IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta' di vietare, nei mesi di intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 21 gennaio 1989, n. 1358; Vista la nota dell'azienda di cura e soggiorno e turismo delle isole Eolie, n. 209 del 28 gennaio 1989; Vista la nota della regione siciliana - assessorato turismo comunicazioni e trasporti, gruppo VI/TR, n. 1852 in data 2 marzo 1989, con la quale l'assessorato esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione dell'afflusso degli autoveicoli, nel periodo 1 luglio-31 agosto 1989, sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 1 luglio 1989 al 31 agosto 1989 e' vietato l'afflusso di autoveicoli sulle seguenti isole del comune di Lipari: A) Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco a tutti gli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione del comune di Lipari, con la sola deroga per i villeggianti che abbiano la necessita' del proprio mezzo di trasporto e che dimostrino di essere proprietari di case o di essere in possesso di regolare prenotazione confermata per alloggiare in zone ricettive e distanti da Vulcano Porto e da Filicudi Porto individuati dal comune di Lipari con apposita delibera ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nelle predette isole un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni. Divieto di sbarco a roulottes, campers e caravans con deroga solo per coloro che dimostrino regolare prenotazione, confermata, nei campeggi gia' esistenti. B) Stromboli e Panarea: divieto assoluto di sbarco per autoveicoli senza alcuna deroga, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto merci. C) Lipari: divieto di sbarco a roulottes, campers e caravans con deroga solo per coloro che dimostrino regolare prenotazione confermata nei campeggi.