IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 12 novembre 1988, n. 492, di conversione del decreto-legge 17 settembre 1988; Visto l'art. 3 del citato decreto-legge che dispone il finanziamento di piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni; Considerata la necessita' di definire gli obiettivi del processo di innovazione dei sistemi formativi regionali, gli indicatori utili alla misurazione dell'avanzamento di detto processo e le categorie di intervento ammissibili; Considerata l'opportunita' di tener conto dei differenti livelli di efficienza e di efficacia esistenti nella situazione di pertinenza; Decreta: Art. 1. I piani di innovazione dei sistemi formativi regionali hanno lo scopo di conseguire i seguenti obiettivi: a) conseguire una migliore qualita' della programmazione regionale; b) sviluppare i raccordi con il sistema scolastico; c) realizzare piu' stretti rapporti con le imprese, tenendo conto della evoluzione normativa in materia di contratti a causa mista di formazione e lavoro; d) conseguire piu' elevati livelli di trasparenza ed efficienza nella gestione delle attivita'; e) migliorare il contributo della formazione professionale alla politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate; f) rafforzare il contributo della formazione professionale alla diffusione delle nuove tecnologie nei sistemi produttivi, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; g) potenziare le attivita' di orientamento funzionali alla formazione professionale. Per sistema formativo regionale si intende, in particolare, le strutture formative, comprese quelle degli organismi convenzionati con la regione, le risorse umane, l'organizzazione ed i metodi didattici, la programmazione formativa, i sistemi di vigilanza, i meccanismi di controllo e di valutazione.