IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  1106/FPC/ZA  del 28 luglio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4  agosto  1987  e  n.
1636/FPC dell'11 gennaio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
15   del   19    gennaio    1989,    concernenti,    rispettivamente,
l'autorizzazione  in  favore  di  taluni  comuni  della  provincia di
Sondrio ad assumere personale con  contratti  di  diritto  privato  a
tempo  determinato  per  le  straordinarie  esigenze connesse con gli
eventi alluvionali del  luglio  1987  e  la  proroga  delle  predette
disposizioni,  da  ultimo disposta in favore del comune di Valdisotto
fino  al  31  dicembre  1989  per  dodici  unita'  (cinque  impiegati
amministrativi,  livello  4 ,  un  vigile  urbano,  livello  4  e sei
operai, livello 4 ) e fino al 30  giugno  1989  per  quindici  operai
(livello 3 ) attese le esigenze ancora in essere;
  Vista  la nota n. 2281 del 22 maggio 1989 con la quale il comune di
Valdisotto ha rappresentato la necessita' di prorogare  ulteriormente
per  sei mesi le disposizioni di cui alle ordinanze sopra citate, per
le quindici unita' (operai 3  livello) trattenuti in servizio fino al
30 giugno 1989 ai sensi dell'ordinanza n. 1636/FPC sopra citata;
  Vista  la  nota n. 127/20.2/Gab. del 29 maggio 1989 con la quale il
prefetto di Sondrio esprime parere  favorevole  circa  una  ulteriore
proroga delle assunzioni del personale straordinario sopra indicato;
  Ravvisata la necessita' di disporre quanto richiesto;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Le  disposizioni  di cui all'ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio
1987 concernente l'autorizzazione alle assunzioni  di  personale  con
contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie
esigenze connesse con gli eventi alluvionali del  luglio  1987  nella
provincia  di  Sondrio,  gia'  prorogate,  da ultimo, a beneficio del
comune di Valdisotto con ordinanza n. 1636/FPC dell'11  gennaio  1989
sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1989 a beneficio del
medesimo comune per i quindici operai, livello 3 , gia' trattenuti in
servizio  fino  al  30 giugno 1989 ai sensi dell'articolo unico della
predetta ordinanza n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989.
  L'onere  complessivo  presunto  di  L.  170.250.000  correlato alle
predette deroghe, e' posto a  carico  del  fondo  per  la  protezione
civile  con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19
settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 1987, n. 470.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 16 giugno 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO