IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9; Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'ar. 1, legge 29 ottobre 1984, n. 734, con la quale e' stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Considerato che sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenza doganale sugli aeroporti gli interventi dei funzionari doganali su detti scali vengono spesso disposti da dogane molto distanti invece che da quelle piu' vicine, con conseguenti ritardi nell'espletamento del servizio; Tenuto conto, in considerazione delle accresciute esigenze dei traffici aerei internazionali, della necessita' di rendere piu' rapido tale servizio doganale; Ravvisato che, in dipendenza di quanto sopra, devono essere adottati opportuni correttivi alle attuali disposizioni nel particolare settore mediante una diversa distribuzione di competenze tra i vari uffici doganali; Ritenuto che, conseguentemente, la tabella A del citato decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modifiche sia opportunamente modificata; Decreta: Art. 1. I servizi doganali sugli aeroporti della Repubblica vengono resi da uffici che rientrano nella competenza territoriale della circoscrizione doganale in cui tali scali aerei sono situati.