IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528; Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale; Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il proprio decreto 26 aprile 1985, con il quale e' stato approvato il testo della IX edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il proprio decreto 6 aprile 1987, con il quale e' stato approvato il primo aggiornamento alla IX edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il proprio decreto 29 gennaio 1988 con il quale e' stato approvato il I supplemento (1988) alla IX edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la Farmacopea Europea, II edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del Comitato di sanita' pubblica del Consiglio d'Europa (Accordo parziale), adottate a seguito delle decisioni prese dalla Commissione europea di Farmacopea in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione europea predetta; Ritenuto necessario recepire tali decisioni nel testo della Farmacopea Ufficiale, nonche' apportare altre variazioni e modifiche ai testi del I volume, del II volume e del I supplemento (1988) della predetta IX edizione della Farmacopea Ufficiale; Ritenuto necessario apportare delle modifiche alla tabella N. 5 allegata alla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana comprendente l'elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali; Considerata, altresi', l'opportunita' di integrare e apportare modifiche alle tabelle N. 7 e N. 8, anch'esse allegate alla Farmacopea Ufficiale; Sentita la Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale, prevista dalla citata legge 9 novembre 1961, n. 1242; Decreta: 1. Sono approvati i testi delle monografie e dei capitoli contenuti nell'allegato I al presente decreto, che sostituiscono i corrispondenti testi pubblicati nei volumi I, II e I supplemento della IX edizione della Farmacopea Ufficiale. Sono approvati, altresi', i testi delle monografie e dei capitoli contenuti nell'allegato III, che sono aggiunti ai volumi I e II della IX edizione della Farmacopea Ufficiale. 2. Ai volumi I, II e I supplemento della IX edizione della Farmacopea Ufficiale sono apportate le modifiche riportate nell'allegato II al presente decreto, al fine di adeguare il testo dei predetti volumi alla Farmacopea Europea. 3. Agli stessi volumi sono apportate le ulteriori modifiche e correzioni riportate nell'allegato IV. 4. La tabella N. 5 riportata nel I volume, modificata dal I supplemento della IX edizione della Farmacopea Ufficiale, e' sostituita dalla corrispondente tabella riportata nell'allegato V. 5. Alle tabelle N. 7 e N. 8, riportate nel I volume e modificate dal I supplemento della IX edizione della Farmacopea Ufficiale, sono apportate le modifiche e correzioni riportate nell'allegato V. 6. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 maggio 1989 Il Ministro: DONAT CATTIN