IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Vista  la  legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione
alla circolazione stradale nelle piccole isole,  che  attribuisce  al
Ministero  dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo
e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e
la  locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta'
di vietare, nei mesi di intenso movimento turistico, che  autoveicoli
appartenenti  a  persone  non facenti parte della popolazione stabile
siano fatti affluire nelle isole stesse;
  Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data
21 gennaio 1989, n. 1358;
  Vista  la  nota  dell'azienda  di  cura e soggiorno e turismo delle
isole Eolie, n. 209 del 28 gennaio 1989;
  Vista  la  nota  della  regione  siciliana  -  assessorato  turismo
comunicazioni e trasporti, gruppo VI/TR, n.  1852  in  data  2  marzo
1989,   con   la   quale   l'assessorato  esprime  parere  favorevole
all'emanazione  del  decreto  di  limitazione   dell'afflusso   degli
autoveicoli,  nel  periodo  1   luglio-31 agosto 1989, sulle isole di
Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le  deroghe  e  le
puntualizzazioni  indicate  nella  domanda inoltrata al Ministero dei
lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari;
  Ritenuto  opportuno  adottare  i richiesti provvedimenti limitativi
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  1   luglio  1989  al  31  agosto 1989 e' vietato l'afflusso di
autoveicoli sulle seguenti isole del comune di Lipari:
    A)  Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco a tutti gli autoveicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione del comune
di  Lipari,  con  la  sola  deroga  per i villeggianti che abbiano la
necessita' del proprio mezzo di trasporto e che dimostrino di  essere
proprietari  di case o di essere in possesso di regolare prenotazione
confermata per alloggiare in zone ricettive  e  distanti  da  Vulcano
Porto  e  da  Filicudi  Porto  individuati  dal  comune di Lipari con
apposita  delibera  ed  a  condizione  che   gli   stessi   intendano
trascorrere   nelle  predette  isole  un  periodo  di  soggiorno  non
inferiore a trenta giorni. Divieto di sbarco a roulottes,  campers  e
caravans   con   deroga  solo  per  coloro  che  dimostrino  regolare
prenotazione, confermata, nei campeggi gia' esistenti.
    B)   Stromboli   e   Panarea:  divieto  assoluto  di  sbarco  per
autoveicoli senza alcuna deroga, ad eccezione  di  quelli  adibiti  a
trasporto merci.
    C)  Lipari: divieto di sbarco a roulottes, campers e caravans con
deroga  solo  per  coloro  che   dimostrino   regolare   prenotazione
confermata nei campeggi.