IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Viste  le  note  del  presidente della corte di appello di Roma, in
data 23 febbraio e 3 aprile 1989, dalle quali risulta che gli  uffici
degli  ufficiali  ed  aiutanti ufficiali giudiziari presso gli uffici
specificati nel dispositivo del presente decreto non  sono  stati  in
grado di funzionare nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati,
a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437, concernente la proroga dei termini di decadenza  in  conseguenza
del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;
                               Decreta:
  In   conseguenza  del  mancato  funzionamento  degli  uffici  degli
ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari presso gli uffici  qui  di
seguito  specificati,  nei  giorni  a  fianco  di  ciascuno  di  essi
indicati, i termini di decadenza per il  compimento  di  atti  presso
tali  uffici  o  a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni
medesimi o nei cinque giorni successivi, sono prorogati  di  quindici
giorni  a  decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
   ufficio  unico presso il tribunale di Civitavecchia: giorni 20, 28
e 29 dicembre 1988;
   ufficio unico presso il tribunale di Frosinone: giorni 20, 28 e 29
dicembre 1988;
   ufficio  unico  presso  il  tribunale  di  Latina  ed  uffici  del
circondario: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;
   ufficio  unico  presso  il  tribunale  di  Viterbo  ed  uffici del
circondario: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;
   pretura di Bracciano: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;
   pretura di Palestrina: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;
   pretura di Palombara Sabina: giorno 20 dicembre 1988;
   pretura di Tivoli: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;
   pretura di Albano Laziale: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988.
    Roma, addi' 1  giugno 1989
                                                Il Ministro: VASSALLI