IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
mosti e dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei vini "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata dagli interessati intesa ad ottenere
per  alcune  tipologie  di  vino  la  modifica  del   valore   minimo
dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto previsti dall'art. 6
del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di  origine
controllata di cui trattasi;
  Visto  l'art.  6,  ultimo comma, del disciplinare di produzione dei
suddetti  vini  dove   si   prevede   la   facolta'   del   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  di  modificare  il limite minimo
dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto;
  Ritenuta  l'opportunita',  in relazione alle tecniche di produzione
del vino in discorso  ed  alle  particolari  esigenze  ambientali  di
accogliere la richiesta degli interessati;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  limite  minimo  dell'acidita'  totale  dei sottoelencati vini a
denominazione di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta"  o  "Valle'e
d'Aoste"   previsto   dall'art.  6  del  disciplinare  di  produzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  1985
e' modificato come appresso:
   "Valle  d'Aosta"  o  "Valle'e  d'Aoste"  Pinot nero (vinificato in
bianco): 5 per mille;
   "Valle  d'Aosta"  o  "Valle'e  d'Aoste"  Pinot nero (vinificato in
rosso): 4,5 per mille;
   "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" Torrette: 4,5 per mille;
   "Valle  d'Aosta"  o  "Valle'e d'Aoste" Torrette superiore: 4,5 per
mille;
   "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" Mu'ller Thurgau: 4 per mille;
   "Valle  d'Aosta"  o  "Valle'e  d'Aoste"  Blanc  de Morgex et de La
Salle: 5,5 per mille.
  Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione
di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste"  Blanc  de
Morgex  et  de  La  Salle  previsto  dall'art.  6 del disciplinare di
produzione approvato con  il  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 luglio 1985 e' modificato nella misura di 15 per mille.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 maggio 1989
                                                 Il Ministro: MANNINO