IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati; Visto il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512, che all'art. 1, comma 1, ha elevato al 19 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento e al comma 3 ha modificato la misura delle aliquote di base stabilite dall'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1988 che fissa le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo piu' richiesta nel corso del 1988 e' stata quella di Lit. 87.500 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 56,28 per cento, prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512; Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; Considerata altresi' l'opportunita' di fissare una piu' ampia classificazione dei prezzi di vendita dei tabacchi da fumo stabilita dalla tabella allegato D al decreto ministeriale 2 agosto 1988; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nelle allegate tabelle A e D, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegati A e D al decreto ministeriale 2 agosto 1988, sono fissate a decorrere dal 1 gennaio 1989 le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico rispettivamente, delle sigarette e dei tabacchi da fumo, per chilogrammo convenzionale. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 aprile 1989 Il Ministro: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1989 Registro n. 27 Finanze, foglio n. 83