IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere per alcune tipologie di vino la modifica del valore minimo dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto previsti dall'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui trattasi; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione dei suddetti vini dove si prevede la facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle tecniche di produzione del vino in discorso ed alle particolari esigenze ambientali di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale dei sottoelencati vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985 e' modificato come appresso: "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" Pinot nero (vinificato in bianco): 5 per mille; "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" Pinot nero (vinificato in rosso): 4,5 per mille; "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" Torrette: 4,5 per mille; "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" Torrette superiore: 4,5 per mille; "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" Mu'ller Thurgau: 4 per mille; "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" Blanc de Morgex et de La Salle: 5,5 per mille. Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Valle'e d'Aoste" Blanc de Morgex et de La Salle previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985 e' modificato nella misura di 15 per mille. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 maggio 1989 Il Ministro: MANNINO