IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2170,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n.
299, con il quale e' stato approvato il nuovo  ordinamento  didattico
del  corso  di laurea in "scienze agrarie" e quello in "scienze della
produzione animale";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983,
n. 1235, con  il  quale  l'Universita'  degli  studi  di  Bologna  ha
recepito  nel  proprio  statuto  la  nuova  tabella  XXXI, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299;
  Rilevato che nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1983, n. 1235, per mero errore materiale la disciplina "arboricoltura
speciale" (semestrale) - indirizzo produzione vegetale - non e' stata
asteriscata;
  Rilevato  altresi'  che, per mero errore materiale, per il corso di
laurea in "scienze  della  produzione  animale",  che  ha  durata  di
quattro  anni,  diviso in due bienni, e' stata omessa nel decreto del
Presidente della Repubblica n.  1235/83  sopracitato  la  frase  "...
diviso in due bienni";
  Considerata  la  necessita'  di  rettificare,  ora per allora, tali
errori materiali e di approvare la proposta,  in  deroga  al  termine
triennale  di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del T.U.I.S. 3 agosto
1933, n. 1592;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle   premesse,   e'   cosi'
rettificato:
             Errata                          Corrige
              ___                        ___
  Art. 152. - (Omissis).
 Per la laurea in scienze della    Per la laurea in scienze della
produzione animale la durata del    produzione animale la durata del
corso e' di quattro anni.           corso e' di quattro anni diviso
                                    in due bienni:
  Art. 154. - Sono discipline         Art. 154. - Sono discipline
 caratterizzanti gli indirizzi       caratterizzanti gli indirizzi
 del corso di laurea in scienze      del corso di laurea in scienze
 agrarie:                            agrarie:
  Indirizzo "produzione vegeta-        Indirizzo "produzione vegeta
 le":                                 le":
     (Omissis)                           (Omissis)
     21) arboricoltura speciale          21) arboricoltura speciale
 (semestrale);                         (semestrale)*;
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 347