IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto di monopolio di Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo  1985, n. 76, sul sistema di imposizione
fiscale dei tabacchi lavorati;
  Visto  il  decreto-legge  28 novembre 1988, n. 512, che all'art. 1,
comma  1,  ha  elevato  al  19  per cento l'aliquota dell'imposta sul
valore  aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento e al comma 3
ha  modificato la misura delle aliquote di base stabilite dall'art. 5
della legge 7 marzo 1985, n. 76;
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1988 che fissa le
  ripartizioni  dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico  dei  tabacchi
  lavorati;
Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite
nell'intero  territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei
monopoli  di  Stato,  per  le  sigarette  la  classe  di  prezzo piu'
richiesta  nel  corso  del  1988  e'  stata quella di Lit. 87.500 per
chilogrammo  convenzionale  e che, pertanto, su tale classe di prezzo
di  sigarette  si  applica  l'aliquota  di  base del 56,28 per cento,
prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
512;
  Considerato  che  per  le  altre  sigarette l'imposta di consumo si
applica  in  base  ai  due  elementi, fisso e proporzionale, previsti
dall'art.  6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e'
pari  al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo
sulle  sigarette  della  classe  di prezzo piu' richiesta (importo di
base)  e  dell'ammontare  dell'imposta  sul valore aggiunto percepito
sulle  medesime  sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base,  diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
  Considerata  altresi'  l'opportunita'  di  fissare  una  piu' ampia
classificazione  dei prezzi di vendita dei tabacchi da fumo stabilita
dalla tabella allegato D al decreto ministeriale 2 agosto 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  7  marzo  1985, n. 76, nelle
allegate  tabelle  A e D, che sostituiscono le corrispondenti tabelle
allegati  A e D al decreto ministeriale 2 agosto 1988, sono fissate a
decorrere dal 1 gennaio 1989 le ripartizioni dei prezzi di vendita al
pubblico rispettivamente, delle sigarette e dei tabacchi da fumo, per
chilogrammo convenzionale.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 28 aprile 1989
                                                 Il Ministro: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1989
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 83