IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 20 agosto 1987, e le successive integrazioni, in data 21 novembre 1988 e 28 febbraio 1989 della rappresentanza generale per l'Italia della Cardif-Societe' Vie, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tariffe di opzione e delle condizioni speciali di polizza; Vista la lettera in data 8 marzo 1989, n. 920775 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, tariffe di opzione e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Cardif-Societe' Vie, con sede in Milano: 1) tariffe numeri 502, 532 e 542 - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al punto 1); 3) tariffe numeri 501, 531 e 541 - assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al punto 3); 5) tariffe numeri 702, 732 e 742 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al punto 5); 7) tariffa n. 549 - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo; 8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 7); 9) tariffa n. 841 - assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tasso tecnico 4%); 10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 9); 11) tariffa n. 843 - assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%); 12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 11); 13) tariffa n. 843 - assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%); 14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di cui al punto 13); 15) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 16) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 17) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 18) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste, rivalutabile, parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 19) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 20) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 21) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 22) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 23) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile; 24) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000; 26) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicati ai punti A e B; 27) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 26), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato; 28) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 26), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.