IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
settembre 1975, adottato in  attuazione  dell'art.  20  della  citata
legge  n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla
legge stessa sono stati classificati in tre livelli d'importanza,  al
fine  di  addivenire  alla  determinazione dei corrispondenti livelli
retributivi dei direttori generali;
  Vista  la  nota  n. 1318 del 19 maggio 1989 con la quale l'Istituto
nazionale assistenza dipendenti enti  locali  ha  presentato  istanza
volta  ad ottenere la riclassificazione ai sensi dello stesso art. 20
della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Considerato  che il Consiglio di Stato, con decisione n. 782 del 1
luglio 1988, definitivamente pronunciando su ricorso  di  altro  ente
avverso  il  rigetto  di  analoga  istanza, ha affermato il principio
secondo  cui  la  facolta'  dell'amministrazione  di  procedere  alla
riclassificazione  degli  enti va configurata quale potere-dovere, di
tal che, in disparte l'ipotesi di una generale  riclassificazione  ex
officio,  l'amministrazione  stessa e' tenuta a pronunciarsi anche su
singole istanze;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
settembre 1988 con il quale il Ministro per la funzione  pubblica  e'
stato   delegato   dal   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri
all'esercizio, tra l'altro,  delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
Presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Considerato   che   gli   elementi   da   prendere   a  base  della
classificazione, a norma dell'art. 20 della legge 20 marzo  1975,  n.
70, riguardano la dimensione organizzativa, il numero dei dipendenti,
ed il volume delle entrate e delle uscite;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre
1981, emessa su ricorso di alcuni enti avverso  l'originario  decreto
di  classificazione  del  12  settembre 1975, con la quale in sede di
censura  in  punto  di  legittimita'  degli  originari   criteri   di
classificazione  -  elaborati  anche  tenendo  conto  delle  proposte
formulate dal gruppo di  coordinamento  del  Comitato  istituito  con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio
1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n.  70  -  sono
stati  indicati  principi  e  criteri  ermeneutici per l'applicazione
dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21
aprile 1983 con  il  quale,  in  sede  di  ottemperanza  alla  citata
decisione  del  Consiglio  di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si e'
proceduto  alla  riclassificazione  degli  enti   destinatari   della
medesima   sulla  base  dei  criteri  rielaborati  in  coerenza  alle
indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo;
  Ritenuto  che,  conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame
concernente la riclassificazione dell'Istituto  nazionale  assistenza
dipendenti  enti  locali,  possono  utilmente  adottarsi  i  medesimi
criteri elaborati e posti a  base  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;
  Constatato  che  dall'applicazione  di  tale procedura consegue una
riclassificazione dell'ente a livello superiore sulla base  dei  dati
da assumere nel conto consuntivo 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  parziale  modifica  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  data  12  settembre   1975,   al   direttore   generale
dell'Istituto  nazionale  assistenza  dipendenti enti locali - la cui
importanza e' da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo
1975,  n.  70,  di  alto rilievo, a far data dal 1  gennaio 1989 - e'
attribuito   con   detta   decorrenza    il    livello    retributivo
corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico
del dirigente generale B dell'Amministrazione dello Stato.