IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 18 marzo 1985 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Roero" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'estensione del riconoscimento della denominazione di origine controllata "Roero" per il vino derivante dal vitigno Arneis e la relativa modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1987; Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare stesso; Ritenuta l'opportunita' in relazione alla realta' vitivinicola locale nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di riconoscere la denominazione di origine controllata "Roero" Arneis e di accogliere in parte le istanze sopra citate riguardanti il disciplinare proposto; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata del vino "Roero" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985 e' sostituito per intero con il testo di cui appresso. Le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dalla vendemmia 1988. Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Roero" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Roero" e' riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.