato  che per l'attuazione dei piani nazionali per i settori
oleicolo,     vitivinicolo,    ovino-caprino,    occorre    destinare
finanziamenti specifici;
  Viste le proposte presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste  con  la  nota n. 10439 del 7 aprile 1989, concernenti sia la
ripartizione dei fondi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 suddetti, sia
le linee di intervento delle azioni orizzontali di cui al citato art.
4, nonche' quelle relative all'attuazione dell'art. 6;
  Considerato   che   sulle   dette   proposte  il  comitato  tecnico
interministeriale  di  cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta,
ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste a
seguito   della  riunione  del  comitato  tecnico  delle  commissioni
interregionali  del  17  aprile  1989, ha ritenuto di proporre alcune
modifiche  al  riparto  dei  fondi ex art. 5 trasmettendo una tabella
sostitutiva  rispetto  alle  proposte  di  cui  sopra ed indicando le
conseguenti modifiche;
  Considerato  altresi' che sulle medesime complessive proposte si e'
espressa  in  data 2 maggio 1989 la commissione interregionale di cui
all'art.  13  della  legge  16  maggio 1970, n. 281, richiedendo, sui
fondi  ex art. 5, il trasferimento dell'onere di lire 25 miliardi dal
regolamento CEE n. 355/77 al regolamento CEE n. 797/85, ed esternando
parere  contrario  per quanto concerne il riparto dei fondi ex art. 6
citato,  relativamente  all'attribuzione  di parte dello stanziamento
medesimo  ad  azioni  di  competenza del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, e favorevole sulle restanti proposte;
  Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si e'
dichiarato contrario al suddetto trasferimento di lire 25 miliardi in
quanto   l'elevato   numero   di  progetti  finanziabili  sul  citato
regolamento  CEE  n. 355/77, e gia' approvati dalla commissione della
C.E.  trovano  solo  parziale  copertura  e  considerato  che  a tale
regolamento va data comunque piena attuazione sia per quanto riguarda
i  progetti  ricadenti  nella competenza delle regioni sia per quelli
ricadenti  nella  competenza  del  Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
  Considerato  che  il  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica   ha   fatto   presente   l'impossibilita'   di   destinare
diversamente  da  quanto previsto dall'apposito cap. 7087 del proprio
stato di previsione i fondi iscritti nel capitolo stesso;
  Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
                              Delibera:
  1.  Lo  stanziamento  previsto  dal combinato disposto dall'art. 3,
comma  1,  della  legge  n.  752/86  e  dalla  tabella  A (importi da
iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle  autorizzazioni di spesa
recate da leggi pluriennali) della legge n. 541/88 (legge finanziaria
1989), per l'esercizio finanziario 1989 pari a lire 1.590 miliardi e'
ripartito  tra  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
come indicato negli allegati A e B.
  2.  Del  predetto  stanziamento  di lire 1.590 miliardi la somma di
lire  1.290  miliardi  e' destinata al finanziamento dei programmi di
cui all'art. 3, comma 4.
 3.   Le  disponibilita'  di  spesa  recate  dal  combinato  disposto
dall'art.  4,  commi  2 e 3, della legge n. 752/86, e dalla tabella A
della  citata  legge  n.  541/88,  per  il  1989,  pari  a lire 1.077
miliardi,  sono  attribuite  alle azioni a carattere orizzontale come
indicato  negli  allegati  C/1  e  C/2. Degli stessi allegati ne sono
parimenti   approvati   i   contenuti.   Qualora   sia  previsto  che
l'attuazione  dei  programmi  di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 4
possa   essere   affidata  ad  organismi  specializzati,  sara'  data
priorita'  agli  organismi  che sono espressione delle organizzazioni
agricole.
  4.  Per  quanto  concerne  le  azioni  da  realizzare  in regime di
cofinanziamento,  la  partecipazione  finanziaria  dello Stato dovra'
essere  assicurata nella misura almeno del 50%. Quando gli interventi
da svolgere interessano piu' regioni, il Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  e  le  stesse  regioni  o province autonome stipulano
appositi accordi di programma: in tal senso le azioni da realizzare e
gli  obiettivi  da  conseguire  sono  definiti  attraverso  specifici
programmi nazionali.
