IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  ordinanze n. 1107/FPC/ZA del 28 luglio 1987, n. 1129/FPC
del 2 settembre 1987, n. 1135/FPC del 2 settembre 1987,  n.  1147/FPC
del  9  settembre  1987, n. 1284/FPC del 2 dicembre 1987, n. 1287/FPC
del 4 dicembre 1987 e n. 1323/FPC  dell'11  gennaio  1988  pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987, n.
218 del 18 settembre 1987, n. 218 del 18 settembre 1987, n.  224  del
25  settembre  1987,  n.  289  dell'11  dicembre  1987, n. 294 del 17
dicembre 1987, n. 12 del 16  gennaio  1988,  con  le  quali  venivano
riconosciuti  al  personale  dello  Stato,  della  regione Lombardia,
dell'amministrazione provinciale di  Sondrio  e  di  numerosi  comuni
della  provincia  impegnato per le straordinarie esigenze connesse al
verificarsi degli eventi alluvionali del luglio 1987  nel  territorio
della provincia di Sondrio, compensi per prestazioni straordinarie di
lavoro, nella misura massima corrispondente a 150 ore mensili con una
media pro-capite di 120 ore;
  Considerato  che  a  distanza  ormai  di piu' di un anno dalla data
dell'evento le esigenze di soccorso e di assistenza alle  popolazioni
colpite  dagli eventi alluvionali del luglio 1987, sono sensibilmente
ridotte;
  Ritenuto pertanto necessario ridimensionare i benefici concessi con
le ordinanze sopra citate;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al    personale    dello    Stato,    della    regione   Lombardia,
dell'amministrazione  provinciale  di  Sondrio  e   dei   comuni   di
Albosaggia,  Aprica,  Ardenno,  Berbenno  di  Valtellina,  Brianzone,
Bormio, Buglio in Monte,  Caspoggio,  Castello  dell'Acqua,  Castione
Andevenno,   Chiesa   in   Valmalenco,  Chiuro,  Colorina,  Faedo  in
Valtellina, Forcola,  Fusine,  Grosio,  Grosotto,  Lanzada,  Livigno,
Lovero  Valtellino,  Montagna  in  Valtellina,  Mazzo  di Valtellino,
Morbegno, Piateda, Ponte in  Valtellina,  Sernio,  Sondalo,  Sondrio,
Spriana,  Talamona,  Tartano,  Teglio,  Tirano, Torre di Santa Maria,
Tovo di Sant'Agata, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio,  Villa
Tirano,  comunque  impegnato  nella provincia di Sondrio in attivita'
connesse alle esigenze di soccorso o di assistenza  alle  popolazioni
colpite  dagli  eventi  alluvionali  del  luglio  1987 possono essere
riconosciuti,  a  decorrere  dal  1   aprile   1989,   compensi   per
prestazioni  straordinarie  di  lavoro,  sempreche'  esse siano state
effettivamente eseguite, nella misura massima corrispondente a 50 ore
mensili pro-capite e per la durata di mesi tre.