IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116; Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Lizzano", corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Puglia; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini "Lizzano" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1988, n. 151; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Lizzano" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1989.