IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
  Visto  il  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Lizzano",   corredata   dal   parere   del    consiglio    regionale
dell'agricoltura per la Puglia;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  e   la   proposta   del
disciplinare  di produzione dei vini "Lizzano" formulata dal comitato
stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno  1988,  n.
151;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la denominazione di origine controllata "Lizzano"
ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri  proponenti,
il relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1989.