LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter: Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1955 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3z859 del 26 aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla ditta Porfido F.lli Pedretti S.r.l. per il proseguimento di attivita' estrattiva di porfido quarzifero su area ubicata nel comue di Bienno (mapp. 1702 dei fogli 37, 38, 41, 42) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera d), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' gravata dal vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Vista la deliberazione n. 76 del consiglio comunale di Bienno del 29 dicembre 1988 con la quale si dichiara la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'attivita' in oggetto; Visto altresi' l'esposto, in data 2 dicembre 1988, della Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA/CISL) con il quale si evidenzia la preoccupazione per la prolungata sospensione dell'attivita' estrattiva con gravi conseguenze per le maestranze; Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nella conservazione del posto di lavoro per quaranta dipendenti della ditta Porfido F.lli Pedretti; Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tale che la giunta regionale non puo' esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita', tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431; cio' in considerazione del limitato impatto paesaggistico del fronte di cava, limitato a circa 100 mt e tale destinato a rimanere per molti anni data la modesta quantita' di materiale lapideo annualmente estratta nel limitato periodo di lavorazione (circa novanta giorni all'anno); Atteso che si e' provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economicosociale, propri del piano paesistico, consistenti nella valutazione del progetto di recupero ambientale proposto, nell'esame delle possibili conseguenze sotto il profilo idrogeologico, e nell'osservazione delle compatibilita' visive possibili prese da diversi punti di godimento; Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 (Val Camonica), individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che, con successivo provvedimento si procedera' ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi per alzata di mano; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno, mapp. 1702, fogli numeri 37, 38, 41, 42, dall'ambito territoriale n. 15 (Val Camonica) individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; 4) di inviare al sindaco del comune di Bienno copia della Gazzetta Ufficiale contenente la presente deliberazione, affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovra' tenere a disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497. Milano, addi' 4 aprile 1989 Il presidente: GIOVENZANA Il segretario: DI GIUGNO