IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 giugno 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 775/FPC/ZA del 15 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 1986, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 320 milioni per l'anno 1986, per l'esecuzione di opere e regolazioni necessarie all'incremento di portata di 1 mc/sec dell'acquedotto del Sinni; Vista la propria ordinanza n. 986/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1987 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui all'ordinanza n. 775/FPC/ZA, citata; Vista la propria ordinanza n. 1478/FPC del 7 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1988, con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1988, per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui alle ordinanze n. 775/FPC/ZA e n. 986/FPC/ZA, citate; Vista la richiesta dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia trasmessa con nota n. 1662/2 del 28 marzo 1989 con la quale si rinnovava per l'anno 1989 la medesima richiesta di lire 600 milioni non essendo ancora state realizzate le opere integrative e di completamento dell'adduttore; Ravvisata la necessita' di aderire alla richiesta e di assumere a carico del Fondo per la protezione civile l'onere relativo agli interventi di emergenza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione delle opere necessarie ad incrementare la portata di progetto dell'acquedotto del Sinni da 8 a 9 mc/sec, destinando il supero di portata di 1 mc/sec all'Ente autonomo acquedotto pugliese, con derivazione in localita' Parco Marchese.