Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge  10
aprile 1954, n. 125, nella riunione del 20 aprile 1989:
    presa  in  esame l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela
del formaggio Parmigiano reggiano in data 28 febbraio  1989  tendente
ad  ottenere la modifica dello standard di produzione del "Parmigiano
reggiano" onde completare l'assetto produttivo del  formaggio  stesso
in relazione alla modifica apportata con decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1983 in base  alla  quale  detto  prodotto  puo'
essere ottenuto nell'intero arco dell'anno;
    considerato  che  allo  stato  attuale  si  vengono a determinare
periodi di maturazione di diversa durata per il prodotto ottenuto dal
12  novembre  al  31 marzo e per quello ottenuto al di fuori di detto
periodo dato  che  e'  previsto  per  completare  la  maturazione  il
superamento  di  una  estate  indipendentemente  dalla data di inizio
della maturazione stessa;
    considerato che l'istanza sopra indicata tende ad ottenere che il
"Parmigiano  reggiano"  sia  tutto  sottoposto  ad  un   periodo   di
maturazione  di  identica  durata indipendentemente dalla data in cui
esso e' stato prodotto;
    tenuto  conto  altresi'  che  le  caratteristiche qualitative del
"Parmigiano reggiano" non si dfferenziano in relazione al periodo  di
produzione  e  che  conseguentemente  non  sussistono  i  presupposti
perche' il periodo di maturazione sia di diversa durata;
    tenuto  conto  che  sotto  il  profilo  economico-commerciale  il
mantenimento  dell'attuale  disciplina  per  cio'  che  concerne   la
maturazione risulta discriminante e non supportata da motivi tecnici;
    ritenuto  di  accogliere  per i motivi sopra esposti l'istanza di
cui trattasi,
esprime   parere   favorevole  e  propone  che  dal  disciplinare  di
produzione del formaggio "Parmigiano reggiano" approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269 e modificato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983 la  frase:
"La  maturazione  e' naturale e deve protrarsi almeno fino al termine
dell'estate dell'anno successivo a quello di produzione,  per  quanto
la resistenza alla maturazione sia anche superiore" venga soppressa e
sostituita con la frase: "la maturazione e' naturale e deve protrarsi
per  almeno  dieci  mesi  anche  se la resistenza alla maturazione e'
notevolmente superiore".
   Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno
essere inviate dagli  interessati  al  Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  -  Direzione  generale  della  produzione  agricola -
Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.