IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  secondo  comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre
1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  dicembre
1982, n. 938;
  Visto  l'art.  13-  bis  del  decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Vista  la  lettera  n.  6736  del 27 novembre 1987, con la quale il
sindaco del comune di Manocalzati (Avellino), rappresentata la  grave
situazione  di  disagio  ed  igienico-sanitaria in cui versano alcuni
nuclei  familiari  ospitati  in  containers,  chiede  l'adozione   di
provvedimenti  di  emergenza  per la loro sistemazione in alloggi che
offrano gli indispensabili requisiti igienici;
  Visti i rapporti del funzionario medico del 16 settembre 1987 e del
26 novembre 1987, nei quali e' evidenziato che i containers  occupati
dai  nuclei familiari in questione sono degradati, che il loro uso ha
ulteriormente aggravato le condizioni  di  precarieta'  di  strutture
necessariamente  provvisorie  e  che  negli  stessi  containers  sono
presenti topi;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  municipale  del  comune di
Manocalzati  in  data  23  agosto  1988,  n.  334,  con   la   quale,
nell'integrare  la propria deliberazione in data 26 novembre 1987, n.
522, e' stata richiesta al dipartimento della  protezione  civile  la
somma di L. 2.080.843.200 per la realizzazione di venticinque alloggi
per i terremotati sistemati nei cennati  containers,  impegnandosi  a
restituire  la  somma  anticipata  non appena il CIPE accreditera' le
relative somme per il finanziamento della spesa con i  fondi  di  cui
all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
  Considerato che tali containers sono stati forniti in occasione del
terremoto del 1980 e che la giunta municipale con la citata  delibera
si  e'  impegnata  a restituire i mezzi finanziari, anticipati con le
disponibilita'  del  fondo  per  la  protezione  civile,  al  momento
dell'assegnazione degli stessi da parte del CIPE;
  Ravvisata  la necessita' di accogliere, alle cennate condizioni, la
richiesta del comune di Manocalzati;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E' autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa
di L. 2.080.843.200 quale anticipazione da  concedere  al  comune  di
Manocalzati  in  provincia  di  Avellino  per  la realizzazione di un
programma edilizio di venticinque  alloggi  da  assegnare  ai  nuclei
familiari sistemati in alloggi precari.