IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1558/FPC, del 16 settembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988, con la quale e' stato nominato un commissario straordinario ad acta per il compimento delle operazioni relative alla individuazione e predisposizione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato, al trasporto ed al successivo smaltimento delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B; Vista l'ordinanza n. 1561/FPC del 27 settembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1988, recante ulteriori disposizioni eccezionali afferenti alle operazioni finalizzate allo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B; Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali; Considerato che l'assolvimento degli incarichi di cui sopra ha comportato notevole impegno sia per la particolare situazione di massima urgenza con la quale sono state effettuate tutte le operazioni che per la complessita' e la delicatezza degli interventi; Considerato altresi' che le operazioni relative alla individuazione ed organizzazione delle aree di stoccaggio e quelle relative al trasferimento dei containers e dei fusti in dette aree si sono svolte in sincrono con le operazioni effettuate nell'area portuale di Livorno, come previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 1561/FPC sopra citata; Preso atto che le operazioni di stoccaggio nei siti individuati ed organizzati nella regione Emilia-Romagna si sono concluse con l'ultima spedizione avvenuta in data 12 aprile 1989, come da relazione n. 4 del commissario straordinario ad acta per le attivita' nell'area portuale di Livorno; Ritenuta la opportunita' di compensare il commissario straordinario ad acta adeguatamente alle prestazioni, in relazione ai gravosi personali impegni che la citata nomina ha comportato; Ritenuto altresi' di dover riconoscere l'indennita' di missione prevista dalla normativa vigente, per i servizi svolti fuori sede; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al commissario straordinario ad acta, nominato con ordinanza n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, per gli interventi finalizzati alla effettuazione delle operazioni di cui in premessa, viene attribuito un compenso fortettario mensile di L. 3.000.000 con decorrenza dal 16 settembre 1988 fino al 15 aprile 1989.