  5.  Al fine di consentire l'attuazione di programmi pluriennali nel
quadro  delle azioni di cui all'art. 4, il Ministero dell'agricoltura
potra'  approvare  programmi  pluriennali,  tuttavia  di  durata  non
superiore  a quella della legge n. 752/86, il cui finanziamento sara'
assicurato   attraverso   stanziamenti  annuali  nell'ambito  di  una
programmazione pluriennale della spesa.
  6.  La  realizzazione  dei  progetti strutturali di cui al comma 3,
lettere  c)  e  d),  dell'art.  4  della  legge  citata,  concernenti
rispettivamente  il sostegno della cooperazione agricola di rilevanza
nazionale e gli interventi sugli impianti di irrigazione, puo' essere
assicurata attraverso il finanziamento di lotti funzionali nel quadro
di una programmazione pluriennale della spesa, di durata comunque non
superiore a quella della legge n. 752/86.
  7.  Nel  quadro  degli  interventi  di  cui al comma 3, lettera c),
dell'art. 4 della legge n. 752/86, alle azioni di risanamento si puo'
provvedere  anche  mediante  la  erogazione  di  contributi  in conto
interessi   da   corrispondere   in   un'unica  soluzione,  in  forma
attualizzata, agli istituti mutuanti al momento della definizione del
contratto  di  consolidamento.  In tal caso l'azione dello Stato vale
come linea di principio per le regioni e le province autonome.
  8.  Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale,
di  cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/86, su
richiesta  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste le regioni
esprimono   il  proprio  parere  sull'ammissibilita'  dell'iniziativa
contestualmente alla fase di preaffidamento del finanziamento.
  9.  I  fondi  recati dall'art. 4 della legge n. 752/86, quando sono
destinati  a  realizzare iniziative a favore del Mezzogiorno, sono da
considerare   quale  quota  parte  di  intervento  ordinario  per  la
realizzazione  dei  programmi di attivita' derivanti dagli accordi di
programma  che saranno sottoscritti tra il Ministero dell'agricoltura
e   delle  foreste  e  l'ufficio  del  Ministro  per  gli  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  o tra il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e le regioni.
 10.  Lo  stanziamento  previsto  dall'art. 5 della medesima legge n.
752/86, pari per l'anno 1989 a lire 525 miliardi per l'attuazione dei
regolamenti  comunitari  in  materia strutturale, e' ripartito tra le
regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste come indicato nell'allegato D.
  Le somme di cui allo stesso art. 5 a completamento delle erogazioni
a carico del FEOGA ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge stessa,
possono  essere utilizzate anche per assicurare l'anticipazione della
quota di partecipazione comunitaria.
  11.  Al  fine  di garantire il rispetto del principio stabilito dal
comma  2  dell'art.  5  della  legge  n.  752/1986, le medesime somme
dell'art.  5  sono  assegnate  alle regioni e province autonome sulla
base  di apposita ripartizione limitata ai regolamenti per i quali e'
preventivamente  individuata  la destinazione in relazione allo stato
delle iniziative o dei programmi da finanziare.
  In  particolare le quote relative ai regolamenti CEE n. 797/85 e n.
1760/86   sono   iscritte   in   apposito   capitolo   del  Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste   e   verranno   erogate  alle
amministrazioni interessate nel modo seguente:
   lire  120  miliardi  sulla  base  dei  parametri  adottati  per la
ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86;
   lire  9  miliardi sulla base dei parametri del piano "interventi e
metodi  di  produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la
valorizzazione della Valle padana";
   lire  80  miliardi  a seguito di verifica della capacita' di spesa
accertata  al  30  giugno  1989  e  riferita  al  complesso dei fondi
assegnati alle regioni e province autonome, a partire dall'entrata in
vigore  della  legge,  per  l'attuazione  dello stesso regolamento, a
valere sui fondi dell'art. 5 della legge n. 752/86.
  Ai  fini  dell'accertamento  dell'effettiva  capacita' di spesa, le
regioni  trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la
necessaria   documentazione,  dalla  quale  dovra'  risultare  che  i
provvedimenti    d'impegno    dalle    stesse    emessi    contengano
l'individuazione del beneficiario finale.
