AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... )) Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DI VERSAMENTO DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI. Art. 1. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), sono sostituite dalle seguenti: a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento; b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento; c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento; d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento; e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento; f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento; g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento. 1-bis. (( Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti )) (( della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del )) (( testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto )) (( del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )) (( (a), sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e )) (( da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989. ))
(a) Gli articoli 11 e 120 del testo unico delle imposte sui redditi sono riportati in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: Gli articoli 11 e 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificati dal decreto qui pubblicato, sono cosi' formulati: "Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri, deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: ((a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento; )) (( b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento; )) (( c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento; )) (( d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento; )) (( e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento; )) (( f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento; )) (( g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento. )) 2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 e 13. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articcoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi". "Art. 120 (Deduzioni). - 1. Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone fisiche si deduce una quota pari al 50 per cento del rispettivo ammontare e comunque non inferiore a 7 ne' superiore a 14 milioni di lire ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. 2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attivita' di commercio al minuto, attivita' alberghiera, attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici servizi o in mense aziendali o attivita' di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni ne' superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad un anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o piu' apprendisti. 3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa derivanti dall'esercizio di un'unica impresa, l'ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima e massima, e' calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed e' imputato proporzionalmente a ciascuno di essi. 4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato. 5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione che l'imprenditore o la societa' attesti, nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei reguisiti indicati nei commi stessi. 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci di organismi cooperativi esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme e le modalita' previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602".