IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  Vista  la  legge  14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'A.I.M.A.;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  822/87 del 16 marzo 1987, relativo
all'organizzazione comune  del  mercato  vitivinicolo,  e  successive
modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 39;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2179/83  del  25  luglio  1983,  e
successive modificazioni, che stabilisce le regole generali  relative
alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
  Visto il regolamento CEE n. 441/88 del 17 febbraio 1988, recante le
modalita' di applicazione della  distillazione  obbligatoria  di  cui
all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87;
  Visti  i  regolamenti  CEE n. 85/89 del 16 gennaio 1989 e n. 499/89
del 27 febbraio 1989, che stabiliscono le modalita'  di  applicazione
della predetta distillazione per la campagna viticola 1988-89;
  Viste  le  circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
n. 3 del 30 gennaio 1989 e n. 7 del 17 marzo 1989;
  Ritenuta  la  necessita'  di stabilire le condizioni e modalita' di
acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio  dei  prodotti  della
distillazione  consegnati  in  applicazione delle citate disposizioni
comunitarie;
  Nell'adunanza del 27 aprile 1989;
                             Ha deliberato:
                                Art. 1
  I  distillatori  riconosciuti  ai sensi del decreto ministeriale 1
marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma  dell'art.
39   del   regolamento   CEE   n.  822/87,  l'alcole  ricavato  dalla
distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE  n.  85/89
del  16  gennaio  1989  e  n.  499/89  del  27  febbraio 1989, devono
presentare offerta di vendita all'A.I.M.A.  secondo  le  modalita'  e
alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.