Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica Sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Portoscuso (Cagliari), e' prolungata al 31 dicembre 1988. Il presente decreto e' applicabile esclusivamente alle unita' lavorative che maturano il diritto al prepensionamento entro il 31 dicembre 1988 ed ha operativita' individuale fino al giorno del conseguimento del diritto stesso per ciascuna unita' interessata. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto Nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore di due dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, ora Nuova metalmeccanica del Tirso, occupati presso lo stabilimento di Bolotana (Nuoro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 e 30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 marzo 1988 al 18 dicembre 1988. Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore di ventitre operaie dipendenti dalla S.r.l. S.G.3 Confezioni, occupati presso lo stabilimento di Oricola (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 marzo 1989 al 28 febbraio 1990. Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore di tredici operai ed una impiegata dipendenti dalla I.G.C. Giocattoli Max, occupati presso lo stabilimento di Lanciano (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a: 30 ore settimanali per una impiegata; 12 ore settimanali per undici operai dal 12 dicembre 1988 al 28 aprile 1989; 20 ore settimanali per undici operai dal 29 aprile 1989 all'11 giugno 1989; 12 ore settimanali per due operai del reparto stampaggio dal 12 dicembre 1988 al 28 aprile 1989; 20 ore settimanali per due operai del reparto stampaggio dal 29 aprile 1989 all'11 giugno 1989, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989. Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore di quattordici operai ed una impiegata dipendenti dalla S.a.s. I.G.C. Giocattoli Max, occupati presso lo stabilimento di Lanciano (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a: 30 ore settimanali per l'impiegata da 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988; 20 ore settimanali per dodici operai dal 13 giugno 1988 al 31 luglio 1988 e dal 29 agosto 1988 all'11 dicembre 1988; 20 ore settimanali per due operai del reparto stampaggio dal 13 giugno 1988 al 29 luglio 1988 e dal 29 agosto 1988 all'11 dicembre 1988; 8 ore settimanali per quattordici operai dal 1 agosto 1988 al 28 agosto 1988, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988. Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Acciaierie e ferriere pugliesi di Giovinazzo (Bari) in amministrazione straordinaria, e' prolungata al 31 dicembre 1988. Il presente decreto e' applicabile esclusivamente alle unita' lavorative che maturano il diritto al prepensionamento entro il 31 dicembre 1988 ed ha operativita' individuale fino al giorno del conseguimento del diritto stesso per ciascuna unita' interessata. Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 in favore di quattrocentocinque dipendenti dalla S.p.a. Tirsotex, occupati presso lo stabilimento di Macomer (Nuoro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 agosto 1988 al 30 luglio 1989. Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 in favore di quarantadue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.D.P., occupati presso lo stabilimento di San Secondo Parmense (Parma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 15 ore settimanali, con distribuzione dell'orario su turni plurisettimanali di 10 e 20 ore per settimana, alternativamente, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 gennaio 1989 al 9 giugno 1989. Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 in favore di settantadue dipendenti di cui settanta operai e due intermedi dipendenti della S.p.a. Mariella, occupati presso lo stabilimento di Meldola (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 5 dicembre 1988 al 2 dicembre 1989.