IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45; Visto l'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, che affida al Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro della sanita', il compito di individuare le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonche' le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento; Rilevata al necessita' di rendere uniformi i sistemi di smaltimento per corrispondenti categorie di rifiuti, provenienti da diverse tipologie di strutture sanitarie; Viste le risultanze delle attivita' della apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita' in data 21 marzo 1989; Viste le risultanze delle audizioni effettuate con i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici, dell'Ordine nazionale dei biologi e dell'ordine provinciale dei veterinari, nonche' con l'Associazione italiana patologi clinici e con i direttori sanitari di alcune strutture ospedaliere; Decreta: Art. 1. 1. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie elencati nell'allegato 1 al presente decreto, purche' non tossici e nocivi, sono assoggettati alle norme previste per lo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive disposizioni modificative ed applicative. 2. Su ogni contenitore dei rifiuti di cui sopra sara' saldamente apposta in modo chiaramente visibile e indelebile l'indicazione della struttura sanitaria di provenienza e la dicitura "rifiuti di origine sanitaria assimilabili agli urbani". Sui contenitori dei rifiuti sterilizzati e' anche indicato il numero progressivo di identificazione di cui al comma 3. 3. Ogni trattamento di sterilizzazione dovra' essere certificato dal direttore o responsabile sanitario della struttura interessata e riportato su apposito registro con fogli numerati e vidimati dal quale risulti, unitamente al numero di identificazione, la quantita' e tipologia dei rifiuti sterilizzati nonche' la data del trattamento. 4. L'efficacia della sterilizzazione dovra' essere verificata almeno trimestralmente, attraverso esami di laboratorio, dalla stessa struttura sanitaria o da un laboratorio dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi. I risultati dei controlli e la documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto e/o della taratura degli strumenti di controllo dovranno essere conservati unitamente ai registri di cui al comma 3 ed esibiti su richiesta delle competenti autorita'.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 915/1982 reca: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". - Il D.L. n. 527/1988 reca: "Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali". - Il testo del comma 2-quater dell'art. 1 del D.L. n. 527/1988 e' il seguente: "2-quater. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanita', individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonche' le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento". Note all'art. 1: - Per l'argomento del D.P.R. n. 915/1982, si veda la precedente nota alle premesse. - L'art. 22 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione). - La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita' dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio: a) individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali; c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale. I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui all'art. 18".