IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 13- bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Vista la lettera n. 6736 del 27 novembre 1987, con la quale il sindaco del comune di Manocalzati (Avellino), rappresentata la grave situazione di disagio ed igienico-sanitaria in cui versano alcuni nuclei familiari ospitati in containers, chiede l'adozione di provvedimenti di emergenza per la loro sistemazione in alloggi che offrano gli indispensabili requisiti igienici; Visti i rapporti del funzionario medico del 16 settembre 1987 e del 26 novembre 1987, nei quali e' evidenziato che i containers occupati dai nuclei familiari in questione sono degradati, che il loro uso ha ulteriormente aggravato le condizioni di precarieta' di strutture necessariamente provvisorie e che negli stessi containers sono presenti topi; Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Manocalzati in data 23 agosto 1988, n. 334, con la quale, nell'integrare la propria deliberazione in data 26 novembre 1987, n. 522, e' stata richiesta al dipartimento della protezione civile la somma di L. 2.080.843.200 per la realizzazione di venticinque alloggi per i terremotati sistemati nei cennati containers, impegnandosi a restituire la somma anticipata non appena il CIPE accreditera' le relative somme per il finanziamento della spesa con i fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Considerato che tali containers sono stati forniti in occasione del terremoto del 1980 e che la giunta municipale con la citata delibera si e' impegnata a restituire i mezzi finanziari, anticipati con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, al momento dell'assegnazione degli stessi da parte del CIPE; Ravvisata la necessita' di accogliere, alle cennate condizioni, la richiesta del comune di Manocalzati; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di L. 2.080.843.200 quale anticipazione da concedere al comune di Manocalzati in provincia di Avellino per la realizzazione di un programma edilizio di venticinque alloggi da assegnare ai nuclei familiari sistemati in alloggi precari.