IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica   23  gennaio  1973,  n.  43,  come  modificato  dall'art.
3-quinquies della legge  14  agosto  1974,  n.  346,  concernente  il
pagamento differito dei diritti doganali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 febbraio 1989 con il quale, ai
sensi del primo comma dell'art.  79  del  testo  unico  citato  viene
autorizzata,  per  le importazioni di caffe' effettuate presso dogane
diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno  1989  di  una
maggiore  dilazione  fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i
primi trenta;
  Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
28 aprile 1989;
  Sentita la Banca d'Italia;
                               Decreta:
  Ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  79  del  testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  come
modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1989  il
saggio  di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito
dei diritti doganali gravanti sul caffe' importato attraverso  dogane
diverse  da  quella  di  Trieste devono corrispondere, per il periodo
successivo  ai  primi  trenta  giorni,  e'  stabilito  nella   misura
dell'11,967 per cento annuo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 maggio 1989
                                                 Il Ministro: COLOMBO
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 79 del testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in   marteria   doganale,
          approvato con D.P.R.  n. 43/1973, come modificato dall'art.
          3-quinquies del D.L. n.  251/1974, aggiunto dalla legge  di
          conversione n. 346/1974:
             "Art.  79.  - E' in facolta' del ricevitore della dogana
          consentire,  a  richiesta  dell'operatore,   il   pagamento
          differito  dei  diritti  doganali  per un periodo di trenta
          giorni. Il Ministro per le  finanze,  con  proprio  decreto
          emanato  annualmente  di  concerto  con  i  Ministri per il
          bilancio e la programmazione economica  e  per  il  tesoro,
          puo'  autorizzare  in  via  generale  la concessione di una
          maggiore dilazione, fino ad un massimo di  novanta  giorni,
          compresi i primi trenta.
             Con  le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo'
          revocare o modificare la concessione di cui al primo  comma
          anche nel corso dell'anno.
             L'agevolazione    del   pagamento   differito   comporta
          l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei
          primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con
          decreto del Ministro per le finanze misura  pari  al  tasso
          medio  posticipato  di  interesse  dei  buoni  ordinari del
          Tesoro  per  investimenti  liberi  comunicato  dalla  Banca
          d'Italia    con   riferimento   al   trimestre   precedente
          l'emanazione di detto decreto.
             La  concessione del pagamento differito, sia per i primi
          trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a
          condizione  che  a  garanzia  dei  diritti  doganali  e dei
          relativi interessi venga prestata  cauzione  ai  sensi  del
          successivo art. 87.
             Il  ricevitore  della  dogana puo' in qualsiasi momento,
          quando  sorgano  fondati  timori  sulla  possibilita'   del
          tempestivo   soddisfacimento   del   debito,   revocare  la
          concessione  del   pagamento   differito;   in   tal   caso
          l'operatore  deve, entro cinque giorni dalla notifica della
          revoca, estinguere il suo debito o  prestare  una  garanzia
          ritenuta idonea dal ricevitore stesso".
             -  Il  D.M.  20  febbraio 1989, concernente il pagamento
          differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffe'
          effettuate  attraverso dogane diverse da quella di Trieste,
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 63 del 16 marzo 1989.
          Nota all'art. 1:
             Per   il  testo  dell'art.  79  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia doganale si veda  nelle
          note alle premesse.