AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... ))
                               Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
   E DI VERSAMENTO DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, le
aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1  dell'articolo
11  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  (a),  sono
sostituite dalle seguenti:
    a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;
    b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;
    c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;
    d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;
    e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;
    f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;
    g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.
1-bis. (( Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti        ))
(( della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del      ))
(( testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto    ))
(( del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917        ))
(( (a), sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e    ))
(( da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989.          ))
 
            (a)  Gli  articoli 11 e 120 del testo unico delle imposte
          sui redditi sono riportati in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Gli  articoli 11 e 120 del testo unico delle imposte sui
          redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come  modificati
          dal decreto qui pubblicato, sono cosi' formulati:
             "Art.  11  (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
          lorda e' determinata applicando al reddito complessivo,  al
          netto degli oneri, deducibili indicati nell'articolo 10, le
          seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
((a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;                       ))
(( b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;             ))
(( c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;            ))
(( d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;            ))
(( e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;           ))
(( f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;          ))
(( g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.                     ))
             2.  L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,  fino  alla  concorrenza  del  suo   ammontare,   le
          detrazioni previste negli articoli 12 e 13.
             3.  Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
          di  imposta  spettanti  al  contribuente  a   norma   degli
          articcoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e'
          superiore a quello dell'imposta netta  il  contribuente  ha
          diritto,   a   sua  scelta,  di  computare  l'eccedenza  in
          diminuzione dell'imposta relativa  al  periodo  di  imposta
          successivo   o   di   chiedere   il  rimborso  in  sede  di
          dichiarazione dei redditi".
             "Art.  120  (Deduzioni).  - 1. Dal reddito agrario e dal
          reddito di impresa delle  persone  fisiche  si  deduce  una
          quota  pari  al  50  per  cento  del rispettivo ammontare e
          comunque non inferiore a 7 ne' superiore a  14  milioni  di
          lire ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente
          presti  la  sua  opera  nell'impresa  e  tale   prestazione
          costituisca la sua occupazione prevalente.
             2.  Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo,
          per le imprese che esercitano  attivita'  di  commercio  al
          minuto,     attivita'     alberghiera,     attivita'     di
          somministrazione di alimenti e bevande in pubblici  servizi
          o  in  mense  aziendali  o  attivita'  di intermediazione o
          rappresentanza commerciale e per le imprese che  esercitano
          la   pesca   marittima   o  in  acque  interne,  si  deduce
          un'ulteriore quota pari al 30  per  cento  del  reddito  al
          netto  della  deduzione di cui al comma 1, a condizione che
          l'opera prestata in tali imprese costituisca  l'occupazione
          prevalente  del  contribuente. L'ulteriore deduzione spetta
          in misura non inferiore a  2  milioni  ne'  superiore  a  4
          milioni  di  lire ragguagliate ad un anno; tali misure sono
          elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4  ed  8  milioni  di
          lire  per le imprese artigiane che per la maggior parte del
          periodo di imposta  hanno  impiegato,  rispettivamente,  un
          apprendista o piu' apprendisti.
             3.  Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di
          impresa  derivanti  dall'esercizio  di  un'unica   impresa,
          l'ammontare  della  deduzione,  ferme  restando  le  misure
          minima e massima,  e'  calcolato  sul  cumulo  dei  redditi
          stessi ed e' imputato proporzionalmente a ciascuno di essi.
             4.  La  deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata
          con riferimento alla quota di reddito spettante a  ciascuno
          dei  soci  che  prestano la propria opera nell'impresa come
          occupazione  prevalente,   spetta   anche   alle   societa'
          semplici,  in  nome  collettivo  e  in accomandita semplice
          residenti nel territorio dello Stato.
             5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a
          3, si applica a condizione che l'imprenditore o la societa'
          attesti,  nella  dichiarazione  dei  redditi  o in apposito
          allegato, l'esistenza  dei  reguisiti  indicati  nei  commi
          stessi.
             6.  Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i
          redditi  di  impresa   dei   titolari   di   autorizzazioni
          all'autotrasporto  soci  di organismi cooperativi esercenti
          l'attivita'  di  autotrasporto  di  merci  ai  quali   sono
          applicate  le  forme e le modalita' previdenziali di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,  n.
          602".