Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 20 aprile 1989: presa in esame l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Parmigiano reggiano in data 28 febbraio 1989 tendente ad ottenere la modifica dello standard di produzione del "Parmigiano reggiano" onde completare l'assetto produttivo del formaggio stesso in relazione alla modifica apportata con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983 in base alla quale detto prodotto puo' essere ottenuto nell'intero arco dell'anno; considerato che allo stato attuale si vengono a determinare periodi di maturazione di diversa durata per il prodotto ottenuto dal 12 novembre al 31 marzo e per quello ottenuto al di fuori di detto periodo dato che e' previsto per completare la maturazione il superamento di una estate indipendentemente dalla data di inizio della maturazione stessa; considerato che l'istanza sopra indicata tende ad ottenere che il "Parmigiano reggiano" sia tutto sottoposto ad un periodo di maturazione di identica durata indipendentemente dalla data in cui esso e' stato prodotto; tenuto conto altresi' che le caratteristiche qualitative del "Parmigiano reggiano" non si dfferenziano in relazione al periodo di produzione e che conseguentemente non sussistono i presupposti perche' il periodo di maturazione sia di diversa durata; tenuto conto che sotto il profilo economico-commerciale il mantenimento dell'attuale disciplina per cio' che concerne la maturazione risulta discriminante e non supportata da motivi tecnici; ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti l'istanza di cui trattasi, esprime parere favorevole e propone che dal disciplinare di produzione del formaggio "Parmigiano reggiano" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983 la frase: "La maturazione e' naturale e deve protrarsi almeno fino al termine dell'estate dell'anno successivo a quello di produzione, per quanto la resistenza alla maturazione sia anche superiore" venga soppressa e sostituita con la frase: "la maturazione e' naturale e deve protrarsi per almeno dieci mesi anche se la resistenza alla maturazione e' notevolmente superiore". Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.