IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  20  dicembre  1951,  n.  1564, sulla previdenza e
l'assistenza dei giornalisti;
  Visto  l'art. 2 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI) approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive
modificazioni;
  Visto  l'art. 12, terzo comma, lettera b), dello statuto dell'INPGI
sopra citato, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione
dell'Istituto  deliberare  sullo statuto, sui regolamenti inerenti le
forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto  medesimo,
ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;
  Visto  l'art.  4  della  legge  29  dicembre 1988, n. 544, il quale
dispone  che  le  pensioni  a  carico  delle  forme   di   previdenza
sostitutive  del  regime  generale  dei lavoratori dipendenti saranno
rivalutate con provvedimenti che tengano conto dei  criteri  previsti
in  materia dalle specifiche normative delle singole gestioni e che i
relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni stesse  e  delle
categorie interessate;
  Vista   la   deliberazione   n.   62   adottata  dal  consiglio  di
amministrazione dell'INPGI in data 19 maggio 1989 con  la  quale,  in
relazione  al  disposto  dell'art.  4 della suddetta legge n. 544 del
1988, si adeguano, a decorrere dal 1  gennaio 1989, i trattamenti  di
pensione liquidati dall'Istituto antecedentemente al 1  gennaio 1988,
e si prevedono inoltre disposizioni transitorie per il raccordo delle
normative   relative  al  calcolo  di  liquidazione  dei  trattamenti
pensionistici soprarichiamati;
  Considerato  che  gli  oneri  conseguenti  alla  riliquidazione dei
trattamenti pensionistici dell'Istituto deliberata  nel  senso  sopra
indicato,  non  alterano  le  condizioni di equilibrio della gestione
invalidita', vecchiaia  e  superstiti  dell'Istituto  medesimo,  come
stabilito  dall'art.  5,  ultimo  comma,  del decreto ministeriale 1
gennaio 1953, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra richiamato;
                               Decreta:
  E'  approvata  la  deliberazione  n.  62  adottata dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani "G. Amendola" in data 19 maggio 1989.
  La predetta deliberazione costituisce parte integrante del presente
decreto  che  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 maggio 1989
                                           Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                   FORMICA
     Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
       DE MITA