IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 e' stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltua e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalita' della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalita' ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno; Visto il terzo comma dell'art. 3 della legge 1 agosto 1988, n. 340, con cui e' stato aumentato l'importo del diritto annuo per gli anni 1988, 1989 e 1990; Vista la nota n. 7691/88 del 2 maggio 1989 con la quale la camera di commercio di Caltanissetta chiede un rinvio delle operazioni di esazione del diritto annuale per l'anno 1989 in relazione alla impossibilita' di rispettare i termini previsti dal decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, non potendo ancora usufruire di un sistema meccanizzato; Tenuto conto che la ritardata emissione dei bollettini di conto corrente postale da parte della camera di commercio di Caltanissetta comporta necessariamente l'impossibilita' del rispetto del termine di pagamento per i soggetti obbligati; Ritenuto, pertanto, di dover necessariamente derogare dai suddetti termini; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l' esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1989, rispettivamente al 31 agosto 1989 ed al 30 settembre 1989. 2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 settembre 1989 sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 maggio 1989 Il Ministro: BATTAGLIA -------------------------------------------------------
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge qui modificate o alle quali e' operato il rinvio, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale), cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 51/1982, e' il seguente: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, societa' di persone, societa' cooperative, consorzi: lire 20.000; societa' con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: lire 40.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: lire 50.000, con un aumento di lire 10.000 per ogni 10 miliardi in piu', o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali, industriali o altre attivita' economiche in province diverse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini (comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)). Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si fara' luogo alla riscossione, mediante emissione in apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) convertito nella legge n. 435/1987, e' il seguente: "3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle societa' di persone, delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 e' abrogato". - Il D.M. n. 407/1987 reca: "Criteri e modalita' per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni". - Il testo del terzo comma dell'art. 3 della legge 1 agosto 1988, n. 340 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio) e' il seguente: "3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, e' determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo". Nota all'art. 1: Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. n. 407/1987 e' il seguente: "I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo di bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unita' locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte".