IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  27  dicembre  1973, n. 876, recante aumento della
quota di partecipazione dell'Italia al capitale della  Banca  europea
per gli investimenti (B.E.I.);
  Visto  in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda
la garanzia  dello  Stato  per  il  rimborso  del  capitale,  per  il
pagamento  degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da
contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici  per  destinarne
il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio
di  competenza  della  Cassa  per   il   Mezzogiorno,   nel   settore
industriale,  nel  settore  delle  infrastrutture e dei servizi ed in
quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6  ottobre
1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresi' che gli
Istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre  i  prestiti  di  cui
sopra  saranno  designati,  su  domanda degli stessi, con decreto del
Ministro del tesoro;
  Vista  la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32,
che ha esteso le garanzie statali previste dal citato  art.  3  della
legge   27   dicembre   1973,  n.  876,  a  tutte  le  operazioni  di
finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura,  dalla  Banca
europea  per  gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del Trattato di
Roma, a favore di  enti  pubblici  nonche'  di  istituti  autorizzati
all'esercizio del credito agrario;
  Vista  la domanda in data 6 febbraio 1989, con la quale la Cassa di
risparmio di Calabria e di Lucania ha chiesto di essere abilitata  ad
effettuare le operazioni finanziarie suddette;
  Ritenuto che si possa provvedere in merito;
                               Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre
1973, n. 876, e dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982,  n.  526,  la
Cassa  di risparmio di Calabria e di Lucania e' abilitata a contrarre
prestiti con la Banca europea per gli investimenti di Lussemburgo per
impiegarne  il  ricavo  in conformita' alle disposizioni citate e nel
rispetto della normativa legislativa  e  statutaria  che  regolamenta
l'attivita' della Cassa medesima.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 18 maggio 1989
                                                   Il Ministro: AMATO