IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299, con il quale e' stato approvato il nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in "scienze agrarie" e quello in "scienze della produzione animale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1235, con il quale l'Universita' degli studi di Bologna ha recepito nel proprio statuto la nuova tabella XXXI, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299; Rilevato che nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1235, per mero errore materiale la disciplina "arboricoltura speciale" (semestrale) - indirizzo produzione vegetale - non e' stata asteriscata; Rilevato altresi' che, per mero errore materiale, per il corso di laurea in "scienze della produzione animale", che ha durata di quattro anni, diviso in due bienni, e' stata omessa nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1235/83 sopracitato la frase "... diviso in due bienni"; Considerata la necessita' di rettificare, ora per allora, tali errori materiali e di approvare la proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del T.U.I.S. 3 agosto 1933, n. 1592; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' cosi' rettificato: Errata Corrige ___ ___ Art. 152. - (Omissis). Per la laurea in scienze della Per la laurea in scienze della produzione animale la durata del produzione animale la durata del corso e' di quattro anni. corso e' di quattro anni diviso in due bienni: Art. 154. - Sono discipline Art. 154. - Sono discipline caratterizzanti gli indirizzi caratterizzanti gli indirizzi del corso di laurea in scienze del corso di laurea in scienze agrarie: agrarie: Indirizzo "produzione vegeta- Indirizzo "produzione vegeta le": le": (Omissis) (Omissis) 21) arboricoltura speciale 21) arboricoltura speciale (semestrale); (semestrale)*; Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1989 Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 347