IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  3  maggio  1974  con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  del   vino
"Dolcetto  di  Diano  d'Alba"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 24 ottobre 1987;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata del  vino  "Dolcetto  di  Diano  d'Alba",  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e' sostituito
per intero con il seguente testo:
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
   del vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba".
                               Art. 1.
  La  denominazione di origine controllata "Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba"  e'  riservata  al  vino  rosso  che  risponde  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.