IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 786,
convertito nella legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  con  il  quale  a
decorrere  dall'anno  1982  e'  stato  istituito un diritto annuale a
favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltua
e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;
  Visto  il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i
criteri  e  le  modalita'  della  riscossione  di  detto diritto sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui
sono  stati  stabiliti  detti  criteri  e  dette  modalita'   ed   in
particolare  l'art.  2  dello  stesso  con  cui sono stati fissati il
termine per l'emissione del bollettino di conto corrente  postale  ed
il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti
obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30  giugno  di  ciascun
anno;
  Visto  il  terzo  comma  dell'art. 3 della legge 1  agosto 1988, n.
340, con cui e' stato aumentato l'importo del diritto annuo  per  gli
anni 1988, 1989 e 1990;
  Vista  la  nota n. 7691/88 del 2 maggio 1989 con la quale la camera
di commercio di Caltanissetta chiede un rinvio  delle  operazioni  di
esazione  del  diritto  annuale  per  l'anno  1989  in relazione alla
impossibilita'  di  rispettare  i  termini   previsti   dal   decreto
ministeriale  17 settembre 1987, n. 407, non potendo ancora usufruire
di un sistema meccanizzato;
  Tenuto  conto  che  la  ritardata emissione dei bollettini di conto
corrente postale da parte della camera di commercio di  Caltanissetta
comporta necessariamente l'impossibilita' del rispetto del termine di
pagamento per i soggetti obbligati;
  Ritenuto,  pertanto, di dover necessariamente derogare dai suddetti
termini;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al  pagamento  del
diritto  annuale  a  favore  della  stessa, i termini di cui al primo
comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407,
entro  cui  deve  provvedersi  all'emissione  dei bollettini di conto
corrente  postale  ed  al  pagamento   del   diritto   annuale   sono
posticipati,  per  l'  esazione  del  diritto  annuale  relativamente
all'anno 1989, rispettivamente al 31 agosto 1989 ed al  30  settembre
1989.
  2.  I  soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto
detto bollettino entro il 20 settembre 1989 sono tenuti ad acquisirne
copia presso la predetta camera di commercio.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 maggio 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA
      -------------------------------------------------------
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  qui  modificate  o  alle  quali e'
          operato il rinvio, delle quali restano invariati il  valore
          e l'efficacia.
          Note alle premesse:
             -   Il   testo   dell'art.   34  del  D.L.  n.  786/1981
          (Disposizioni in materia di  finanza  locale),  cosi'  come
          modificato  dalla  legge  di  conversione n. 51/1982, e' il
          seguente:
             "Art.  34.  -  A  decorrere dall'anno 1982 ed al fine di
          accrescere  gli  interventi  promozionali  a  favore  delle
          piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto  annuale
          a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica
          iscritte agli albi e  ai  registri  tenuti  dalle  predette
          camere,    determinato   nelle   seguenti   misure:   ditte
          individuali, societa'  di  persone,  societa'  cooperative,
          consorzi:   lire  20.000;  societa'  con  capitale  sociale
          deliberato fino a 200 milioni: lire  30.000;  societa'  con
          capitale  sociale  deliberato  da  oltre  200  milioni a un
          miliardo:  lire  40.000;  societa'  con  capitale   sociale
          deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: lire 50.000,
          con un aumento di lire 10.000 per ogni 10 miliardi in piu',
          o frazione di 10 miliardi.
             Nel  caso  che la ditta abbia piu' esercizi commerciali,
          industriali  o  altre  attivita'  economiche  in   province
          diverse  da quella della sede principale, e' inoltre dovuto
          per ogni provincia, nella quale abbia almeno un  esercizio,
          un  diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la
          ditta medesima.
             Le   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo
          di   appositi  bollettini  di  conto  corrente  postale;  i
          versamenti dovranno essere effettuati entro  trenta  giorni
          dal   termine   indicato  nei  bollettini  (comma  abrogato
          dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v.  appresso)).
             Per   l'importo   non   pagato  nei  tempi  e  nei  modi
          prescritti,  si  fara'  luogo  alla  riscossione,  mediante
          emissione in apposito ruolo, nelle forme previste dall'art.
          3 del testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  15  maggio  1963, n. 858, applicando una
          sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni
          mese  di  ritardo  o  frazione di mese superiore a quindici
          giorni".
             -  Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987
          (Misure urgenti per la corresponsione a  regioni  ed  altri
          enti  di  somme  in sostituzione di tributi soppressi e del
          gettito ILOR,  nonche'  per  l'assegnazione  di  contributi
          straordinari  alle  camere  di  commercio) convertito nella
          legge n. 435/1987, e' il seguente:
             "3.  Per  l'anno  1987, il diritto annuale istituito con
          decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  786,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1982, n. 51, da
          ultimo modificato dall'art. 5, comma  19,  della  legge  28
          febbraio  1986,  n.  41,  e'  aumentato,  fermi  restando i
          criteri   di   arrotondamento,   nelle   seguenti    misure
          commisurate rispetto all'anno precedente:
               a)  15  per  cento  a  carico delle ditte individuali,
          delle societa' di persone, delle societa' cooperative e dei
          consorzi;
               b) 20 per cento per le societa' di capitali. I criteri
          e le modalita' della riscossione, da effettuarsi a mezzo di
          appositi   bollettini   di  conto  corrente  postale,  sono
          stabiliti con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34
          del citato decreto-legge n. 786 del 1981 e' abrogato".
             -  Il D.M. n. 407/1987 reca: "Criteri e modalita' per la
          riscossione da parte delle camere di commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  del  diritto  annuale  di  cui
          all'art. 34 del decreto-legge 22  dicembre  1981,  n.  786,
          convertito   nella   legge  26  febbraio  1982,  n.  51,  e
          successive modificazioni".
             -  Il  testo  del terzo comma dell'art. 3 della legge 1
          agosto 1988, n. 340 (Somme da corrispondere alle regioni  e
          ad  altri  enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche'
          per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR.  Contributi
          straordinari alle camere di commercio) e' il seguente:
             "3.  Il  diritto annuale, istituito con decreto-legge 22
          dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  febbraio  1982,  n.  51,  da  ultimo  modificato
          dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987,  n.
          357,  convertito  in  legge dalla legge 26 ottobre 1987, n.
          435,  e'  determinato,  fermi   restando   i   criteri   di
          arrotondamento,  per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990,
          in misura pari a quella fissata per l'anno 1987,  aumentata
          progressivamente del 4 per cento annuo".
          Nota all'art. 1:
             Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. n. 407/1987 e'
          il seguente:
             "I  soggetti  obbligati  debbono provvedere al pagamento
          entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo di bollettini di
          conto  corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di
          commercio territorialmente competente ed  inviati,  a  cura
          della  stessa,  a  ciascuna sede e unita' locale sulla base
          delle risultanze del registro delle ditte".