IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che
demanda agli Stati membri la possibilita'  di  rendere  obbligatoria,
vietare  o  limitare  l'utilizzazione  di  alcune  indicazioni  nella
designazione dei vini da tavola con indicazione  geografica  prodotti
nel proprio territorio;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento dell'indicazione geografica "Serra d'Ivrea" per i vini
da  tavola,  la  delimitazione  della  relativa  zona di produzione e
all'autorizzazione  all'uso  di  indicazioni  aggiuntive  nonche'  di
riferimento al nome di vitigni;
  Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 184 del 6 agosto 1988;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse  alla  situazione  vitivinicola  locale,  di  provvedere  al
riconoscimento  della  indicazione  geografica  "Serra d'Ivrea" per i
vini da tavola alla delimitazione della relativa zona di produzione e
all'autorizzazione  all'uso  di  indicazioni  aggiuntive  nonche'  di
riferimento al nome di vitigni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta l'indicazione geografica "Serra d'Ivrea".
  La  zona  di provenienza delle uve atte a produrre i vini da tavola
di cui al precedente comma comprende l'intero territorio dei seguenti
comuni,  ricadenti  nelle  province  di  Torino  e Vercelli: Andrate,
Bollengo, Borgofranco d'Ivrea,  Burolo,  Chiaverano,  Montalto  Dora,
Nomaglio,  Palazzo  Canavese, Piverone, Cavaglia', Cerrione, Dorzano,
Magnano,  Roppolo,  Sala  Biellese,  Salussola,  Torrazzo,  Viverone,
Zimone, Zubiena.