IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1989 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato viene autorizzata, per le importazioni di caffe' effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1989 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta; Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 aprile 1989; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1989 il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffe' importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, e' stabilito nella misura dell'11,967 per cento annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 12 maggio 1989 Il Ministro: COLOMBO
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in marteria doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-quinquies del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974: "Art. 79. - E' in facolta' del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. Con le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso". - Il D.M. 20 febbraio 1989, concernente il pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffe' effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del 16 marzo 1989. Nota all'art. 1: Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si veda nelle note alle premesse.