IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  12  novembre  1988,  n.  492,  di conversione del
decreto-legge 17 settembre 1988;
  Visto   l'art.   3   del   citato   decreto-legge  che  dispone  il
finanziamento  di  piani  di  innovazione   dei   sistemi   formativi
predisposti  dalle regioni, secondo criteri e modalita' stabiliti dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni;
  Considerata la necessita' di definire gli obiettivi del processo di
innovazione dei sistemi formativi  regionali,  gli  indicatori  utili
alla misurazione dell'avanzamento di detto processo e le categorie di
intervento ammissibili;
  Considerata l'opportunita' di tener conto dei differenti livelli di
efficienza e di efficacia esistenti nella situazione di pertinenza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  piani  di  innovazione  dei sistemi formativi regionali hanno lo
scopo di conseguire i seguenti obiettivi:
    a)   conseguire   una   migliore  qualita'  della  programmazione
regionale;
    b) sviluppare i raccordi con il sistema scolastico;
    c) realizzare piu' stretti rapporti con le imprese, tenendo conto
della evoluzione normativa in materia di contratti a causa  mista  di
formazione e lavoro;
    d)  conseguire  piu' elevati livelli di trasparenza ed efficienza
nella gestione delle attivita';
    e)  migliorare  il contributo della formazione professionale alla
politica  attiva  del  lavoro,  con  particolare   riferimento   alle
categorie svantaggiate;
    f)  rafforzare  il contributo della formazione professionale alla
diffusione  delle  nuove  tecnologie  nei  sistemi  produttivi,   con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
    g)  potenziare  le  attivita'  di  orientamento  funzionali  alla
formazione professionale.
  Per  sistema  formativo  regionale  si  intende, in particolare, le
strutture formative, comprese quelle  degli  organismi  convenzionati
con  la  regione,  le  risorse  umane,  l'organizzazione  ed i metodi
didattici, la programmazione formativa, i  sistemi  di  vigilanza,  i
meccanismi di controllo e di valutazione.