IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  proprio  decreto 7 giugno 1988, n. 247, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1988;
  Riconosciuta   l'opportunita'  di  prorogare  i  termini  stabiliti
all'art. 2 per consentire le operazioni di registrazione e  targatura
delle  macchine operatrici gia' in circolazione prima dell'emanazione
del predetto decreto;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  secondo comma dell'art. 1 del decreto 7 giugno 1988, n. 247, e'
cosi' modificato:
  "Le  macchine  operatrici  gia'  in  circolazione  alla data del 1›
luglio 1988, ai fini del rilascio della targa contenente  i  dati  di
registrazione, debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale
della motorizzazione  civile  nella  cui  circoscrizione  risiede  il
proprietario della macchina secondo il seguente calendario:
   entro  il  30  giugno  1989  quelle immesse in circolazione dal 1›
luglio 1987;
   entro  il  31  dicembre 1989 quelle immesse in circolazione dal 1›
gennaio 1986;
   entro  il  30  giugno  1990  quelle immesse in circolazione dal 1›
gennaio 1984;
   entro   il   31  dicembre  1990  quelle  immesse  in  circolazione
antecedentemente".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 29 dicembre 1988
                                                  Il Ministro: SANTUZ
      -------------------------------------------------------
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione   di  legge  modificata  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'articolo unico:
             Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. n. 247/1988, e' il
          seguente:
             "Art.   1.  -  1.  Le  macchine  operatrici  immesse  in
          circolazione per la prima volta in Italia a partire dal  1›
          luglio  1988  debbono  essere  registrate  presso l'ufficio
          provinciale   della   motorizzazione   civile   nella   cui
          circoscrizione  risiede  il  proprietario  della  macchina;
          detto ufficio  provvede  al  rilascio  del  certificato  di
          circolazione  e  della  relativa targa contenente i dati di
          registrazione.
             2. Le macchine operatrici gia' in circolazione alla data
          del 1› luglio  1988,  ai  fini  del  rilascio  della  targa
          contenente   i   dati   di  registrazione,  debbono  essere
          registrate    presso    l'ufficio     provinciale     della
          motorizzazione  civile  nella cui circoscrizione risiede il
          proprietario della macchina secondo il seguente calendario:
              entro   il   31   dicembre   1988   quelle  immesse  in
          circolazione al 1› luglio 1987;
              entro  il 30 giugno 1989 quelle immesse in circolazione
          dal 1› gennaio 1986;
              entro   il   31   dicembre   1989   quelle  immesse  in
          circolazione dal 1› gennaio 1984;
              entro  il 30 giugno 1990 quelle immesse in circolazione
          antecedentemente.
             3.  Entro i medesimi termini di cui al comma precedente,
          e con riferimento alla data  d'immissione  in  circolazione
          della macchina operatrice trainante, le macchine operatrici
          trainate   debbono   adottare   le    targhe    ripetitrici
          retroriflettenti fabbricate e vendute dallo Stato".