IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le proprie ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1989, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione in favore di taluni comuni della provincia di Sondrio ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 e la proroga delle predette disposizioni, da ultimo disposta in favore del comune di Valdisotto fino al 31 dicembre 1989 per dodici unita' (cinque impiegati amministrativi, livello 4 , un vigile urbano, livello 4 e sei operai, livello 4 ) e fino al 30 giugno 1989 per quindici operai (livello 3 ) attese le esigenze ancora in essere; Vista la nota n. 2281 del 22 maggio 1989 con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessita' di prorogare ulteriormente per sei mesi le disposizioni di cui alle ordinanze sopra citate, per le quindici unita' (operai 3 livello) trattenuti in servizio fino al 30 giugno 1989 ai sensi dell'ordinanza n. 1636/FPC sopra citata; Vista la nota n. 127/20.2/Gab. del 29 maggio 1989 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga delle assunzioni del personale straordinario sopra indicato; Ravvisata la necessita' di disporre quanto richiesto; Dispone: Articolo unico Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernente l'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, gia' prorogate, da ultimo, a beneficio del comune di Valdisotto con ordinanza n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1989 a beneficio del medesimo comune per i quindici operai, livello 3 , gia' trattenuti in servizio fino al 30 giugno 1989 ai sensi dell'articolo unico della predetta ordinanza n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989. L'onere complessivo presunto di L. 170.250.000 correlato alle predette deroghe, e' posto a carico del fondo per la protezione civile con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 16 giugno 1989 Il Ministro: LATTANZIO