IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la  domanda  in  data  20  agosto  1987,  e  le  successive
integrazioni, in data 21 novembre  1988  e  28  febbraio  1989  della
rappresentanza  generale  per l'Italia della Cardif-Societe' Vie, con
sede in Milano, intese  ad  ottenere  l'approvazione  di  tariffe  di
assicurazione  sulla  vita,  di tariffe di opzione e delle condizioni
speciali di polizza;
  Vista  la  lettera  in  data  8  marzo 1989, n. 920775 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, tariffe di opzione e le
condizioni  speciali  di  polizza,  presentate  dalla  rappresentanza
generale per l'Italia della Cardif-Societe' Vie, con sede in  Milano:
   1)  tariffe  numeri  502,  532  e  542 - assicurazione di capitale
differito a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffe a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle  tariffe
di cui al punto 1);
   3)  tariffe  numeri  501,  531  e  541 - assicurazione di capitale
differito a premio unico, con controassicurazione  (tariffe  a  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle  tariffe
di cui al punto 3);
   5)  tariffe  numeri  702,  732  e  742  - assicurazione di rendita
vitalizia  differita,  per  testa  di  sesso  maschile  o  di   sesso
femminile,  a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffe
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle  tariffe
di cui al punto 5);
   7)  tariffa  n.  549  -  assicurazione  di  capitale differito con
controassicurazione a premio annuo;
   8)  condizioni  speciali  di polizza della tariffa di cui al punto
7);
   9)  tariffa n. 841 - assicurazione di rendita vitalizia immediata,
per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tasso tecnico 4%);
   10)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di cui al punto 9);
   11) tariffa n. 843 - assicurazione di rendita immediata, per testa
di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per  i
primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);
   12)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di cui al punto 11);
   13) tariffa n. 843 - assicurazione di rendita immediata, per testa
di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per  i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);
   14)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di assicurazione di cui al punto 13);
   15)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  del  pagamento  dei premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,   in   una   rendita   vitalizia
annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   16)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale garantito,  alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,  in  una  rendita   rivalutabile
annualmente  e  pagabile  in  modo  certo  per  i primi cinque anni e
successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   17)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale garantito,  alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,  in  una  rendita   rivalutabile
annualmente  e  pagabile  in  modo  certo  per  i  primi dieci anni e
successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   18)  tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento  dei
premi  nell'assicurazione  a vita intera, in una rendita vitalizia su
due teste, rivalutabile, parzialmente o totalmente reversibile  sulla
testa  sopravvivente,  testa  primaria  di  sesso  maschile  e  testa
reversionaria di sesso femminile (tariffa a  tasso  tecnico  0%,  3%,
4%);
   19)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   20)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   21)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita annua vitalizia rivalutabile,
totalmente o parzialmente  reversibile  a  favore  del  sopravvivente
designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   22)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita  al
termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   23) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della
rendita corrisposta al termine  del  differimento  da  semestrale  ad
annuale o trimestrale o mensile;
   24)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   25)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico,
allorquando il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
5.000.000;
   26)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione  in  forma
collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicati ai punti A e B;
   27)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 26), indicative delle aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al  variare
dell'importo del premio complessivo pagato;
   28)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 26), regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali.