IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Visto  il  decreto-legge  14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45;
  Visto l'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 14 dicembre 1988,
n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio  1989,
n.  45,  che  affida  al  Ministro  dell'ambiente,  di  intesa con il
Ministro della sanita', il compito di  individuare  le  frazioni  dei
rifiuti  ospedalieri  da  qualificare  come  assimilabili  ai rifiuti
solidi  urbani  nonche'  le   eventuali   ulteriori   categorie   che
abbisognano di particolari sistemi di smaltimento;
  Rilevata al necessita' di rendere uniformi i sistemi di smaltimento
per corrispondenti  categorie  di  rifiuti,  provenienti  da  diverse
tipologie di strutture sanitarie;
  Viste  le  risultanze  delle  attivita'  della apposita commissione
istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro della
sanita' in data 21 marzo 1989;
  Viste le risultanze delle audizioni effettuate con i rappresentanti
della Federazione nazionale  degli  ordini  dei  medici,  dell'Ordine
nazionale  dei  biologi  e  dell'ordine  provinciale  dei veterinari,
nonche'  con  l'Associazione  italiana  patologi  clinici  e  con   i
direttori sanitari di alcune strutture ospedaliere;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie elencati
nell'allegato 1 al presente decreto, purche' non  tossici  e  nocivi,
sono  assoggettati alle norme previste per lo smaltimento dei rifiuti
urbani ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n.  915,  e successive disposizioni modificative ed
applicative.
  2.  Su  ogni  contenitore dei rifiuti di cui sopra sara' saldamente
apposta in modo chiaramente visibile e indelebile l'indicazione della
struttura  sanitaria di provenienza e la dicitura "rifiuti di origine
sanitaria assimilabili agli  urbani".  Sui  contenitori  dei  rifiuti
sterilizzati   e'   anche   indicato   il   numero   progressivo   di
identificazione di cui al comma 3.
  3.  Ogni  trattamento  di sterilizzazione dovra' essere certificato
dal direttore o responsabile sanitario della struttura interessata  e
riportato  su  apposito  registro  con  fogli numerati e vidimati dal
quale risulti, unitamente al numero di identificazione, la  quantita'
e tipologia dei rifiuti sterilizzati nonche' la data del trattamento.
  4.  L'efficacia  della  sterilizzazione  dovra'  essere  verificata
almeno trimestralmente, attraverso esami di laboratorio, dalla stessa
struttura  sanitaria  o  da  un  laboratorio  dei  servizi  e presidi
multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,
e,  ove  questi  ultimi  non  siano  ancora istituiti, dei laboratori
provinciali di igiene e profilassi. I risultati dei  controlli  e  la
documentazione   relativa   alla   registrazione   dei  parametri  di
funzionamento dell'impianto e/o della  taratura  degli  strumenti  di
controllo dovranno essere conservati unitamente ai registri di cui al
comma 3 ed esibiti su richiesta delle competenti autorita'.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -   Il   D.P.R.  n.  915/1982  reca:  "Attuazione  delle
          direttive (CEE) n.  75/442 relativa ai rifiuti,  n.  76/403
          relativa  allo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
          policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e nocivi".
             -  Il  D.L.  n.  527/1988 reca: "Disposizioni urgenti in
          materia di emergenze connesse allo smaltimento dei  rifiuti
          industriali".
             -  Il  testo  del comma 2-quater dell'art. 1 del D.L. n.
          527/1988 e' il seguente:
             "2-quater.  Il  Ministro  dell'ambiente, d'intesa con il
          Ministro della sanita', individua le frazioni  dei  rifiuti
          ospedalieri  da  qualificare  come  assimilabili ai rifiuti
          solidi urbani nonche' le eventuali ulteriori categorie  che
          abbisognano di particolari sistemi di smaltimento".
          Note all'art. 1:
             -  Per  l'argomento  del  D.P.R. n. 915/1982, si veda la
          precedente nota alle premesse.
             -  L'art.  22  della  legge n. 833/1978 (Istituzione del
          servizio sanitario nazionale) e' il seguente:
             "Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione).
          - La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed  alla
          consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita'
          dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a
          domicilio:
               a)  individua  le  unita' sanitarie locali in cui sono
          istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo  e
          la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli
          infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
               b)   definisce   le   caratteristiche   funzionali   e
          interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
               c)  prevede le forme di coordinamento degli stessi con
          i servizi di igiene ambientale e di igiene e  medicina  del
          lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale.
             I  presidi  e  i  servizi  multizonali  di  cui al comma
          precedente sono gestiti dall'unita'  sanitaria  locale  nel
          cui  territorio  sono  ubicati, secondo le modalita' di cui
          all'art. 18".