  12.  Accertato che le disponibilita' finanziarie recate dall'art. 5
della  legge  n.  752/86 non sono sufficienti a far fronte a tutte le
necessita'  derivanti  dall'applicazione  dei  regolamenti comunitari
strutturali   e   nella  considerazione  che  occorre  dare  comunque
attuazione   ai  regolamenti  CEE  n.  1094/88  e  n.  1442/88,  alle
necessita'  finanziarie  che deriveranno per la loro applicazione nel
1989  si  fara'  fronte  con  le disponibilita' previste dal fondo di
rotazione  di  cui  all'art.  5 della legge n. 183/87. Con successiva
delibera  verranno  definite  le modalita' di intervento del predetto
fondo di rotazione.
  13.  A favore delle regioni e province autonome che, ai fini di una
rapida ed efficace attuazione dei regolamenti comunitari strutturali,
ricorrano  ad anticipazioni su fondi propri, si provvede al reintegro
di  tali  anticipazioni,  nei  limiti dei relativi rientri comunitari
affluiti  al conto corrente n. 418 presso la Tesoreria centrale dello
Stato,  sulla base delle informazioni fornite in merito dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e dalle regioni interessate.
  14.  I fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86 possono essere
utilizzati   per   il   finanziamento   dei   regolamenti  comunitari
strutturali  la  cui applicazione e' giunta a scadenza e che peraltro
restano operativi nell'ambito del regolamento CEE n. 2088/86.
  15.  Eventuali quote di finanziamento di cui al comma 2 dell'art. 3
assegnate  alle  regioni  con  le  delibere CIPE 17 dicembre 1986, 23
aprile  1987 e 14 giugno 1988 e non ancora utilizzate, possono essere
devolute  all'attuazione  del  regolamento  CEE n. 797/85. Le regioni
potranno  altresi'  destinare  all'attuazione del citato regolamento,
gli  eventuali  fondi ex art. 5 loro assegnati con le citate delibere
CIPE  e  non  utilizzati  per l'attuazione dei regolamenti CEE la cui
operativita' risulta cessata.
  16.   Le   regioni  e  le  province  autonome,  che  in  base  alle
disposizioni contenute nelle precedenti delibere CIPE attuative della
legge   n.  752/86  hanno  operato  variazioni  compensative  tra  le
assegnazioni  disposte a favore dei vari regolamenti comunitari, sono
autorizzate  a  ricostituire  le  quote  originarie previste ai sensi
delle stesse delibere.
  17.  In attuazione del Piano forestale nazionale approvato dal CIPE
il 2 dicembre 1987, la somma annua di lire 100 miliardi recata per il
1989  dall'art.  6 e' destinata al finanziamento delle azioni, con le
relative articolazioni, di cui all'allegato E.
  18.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, entro
tre  mesi  dall'approvazione da parte del CIPE dei piani nazionali di
settore vitivinicolo, olivicolo-oleario e ovino-caprino, dovranno far
pervenire  al  Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi
regionali attuativi degli stessi.
  In   detti   programmi   regionali,   oltre   all'ammontare   dello
stanziamento appositamente riservato sui fondi della legge n. 752/86,
dovranno  essere  indicate  eventuali altre attribuzioni finanziarie,
gli obiettivi e gli interventi specifici dell'azione regionale.
  19. Tali programmi, unitamente ai programmi di sviluppo nel settore
agricolo  e  forestale di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge
n.  752/86,  dovranno essere inoltrati per opportuna conoscenza anche
al CIPE.
  20.  Sulle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi della legge
n.   752/86,   le   regioni   e  le  province  autonome  riserveranno
proporzionalmente un'aliquota di finanziamento, sino alla concorrenza
di  almeno  125 miliardi di lire complessivamente, quale stanziamento
destinato   all'attuazione   dei   detti   piani  di  settore  previa
approvazione da parte del CIPE.
  Per  le  stesse finalita' ed in particolare per le azioni di cui al
secondo  comma dell'art. 4, nonche' per quelle previste dalle lettere
b)  e  c)  del  terzo  comma  del medesimo art. 4, analoga riserva di
finanziamento sara' effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste  attraverso  l'istituzione  di apposito capitolo di bilancio,
sui fondi di cui all'art. 4 della legge n. 752/86 per complessivi 100
miliardi di lire.
  21.  Gli  allegati  sopra  indicati  fanno  parte  integrante della
presente delibera.
   Roma, addi' 2 maggio 1989
                                      Il Presidente delegato: FANFANI