IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il proprio decreto 7 giugno 1988, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1988; Riconosciuta l'opportunita' di prorogare i termini stabiliti all'art. 2 per consentire le operazioni di registrazione e targatura delle macchine operatrici gia' in circolazione prima dell'emanazione del predetto decreto; Decreta: Articolo unico Il secondo comma dell'art. 1 del decreto 7 giugno 1988, n. 247, e' cosi' modificato: "Le macchine operatrici gia' in circolazione alla data del 1 luglio 1988, ai fini del rilascio della targa contenente i dati di registrazione, debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina secondo il seguente calendario: entro il 30 giugno 1989 quelle immesse in circolazione dal 1 luglio 1987; entro il 31 dicembre 1989 quelle immesse in circolazione dal 1 gennaio 1986; entro il 30 giugno 1990 quelle immesse in circolazione dal 1 gennaio 1984; entro il 31 dicembre 1990 quelle immesse in circolazione antecedentemente". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 dicembre 1988 Il Ministro: SANTUZ -------------------------------------------------------
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'articolo unico: Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. n. 247/1988, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Le macchine operatrici immesse in circolazione per la prima volta in Italia a partire dal 1 luglio 1988 debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina; detto ufficio provvede al rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa contenente i dati di registrazione. 2. Le macchine operatrici gia' in circolazione alla data del 1 luglio 1988, ai fini del rilascio della targa contenente i dati di registrazione, debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina secondo il seguente calendario: entro il 31 dicembre 1988 quelle immesse in circolazione al 1 luglio 1987; entro il 30 giugno 1989 quelle immesse in circolazione dal 1 gennaio 1986; entro il 31 dicembre 1989 quelle immesse in circolazione dal 1 gennaio 1984; entro il 30 giugno 1990 quelle immesse in circolazione antecedentemente. 3. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, e con riferimento alla data d'immissione in circolazione della macchina operatrice trainante, le macchine operatrici trainate debbono adottare le targhe ripetitrici retroriflettenti fabbricate e vendute dallo Stato".