IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n.
424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  dicembre  1972,  e successive
modificazioni, che ha stabilito  la  delimitazione  della  competenza
territoriale   delle  circoscrizioni  doganali  e  dei  compartimenti
doganali, le dogane principali e le dogane secondarie,  la  categoria
delle  dogane  le  sezioni  doganali,  i  posti doganali e i posti di
osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per
materia delle dogane di seconda e terza categoria;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43,  recante  approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;
  Visto   l'art.  1,  punto  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 maggio 1985,  n.  254,  concernente  l'attuazione  della
direttiva  CEE  n.  83/643  relativa  alle agevolazioni dei controlli
fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di  merci  tra
Stati membri, previsto dall'ar. 1, legge 29 ottobre 1984, n. 734, con
la quale e' stato modificato l'art.  9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  Considerato che sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
competenza doganale sugli aeroporti  gli  interventi  dei  funzionari
doganali  su  detti  scali  vengono  spesso  disposti da dogane molto
distanti invece che da quelle piu' vicine,  con  conseguenti  ritardi
nell'espletamento del servizio;
  Tenuto  conto,  in  considerazione  delle  accresciute esigenze dei
traffici aerei  internazionali,  della  necessita'  di  rendere  piu'
rapido tale servizio doganale;
  Ravvisato  che,  in  dipendenza  di  quanto  sopra,  devono  essere
adottati  opportuni  correttivi   alle   attuali   disposizioni   nel
particolare  settore mediante una diversa distribuzione di competenze
tra i vari uffici doganali;
  Ritenuto  che,  conseguentemente,  la  tabella A del citato decreto
ministeriale  18  dicembre   1972,   e   successive   modifiche   sia
opportunamente modificata;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I servizi doganali sugli aeroporti della Repubblica vengono resi da
uffici   che   rientrano   nella   competenza   territoriale    della
circoscrizione doganale in cui tali scali aerei sono situati.